Indagini svolte dall'autorità garante della concorrenza e del mercato su professionisti e Ordini/Collegi professionali 

S'informa gli utenti/vittime del servizio giustizia che l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha svolto un indagine nel settore degli Ordini e Collegi professionali, inerente al comportamento dei professionisti e dei rispettivi Ordini professionali nei confronti del consumatore del servizio…ecc.

Secondo l'indagine, il legislatore si è preoccupato di tutelare il patrimonio, il prestigio, l'onore e la dignità dei professionisti, classificandoli con il termine di professioni protette, in quanto ha rilevato particolari privilegi legislativi a favore delle categorie interessate che hanno determinato una sorta d'immunità e generato comportamenti opportunistici ai danni dei consumatori e della collettività:

"il sistema italiano si è caratterizzato da una azione costante dei gruppi professionali di condizionamento e di contrattazione al fine di ottenere maggiori riconoscimenti legali… e di ottenere privilegi legislativi idonei ad incrementare la rilevanza delle professioni nel tessuto sociale. Se infatti la decisione di emanare la prima normativa professionale, quella forense, partì dallo Stato, è pur vero che la maggior parte dei membri del Parlamento dell'epoca erano avvocati e che le successive leggi furono emanate sotto la pressione dei gruppi professionali." 

"Tale regolamentazione è stata il frutto spesso di una serie di compromessi tra Stato e Ordini professionali per raggiungere i quali si è a volte tralasciato di considerare come principio prioritario l'efficienza del sistema."

L'indagine accusa lo Stato di aver stabilito una serie di compromessi con gli Ordini professionali, tutt'oggi mantenuti, che hanno provocato le cause reali del mal funzionamento del servizio giustizia e comportamenti opportunistici da parte dei professionisti protetti, determinando effetti anche per l'intera collettività oltre alla produzione di effetti per il cliente.

Si tratta di aver instaurato un sistema che non persegue l'interesse pubblico, in quanto consente l'uso di mezzi come gli organi giudiziari per conseguire fini non conformi a giustizia, anche se esteriormente rivestono la forma di atti giuridicamente legali.

In sintesi le professioni protette dal regime corporativo possono usare gli strumenti giuridici messi a loro disposizione per fini diversi rispetto a quelli per cui devono essere predisposti, in quanto il mezzo a loro disposizione configura situazioni in cui hanno concretamente la capacità di determinare e conseguire altri fini non conformi a giustizia. 

Dall'indagine svolta sui privilegi legislativi stabiliti dal legislatore a favore dei professionisti protetti è emerso quanto segue:

L'attribuzione di poteri di autogoverno alle categorie professionali

Si tratta di aver istituito enti in struttura federativa al fine di tutelare la dignità, il prestigio, l'onore e il patrimonio ai professionisti iscritti all'albo:

"Agli ordini e ai collegi dei professionisti è infatti riservata la tutela del gruppo di appartenenza, della dignità della funzione individualmente esercitata dai singoli, del prestigio di cui essa e i suoi operatori devono essere circondati nel contesto sociale, dal quale dipende l'affidamento dei terzi e la garanzia di corretto e adeguato esercizio del ministero professionale implicante prestazioni che incidono su beni e su valori individuali e collettivi."

"Tali organismi sono nati infatti come espressione di gruppi professionali e si sono costituiti come enti esponenziali di tali gruppi e dei loro interessi e a tutela delle relative attività professionali."

La potestà tariffaria e l'obbligatorietà della tariffa professionale: obbligazione di mezzi e non di risultato

Si tratta di aver attribuito agli enti la potestà tariffaria che costituisce lo strumento attraverso il quale viene assicurata una rendita ai membri della categoria, indipendentemente dall'esito dell'attività svolta.
L'autorità garante nell'indagine conoscitiva inerente al settore ha rilevato quanto segue:

1)"la tariffa professionale è nata come atto interno dell'organo rappresentativo delle diverse categorie professionali che intendeva tutelare l'interesse della categoria professionale sia evitando una eventuale concorrenza fra i singoli appartenenti ad essa sia garantendo loro dignità, prestigio professionale ed indipendenza economica.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale, ritenendo che la finalità dei minimi tariffari e soprattutto della loro inderogabilità consiste nella necessità di evitare l'accaparramento della clientela, allo scopo di tutelare il decoro e la dignità professionale, sottolinea che <tale finalità sicuramente trascende l'interesse delle parti del rapporto d'opera professionale, essendo essa riferibile all'interesse della categoria professionale, ma che altrettanto sicuramente non può considerarsi riferita ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività.>

Il principio deriva da una precisa volontà del legislatore di porre in una situazione di privilegio e di salvaguardare l'attività del libero professionista e non il destinatario della prestazione"

2)"La struttura delle tariffe, determinate in cifra fissa e indipendentemente dall'esito dell'attività svolta dal professionista, rappresenta la caratteristica di un sistema nel quale l'obbligazione assunta dal professionista viene di regola qualificata quale obbligazione di mezzi e non di risultato."

3)"…la fissazione di tariffe inderogabili minime o fisse, appare senz'altro meno facilmente riconducibile al perseguimento dell'interesse generale a garantire elevati livelli quantitativi delle prestazioni, e, invece, più direttamente finalizzata alla protezione delle categorie interessate."

"D'altra parte che si tratti di un interesse di natura privata si desume… dal fatto che nella definizione delle stesse assumono un ruolo preponderante proprio le categorie."

Il regime di autoregolamentazione nella potestà tariffaria

Si tratta di aver attribuito ai membri della categoria iscritti agli albi l'autoregolamentazione, che consiste nell'autostima dei compensi per le prestazioni svolte, da cui derivano le ingiunzioni da parte dei giudici per obbligare i clienti/assistiti a remunerare il compenso per l'opera svolta, anche tramite esecuzioni forzose dei beni in vendita d'asta.

Secondo le indagini svolte dall'autorità garante della concorrenza e del mercato la potestà tariffaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene assicurata una rendita ai professionisti che li incentiva a comportamenti opportunistici e ad operare secondo i criteri dell'interesse individuale, fra i quali:"accordi fra i membri della professione per sovrastimare la qualità media delle prestazioni erogate consentono di evitare il ricorso ai provvedimenti disciplinari che sarebbero previsti per i casi di negligenza professionale e mantenere un più elevato prezzo medio delle prestazioni."

"Al riguardo infatti deve essere considerato che per le prestazioni…di notai, avvocati, le stesse risultano sottratte a qualsiasi controllo di merito dell'amministrazione vigilante. Anche per le altre professioni, tuttavia, tale controllo non risulta in concreto particolarmente penetrante." 

Mancanza di vigilanza nell'esercizio della professione e nelle funzioni dell'ente a causa dell'autogoverno degli iscritti in regime di autarchia

L'autorità garante ha rilevato:"…il governo degli iscritti in regime di autarchia…a garanzia degli interessi della categoria e del suo prestigio" "…non appare sussistere un forte incentivo all'interno degli ordini a svolgere in modo imparziale una funzione di vigilanza sull'aderenza dei comportamenti dei membri della professione a criteri slegati dall'autointeresse."

In sostanza gli Ordini:"…si sono trovati nella condizione di controllare se stessi nonché di dettare e applicare le regole del gioco cui partecipano i propri iscritti." Inoltre:"…gli enti dotati di autogoverno e di autoamministrazione, sia pure sottoposti alla vigilanza dello Stato: vigilanza, tuttavia, proprio per la natura dell'ente, alquanto contenuta e senza alcuna particolare ingerenza dello Stato nelle funzioni proprie dell'ente." 

Il potere disciplinare a tutela di interessi della categoria

L'autorità garante ha rilevato: "Talvolta il potere disciplinare può essere attivato in funzione della violazione di norme deontologiche stabilite dagli ordini a tutela di interessi della categoria che non hanno specifica attinenza con l'affidamento dei terzi e la garanzia di un corretto e adeguato esercizio del ministero professionale. Ciò si verifica quando l'esercizio della professione viene limitato al solo fine di evitare la concorrenza tra i professionisti, per salvaguardarne il decoro. In tal caso non solo non si tutela un interesse generale, essendo il decoro della professione un mero interesse della categoria, ma si può impedire alla collettività di acquisire i servizi professionali alle condizioni di mercato più favorevoli."

