Cause reali che provocano le disfunzioni del servizio giustizia 

S’informa gli utenti del servizio giustizia che le cause reali che provocano le disfunzioni del servizio giustizia sono le seguenti:

I compromessi tra Stato e Ordini professionali

(vedi: indagine svolta dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti protetti e gli Ordini professionali)

Il regime corporativo e la mancanza di vigilanza

(vedi: indagine svolta dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti protetti e gli Ordini professionali)

L'impunità di professionisti e magistrati

(vedi: impunità: inapplicabilità della legge civile e penale a professionisti e magistrati)

Impedire la tutela giuridica e l'esercizio di un diritto soggettivo al soggetto attivo del rapporto giuridico di obbligazione: utente del servizio giustizia 

(vedi: rapporto giuridico di obbligazione: posizione di pretesa (soggetto attivo) - posizione di dovere (soggetto passivo)/l'ordinamento non tutela l'onore e la dignità professionale)

Non aver attuato la forma repubblicana

L’ordinamento non è conforme ai requisiti prescritti dalla forma repubblicana per aver escluso la partecipazione e l’intervento diretto del popolo all’amministrazione della giustizia.

La forma repubblicana che non è stata rispettata consiste nell’attribuire al popolo il diritto d’intervenire direttamente esercitando il potere giudiziario svolgendo funzioni di tribunale del popolo, il diritto di provocazione che permette la difesa dei diritti Costituzionali quando i soggetti preposti al compimento degli atti non esercitano in conformità delle direttive del Parlamento…ecc.

L’esclusione del popolo dall’amministrazione della giustizia

Il nostro ordinamento non è basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto per non aver attribuito al popolo il diritto di esercitare il potere giudiziario, in quanto nella forma repubblicana il giudizio del popolo costituisce il fondamento per l’esercizio della funzione giudiziaria.

In sintesi il nostro ordinamento non è conforme alla forma repubblicana che impone un programma determinato nell’attribuire al popolo non solo il diritto politico di voto, ma anche il diritto di partecipare direttamente all’amministrazione della giustizia, come prevede il precetto Costituzionale dell’art.102.

Tale diritto è stato attuato solo per i reati che riguardano la competenza della Corte d’Assise, mentre il precetto Costituzionale dell’art.102 non prevede che l’esercizio di tale diritto sia concesso solo per i reati più gravi.

La mancanza del potere giurisdizionale

La mancanza del potere giurisdizionale dei soggetti preposti al compimento di atti: la mancanza di potenzialità del soggetto di essere autore di atti giuridici, cioè gli atti devono essere compiuti da autorità con potere giurisdizionale e il magistrato, il consulente ecc. non hanno la potestà legittima di compiere atti attribuiti alla potestà di giudizio di altre autorità.

La mancanza della potestà legittima di giudicare dell’organo giudicante

La mancanza del potere giurisdizionale dell’organo giudicante, che consiste nella mancanza della potestà legittima di giudicare gli atti che appartengono all’esercizio giurisdizionale di altri organismi, in quanto sono atti attribuiti al potere giurisdizionale di un’altra autorità o alla potestà di giudizio che appartiene ad altro organo giudicante.

La mancanza del potere giurisdizionale per deferire al giudizio d’un magistrato determinati argomenti e questioni ritenuti assolutamente determinanti al fine di deferire le proprie ragioni sono attribuite al giudizio di consulenti tecnici del magistrato non autorizzati a sostituire specifiche competenze e funzioni attribuite all’esercizio giurisdizionale di altri organismi amministrativi.

La mancanza del potere giurisdizionale provoca la mancanza di vigilanza

La mancanza del potere giurisdizionale del pubblico ministero, polizia giudiziaria, Ordini professionali…ecc. per entrare nel merito degli atti processuali attribuiti a deferire al giudizio di un altro organo giudicante e degli atti che appartengono all’esercizio giurisdizionale di altri organismi.

La mancanza della potestà legittima di giudicare del consulente tecnico del magistrato

La mancanza della potestà legittima di giudicare del consulente tecnico del magistrato per sostituirsi alle competenze e alle funzioni attribuite all’esercizio giurisdizionale di altri organismi amministrativi e per entrare nel merito degli atti che appartengono al potere giurisdizionale di altri organismi amministrativi.

L’impunità

Le condizioni di libertà a disposizione dei soggetti in cui si trovano ad agire che permette di compiere delitti impunibili e di ledere i diritti al cittadino che si rivolge al servizio giustizia, a causa dell’assenza d’impedimenti, per l’esclusione di responsabilità civili e penali determinate dall’impossibilità di attribuirne la punibilità per l’azione compiuta.

Ne è causa l’incapacità giuridica dell’organo giudicante per entrare nel merito degli atti processuali attribuiti a deferire al giudizio di un altro organo giudicante, da cui deriva l’impossibilità di applicare la legge civile e penale ad avvocati, magistrati, consulenti, Ordini professionali…ecc., in conseguenza del fatto che non rientra nei poteri del giudice il riesame di decisioni pronunciate in altri procedimenti, impedendo al cittadino di sporgere querela e di agire in giudizio per la risarcibilità dei danni cagionati dal servizio giustizia.

La mancanza di responsabilità dei magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie 

I magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non sono responsabili per l'attività d'interpretazione di norme di diritto e per la valutazione del fatto e delle prove. 

L’interesse personale dei magistrati

I magistrati possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede.

Altro interesse personale dei magistrati consiste nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni, al fine di esonerare se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi (magistrati e consulenti) di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica.  

Il conflitto d’interesse di magistrati e consulenti

A causa del conflitto d’interesse di giudici e consulenti tecnici del magistrato che esercitano con gravi ragioni di convenienza.

Infatti in una situazione conflittuale in cui il giudizio è condizionato dall’esistenza di un conflitto nell’adempiere pubblici doveri, cioè tra il dovere inerente l’ufficio e l’interesse personale, i magistrati e i loro consulenti hanno l’obbligo di astenersi nel giudicare per mancanza di obiettività nella valutazione specifica di un fatto e nel formularne un giudizio in modo imparziale.

Infatti in una condizione conflittuale i magistrati e i loro consulenti non possono assumere un atteggiamento obiettivo nell’esaminare i fatti nell’ambito di un’attività in cui devono adempiere pubblici doveri, in quanto motivati da interessi contrari riguardo al dovere inerente l’ufficio.

Ragione per cui manifestano un comportamento contrario riguardo al dovere inerente l’ufficio, motivati da salvaguardare i loro interessi patrimoniali e morali.

Il conflitto d’interesse del difensore

A causa del conflitto d’interesse del difensore che presta attività professionale in conflitto con gli interessi del proprio assistito.

Infatti l’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.

Sussiste conflitto d’interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

L'incapacità di entrare nel merito dell'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione

Si tratta dell'incapacità degli organismi (magistrati e ordini professionali), intesa come incapacità ad esaminare ed assumere una posizione in merito agl'interessi personali del soggetto attivo del rapporto giuridico, in ordine ad elaborare giudizi in merito alla corrispondenza della prestazione svolta con l'obbligazione contratta, nel valutare se il professionista ha prestato la sua opera a favore del cliente, nel determinare il compenso per l'opera svolta in relazione al risultato utile derivato al cliente, ecc.

Si tratta della mancanza dei requisiti necessari per entrare nel merito d'interessi personali, intesa come impossibilità di comprendere e valutare ciò che appartiene al giudizio strettamente personale del soggetto attivo del rapporto giuridico, sul cui patrimonio, moralità, ecc. si producono e si ripercuotono gli effetti e le conseguenze degli atti compiuti dal soggetto passivo del rapporto giuridico. 