Il regime corporativo e la potestà tariffaria impediscono di applicare lo statuto dell'imprenditore commerciale ai professionisti protetti nell'esplicarsi della loro attività economica, agli specifici effetti della legge n.287/1990 e del codice civile

Altri privilegi legislativi derivano dal fatto che lo Stato non ha provveduto dall'entrata in vigore della Costituzione ad abrogare il regime corporativo, la potestà tariffaria e a regolamentare e disciplinare il rapporto contrattuale che intercorre tra il professionista e il cliente che ha per oggetto la prestazione di servizi, in quanto determina a carico del cliente un significato squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che provoca come effetto di privare il cittadino della protezione giuridica dovuta.

L'assoggettività dei professionisti all'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale nell'esercizio della loro professione, agli specifici effetti della legge n.287/1990 e del codice civile

"L'assoggettività delle libere professioni alle regole di concorrenza deriva dalla nozione d'impresa adottata dall'Autorità, secondo cui <ai fini dell'applicazione della disciplina della concorrenza deve qualificarsi impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento> (provv. A.I.C.I.,18 novembre 1992). L'Autorità ha infatti riconosciuto una nozione funzionale d'impresa, recependo, come richiede l'articolo 1, comma 4, della legge n.287/90, i principi emergenti dalla giurisprudenza comunitaria in base ai quali <nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.> (Corte gi giustizia, sent. Del 23 aprile 1991…). Tale interpretazione peraltro non contrasta con le diverse qualificazioni che le attività professionali ricevono in altri ambiti dell'ordinamento, le quali risultano funzionali al perseguimento di fini diversi.

L'Autorità ritiene pertanto che l'attività svolta da chi esercita una professione intellettuale può essere qualificata come attività economica, proprio in quanto consiste nell'offerta di prestazioni riconducibili alla figura dei servizi forniti dietro corrispettivo.

Sulla base dei citati riferimenti giurisprudenziali e dell'effettivo esplicarsi della loro attività economica, i soggetti esercenti le professioni intellettuali possono essere qualificati come imprese e, di conseguenza, assoggettati alla normativa posta a tutela della concorrenza.

Da ciò discende inoltre che gli Ordini professionali possono essere qualificati come associazioni d'imprese e quindi sottoposti alla normativa a tutela della concorrenza."

"Giova innanzitutto osservare che l'assimilazione dell'attività svolta dai professionisti intellettuali all'attività di impresa rappresenta un principio ormai consolidato nel diritto comunitario della concorrenza. Al riguardo le ripetute iniziative intraprese dalla Comunità, a livello normativo e giurisprudenziale, ispirate al principio dell'applicabilità delle norme antitrust anche al settore delle libere professioni appaiono senz'altro costituire, in ambito nazionale, un imprescindibile punto di riferimento. 

Come è noto, tali iniziative trovano il loro presupposto nell'ampia nozione di impresa adottata a livello comunitario, secondo la quale, nel contesto del diritto della concorrenza, si qualifica come impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. E' dunque l'attività economica svolta a rilevare e ciò in relazione agli obiettivi che l'ordinamento comunitario persegue. Pertanto, ove si consideri che è diretto a regolare l'azione sul mercato di qualsiasi soggetto economico, in quanto esso è idoneo ad alterare il funzionamento del mercato, trova giustificazione un'interpretazione funzionale a tale obiettivo che conferisce rilevanza a tutte le entità che agiscono sul mercato, prescindendo dalla forma giuridica che rivestono." 

"La linea interpretativa seguita in sede comunitaria prescinde quindi da una precisa categorizzazione giuridico formale del concetto e privilegia l'aspetto funzionale dell'impresa dando rilevanza predominante, ai fini della qualificazione della fattispecie giuridica, all'esercizio dell'attività economica, ossia a quella attività consistente nell'offerta di beni e servizi. In altri termini, l'attività diventa economica e qualifica l'impresa quando è in grado di incidere sul mercato e dunque quando lo stesso mercato è configurabile.Tale concetto di impresa risulta senz'altro idoneo a comprendere anche le attività degli esercenti le professioni intellettuali, incluse quelle protette, in quanto si sostanziano nell'erogazione di servizi a fronte di un corrispettivo."