La personalità e l’incapacità mentale

La personalità, l’incapacità ad esaminare e valutare una situazione, ad elaborare dei giudizi, a sopportare discipline e regole, la tendenza a comportamenti negligenti o pericolosi, ad atteggiamenti di inosservanza dei diritti altrui e delle norme sociali, l’incapacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni e decisioni…ecc.

Effetti e conseguenze della mancanza del potere giurisdizionale e del regime corporativo

S’informa gli utenti del servizio giustizia che la mancanza del potere giurisdizionale e il regime corporativo causano come conseguenza i seguenti effetti:

1)   l’incapacità giuridica del giudice, pubblico ministero, polizia giudiziaria, avvocato, consulente tecnico, Ordini professionali…ecc., cioè la mancanza della potestà legittima per essere autori di atti giuridici.

2)   L’inapplicabilità della legge civile e penale a magistrati, avvocati, consulenti, notai, organismi professionali…ecc.

3)   L’impunità degli Organi giudiziari e di altri organismi amministrativi.

4)   Le categorie e gli organismi immuni dalla punibilità.

5)   La manipolazione della giustizia.

6)   La pericolosità sociale.

7)   Inverte e modifica gli ordinamenti vigenti e i principi Costituzionali.

8)   Provoca atti nulli, privi di efficacia e validità giuridica.

9)   Impedisce di attuare le norme dell’Ordinamento giuridico.

10)  Provoca l’inapplicabilità dei precetti Costituzionali.

11)  Provoca il fenomeno che non ha forza la legge ma chi redige gli atti.

12)  Sentenze in nome del consulente tecnico del magistrato e degli organismi professionali e non in nome del popolo.

13)  La giustizia amministrata in nome del consulente tecnico del magistrato e degli organismi professionali e non in nome del popolo.

14)  L’uso del sistema giudiziario per compiere delitti contro il cittadino e le attività economiche.

15)  L’uso del sistema giudiziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

16)  Permette di compiere delitti ed ottenerne il prezzo, il prodotto, il profitto e l’impunità.

17)  Permette di esercitare privi di capacità giuridica e privi del potere giurisdizionale.

18)  Permette di esercitare privi di rappresentanza processuale.

19)   Permette di esercitare sostituendo la rappresentanza processuale con false procure alle liti.

20)   Permette di manipolare la giustizia con false dichiarazioni, cioè di esibire atti contenenti dati non rispondenti a verità che equivalgono ad uso di atto falso.

21)   L’uso del sistema giudiziario per trasferire ed attribuire illegittimamente: denaro, beni, reati, illeciti, abusi, responsabilità, diritti, danni, impunità…ecc.

22)   Il fenomeno in uso per usurpare e arrogarsi arbitrariamente la potestà di giudizio attribuita all’esercizio giurisdizionale di altri organismi amministrativi.

23)  Il fenomeno in uso per arrogarsi arbitrariamente la potestà attribuita all’esercizio di organismi legislativi: per modificare leggi, procedure, regolamenti…ecc.

24)  Permette di arrogarsi arbitrariamente la potestà di giudizio per esercitare competenze e funzioni attribuite ad altre autorità, provocando come conseguenza più giudizi inerenti al medesimo procedimento e conflitti tra autorità legittime e autorità abusive, cioè tra organismi che hanno la potestà legittima di compiere atti e tra autorità prive di capacità giuridica.

25)   Permette la manipolazione della giustizia, in quanto l’incapacità giuridica per deferire in giudizio determinati argomenti e questioni viene sostituita dalle dichiarazioni ed attestazioni redatte da consulenti tecnici d’ufficio a cui i magistrati attribuiscono forza di legge.

26)  Provoca la mancanza di tutela giurisdizionale dei diritti, cioè la violazione del “…diritto alla prestazione giurisdizionale, che è fondamentale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto”(principio sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.46 emessa l’8 marzo 1957)

27)  Provoca la disuguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in quanto il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge implica che tutti sono sottoposti alla giurisdizione senza distinzione alcuna.

28)  Permette di escludere dalla responsabilità civile e penale sia chi redige gli atti, sia le persone esposte negli atti, rendendoli immuni dalla punibilità, cioè non uguali davanti alla legge.

La mancanza del potere giurisdizionale e il regime corporativo invertono i precetti costituzionali    

Art.1: La sovranità NON appartiene al popolo, ma appartiene ad avvocati, magistrati, notai, consulenti…ecc.

Art.2: La Repubblica NON garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

Art.3: I cittadini NON sono tutti uguali davanti alla legge, in quanto il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge implica che tutti sono sottoposti alla giurisdizione senza distinzione alcuna.

Art:13: La libertà personale è violabile.

Sono ammesse forme di detenzione, d’ispezione o perquisizione personale e qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per atti immotivati, privi dell’autorità giudiziaria.

Art.23: La prestazione personale o patrimoniale può essere imposta NON in base alla legge.

Art.24: La difesa NON è un diritto inviolabile.

Non tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Art.27: La responsabilità penale NON è personale.

Art.54: NON tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche NON hanno tutti il dovere di adempierle con disciplina ed onore.

Art.28: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici NON sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, la loro responsabilità civile NON si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art.112: Il pubblico ministero NON ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

La mancanza del potere giurisdizionale provoca l’incapacità giuridica del pubblico ministero per compiere atti a cui attribuire efficacia giuridica: NON può esercitare l’azione penale, NON può partecipare ai procedimenti, NON può vegliare all’osservanza delle leggi e alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, NON può tutelare i diritti dello Stato e dei cittadini…ecc.

Art.109: L’autorità giudiziaria NON può disporre direttamente della polizia giudiziaria.

Art.101: I giudici NON sono soggetti alla legge ma alle certificazioni dei professionisti protetti e agli Ordini professionali.

Art.102: La legge NON ha regolato la partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia come prevede la forma repubblicana.

Art.104: La magistratura NON costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Infatti la mancanza del potere giurisdizionale provoca l’incapacità giuridica dell’organo giudicante…ecc. per compiere atti a cui attribuire efficacia giuridica, quindi come conseguenza non esiste alcun organismo.

Art.111: Tutti i provvedimenti NON giurisdizionali NON devono essere motivati.

Art.14: Il domicilio NON è inviolabile.

Si possono eseguire ispezioni, perquisizioni e sequestri, nei casi e modi NON stabiliti dalla legge.

Art.42: La proprietà privata NON è riconosciuta e NON è garantita dalla legge e NON può determinare i modi di godimento.

Disfunzioni del servizio giustizia

S’informa che il servizio giustizia non assicura la tutela del patrimonio e della moralità al cittadino che vi si rivolge, in quanto il sistema giudiziario permette agli operatori del servizio giustizia d’introdurre qualsiasi atto da loro redatto e certificato e di usare gli organi giudiziari non per lo scopo per cui sono stati istituiti.

S’informa che le cause che provocano le disfunzioni del servizio giustizia e ciò che realmente accade nei vari uffici giudiziari non vengono resi pubblici per i seguenti motivi:

A) per il vincolo associativo formatosi dal regime corporativo (vedi l’indagine svolta dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti protetti e gli Ordini professionali).  

B) Per l’interesse personale di avvocati, magistrati…ecc. per essere esclusi dalle responsabilità civili e penali, impedendo con procedimenti d’ingiuria, diffamazione e calunnia di far conoscere all’opinione pubblica la pericolosità sociale del servizio giustizia. 

Altro interesse personale dei magistrati consiste nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni, al fine di esonerare se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi (magistrati e consulenti) di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica.  

C)  Per l’interesse personale dei magistrati: perché possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi gli uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti ad altra sede.