"Assume rilievo, a questo punto, il disposto di cui all'art.1, comma 4, della legge n.287/90, secondo il quale le norme di questa legge vanno interpretate in base ai principi dell'ordinamento delle comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. Il che comporta che al concetto d'impresa non potrebbe esser dato, nell'interpretazione di detta legge, un significato diverso da quello accolto in ambito comunitario.

Ne deriva che, quale che sia il concetto di impresa già vigente nel diritto interno e quale che sia in esso la condizione giuridica dei professionisti intellettuali protetti, questi ultimi vanno considerati quali imprese, agli specifici effetti della legge n.287/1990. L'assimilazione della libera professione al concetto d'impresa appare infatti consona con la ratio che sottende la legge n.287/90, la quale essendo volta a garantire l'assetto concorrenziale del mercato concerne chiunque, a prescindere dal suo status giuridico, per il solo fatto di proporsi come fonte di soddisfacimento dei bisogni, vi operi attivamente e contribuisca alla definizione del suo equilibrio."

"Al riguardo pertanto, occorre considerare il fatto che la finalità perseguita dalla legge n.287/90 non si esaurisce nella tutela della concorrenza come aspetto della libertà di iniziativa economica del singolo individuo, ma riguarda la difesa di tale regime economico come il più idoneo a soddisfare esigenze della collettività."

"Pertanto, poiché l'adozione di una nozione di impresa funzionale ad uno specifico interesse non è una novità nel nostro ordinamento giuridico, la nozione ampia di impresa adottata ai fini della tutela delle norme poste a tutela della concorrenza non si pone assolutamente in contrasto con lo stesso.

Infine, a prescindere dalle considerazioni fino ad ora svolte, va comunque osservato che l'assimilazione della professione intellettuale all'impresa non si pone necessariamente in contrasto con la generale nozione d'impresa dettata dal codice civile all'art.2082, poiché quest'ultima è già di per sé idonea a comprendere l'attività dei professionisti intellettuali.
La nozione di impresa in genere, desumibile da quella di imprenditore, risulta infatti estremamente ampia.

Al riguardo, l'art.2082 c.c., che apre il capo I - concernente l'impresa in generale - del titolo II, definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. A ben vedere nell'esercizio della professione intellettuale sono presenti tutti i quattro requisiti in cui viene tradizionalmente scomposta la nozione civilistica per l'identificazione della figura dell'imprenditore e quindi, dell'impresa in genere: la professionalità, l'attività economica, l'organizzazione, il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

L'esercizio di una attività intellettuale infatti può essere svolto con professionalità, con tale intendendosi l'esercizio abituale e non occasionale di una data attività; ha ad oggetto una attività economica, ovvero una attività condotta con metodo economico, secondo modalità cioè che consentano la copertura dei costi con i ricavi; è attività organizzata, come tale intendendosi l'attività di programmazione e di coordinamento della serie di atti in cui essa si sviluppa, ovvero l'impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui; è infine attività produttiva produttiva di servizi, potendo le opere e le prestazioni intellettuali essere annoverate tra i beni e i servizi ed essendo irrilevante ai fini della qualificazione di una attività come produttiva la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.

Il vasto concetto di impresa contenuto nell'art.2082 c.c. prescinde quindi dallo status particolare del soggetto ed è suscettibile di ricomprendere anche l'esercizio delle professioni intellettuali, trattandosi di attività economiche esercitate professionalmente ed organizzate per la produzione e lo scambio di servizi. Pertanto, l'adattamento del diritto interno al diritto comunitario non comporta in questo caso una modificazione delle categorie ordinanti del sistema codicistico."

"Al riguardo deve essere ulteriormente osservato che la norma prevede anche l'applicabilità delle disposizioni sull'impresa <se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa> e non <se l'attività del professionista è organizzata in forma d'impresa>" 

"L'applicazione alle libere professioni della normativa posta a tutela della concorrenza presuppone che l'esercizio della professione intellettuale sia assimilabile all'attività di <impresa>"

"Sotto questo profilo appare agevole definire le linee di differenziazione della prestazione di opera intellettuale dalla prestazione consistente nel compimento di un opera o di un servizio dietro corrispettivo (art.2222 c.c.) per il fatto che nella prima ipotesi l'elemento qualificante dell'opera deve essere ricercato nella sua natura di creazione intellettuale; nella seconda invece tale elemento va individuato nel conseguimento di un risultato materiale."