Inoltre i delitti al patrimonio e alla moralità cagionati al cittadino con l’uso del sistema giudiziario sono causati dal legislatore per i seguenti motivi:

1)   per non aver abrogato il regime corporativo e la potestà tariffaria.

2)  Per garantire pubblicamente il servizio giustizia senza accertare l’effettiva esistenza dei requisiti richiesti, esponendo i cittadini a subire danni e delitti contro il patrimonio e la moralità.

3) Per imporre al cittadino di valersi dell’opera del ministero di un difensore senza valutarne la potestà effettiva di esplicare il potere giurisdizionale.

4) Per aver escluso il popolo dal diritto di partecipare direttamente all’amministrazione della giustizia, come prevede la forma repubblicana.

5) Per impedire la difesa personale della parte nei procedimenti civili e penali, al fine di autotutelare i propri diritti.

6) Per non aver valutato le conseguenze di garantire pubblicamente un servizio privo di tutela a causa dell’impossibilità di applicare la legge civile e penale ad avvocati, magistrati, consulenti, Ordini professionali…ecc.

7) Per garantire giurisdizioni inesistenti.

8) Per garantire pubblicamente un servizio che non corrisponde ai requisiti richiesti dalla forma repubblicana.

9) Per non aver valutato le conseguenze che derivano da non aver attuato la forma repubblicana.

10) Per non aver provveduto a risolvere l’inapplicabilità della legge civile e penale ad avvocati, magistrati, consulenti, Ordini professionali…ecc.

11) Per imporre di valersi del ministero di un difensore senza provvedere a tutelare il patrimonio e la moralità dei cittadini da eventuali conseguenze dannose e pericolose del loro operato.

12) Per imporre di valersi del ministero di un difensore senza provvedere a risolvere l’impossibilità d’invalidare il mandato e gli atti consecutivi che dipendono dal mandato nullo, come prevede il libro IV del codice civile, esonerando il prestatore d’opera dagli obblighi dipendenti dal contratto stipulato con l’assistito e da eventuali conseguenze che devono assumersi contrattualmente.

Sondaggio opinione pubblica

Invia la tua opinione in proposito:

1)  per quale motivo magistrati, avvocati…ecc. non hanno richiesto di risolvere la questione inerente la loro impunità? Per compiere delitti e rimanerne impuniti?

2) Per quale motivo il legislatore non ha provveduto a risolvere l’impunità di magistrati, avvocati, notai…ecc.?

Risolvere la disuguaglianza dei cittadini davanti alla legge

Invia proposte, suggerimenti, idee…ecc. per realizzare azioni volte a risolvere l'impunità di magistrati, avvocati, notai…ecc. e per risolvere la risarcibilità dei danni cagionati dagli operatori del servizio giustizia.

Risolvere le disfunzioni del servizio giustizia

S’informa che per risolvere le disfunzioni del servizio giustizia occorre abrogare il regime corporativo e la potestà tariffaria, rivendicare l'esercizio del diritto soggettivo, ammettere la partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia, ammettere la difesa personale della parte e istituire presso gli organi giudiziari sezioni specializzate di giurisdizione con cittadini estranei alla magistratura per risolvere l’impunità degli operatori del servizio giustizia, come prevede l’art.102 della Costituzione e la forma repubblicana. 

Conservare la forma repubblicana nell’enciclopedia I PROPILEI

Si notifica agli utenti del servizio giustizia che a pag.74 dell’enciclopedia “I PROPILEI grande storia universale Mondadori volume IV – il mondo romano” informa sul modo per conservare in futuro la forma repubblicana:“Se si voleva conservare anche in futuro la forma repubblicana, si dovevano rispettare, ad esempio, il diritto dei plebei alle magistrature, il diritto politico di voto nelle assemblee del popolo, la protezione contro gli arbitrii dei magistrati mediante il diritto di provocazione e i tribuni del popolo, difensori e garanti del nuovo corso politico.”