"L'articolo 2238 c.c. stabilisce che <se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti e ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV del capo I del titolo II.>

"L'organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. Parte della dottrina fa poi esplicito riferimento alla figura del piccolo imprenditore, delineata dall'art.2083 cc. Dove è considerato imprenditore colui che esercita un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, per affermare che è imprenditore anche chi si limita ad organizzare il proprio lavoro senza impiegare né lavoro altrui né capitali."

"In conclusione, l'assoggettamento dei professionisti intellettuali alle norme poste a tutela della concorrenza in quanto esercitano un'attività che può essere qualificata impresa trova un sicuro fondamento nel diritto comunitario, al quale quelle norme si devono informare, e non è contraddetta dal codice civile."

Il regime corporativo rende i professionisti protetti esenti dai rischi della prestazione e dal risultato dell'obbligazione

"Con riguardo…alle imperfezioni dei mercati dei servizi professionali, l'indagine ne ha esaminato la natura e le implicazioni, considerando che una accentuata asimmetria informativa a sfavore del cliente può esporlo a prestazioni di qualità inadeguata, le quali, data la delicatezza e il rilievo degli interessi su cui incidono alcune attività professionali, sono suscettibili di produrre effetti particolarmente dannosi."

Il rischio della prestazione incombe quindi sul cliente che potrebbe "essere esposto sia all'imperizia di soggetti non adeguatamente qualificati, che a comportamenti deliberatamente <opportunistici> da parte di operatori, pur qualificati, che tuttavia sfruttano a proprio vantaggio l'impraticabilità di controlli efficaci da parte della domanda…e alla possibilità che, in assenza di adeguati correttivi, professionisti, pur in possesso della necessaria qualificazione, agiscano in modo cosiddetto <opportunistico>, esercitando un ingiustificato stimolo alla domanda, fornendo cioè suggerimenti ai consumatori per generare surrettiziamente una domanda di prestazioni non necessarie."

Lo Stato impedisce l'esercizio dell'attività di difensore ai gradi di formazione inferiore, non previsti dal sistema generale iniziale, non riconosce altre forme associative all'interno del mercato dei servizi professionali e lo sviluppo di forme di concorrenza tra gruppi di professionisti per meglio soddisfare le esigenze di tutela dei consumatori, come prevedono le direttive CEE 89/48 e 92/51

L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato quanto segue: "In pratica, ciò significa che l'erogazione di servizi per i quali non si verificano importanti forme di asimmetria informativa tra cliente e professionista non dovrebbe presupporre il superamento di un esame di abilitazione e l'obbligatoria iscrizione ad un ordine. Chiunque dovrebbe poter offrire tali servizi…"

"Si può naturalmente immaginare un quadro differenziato in cui si ammette la possibilità di diversi livelli, più o meno elevati, di certificazione che generano una concorrenza intraprofessionale che si sviluppa sulle due coordinate qualità - prezzo, segmentando il mercato a secondo delle diverse esigenze del consumatore di servizi professionali. 

In altri termini, un allargamento della certificazione ad altre forme associative all'interno del mercato dei servizi professionali potrebbe avere l'effetto di sviluppare forme di concorrenza tra gruppi di professionisti che segnalano credibilmente la propria qualità. Tale processo potrebbe condurre a nuovi trade - off tra regolamentazione e concorrenza, che meglio soddisfano le esigenze di tutela dei consumatori attraverso un maggior ricorso ai meccanismi di mercato."

"Ciò, peraltro, appare coerente con l'orientamento comunitario così come espresso dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, che ha integrato la precedente considerando anche i gradi di formazione inferiore, non previsti dal sistema generale iniziale. Entrambe le direttive prevedono che sia assimilata ad un'attività professionale regolamentata l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:- rilasci ai suoi membri un titolo di formazione, - esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e - conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale. <In pratica, le professioni regolamentate, ai sensi delle direttive 89/48 e 92/51, possono essere esercitate o da coloro che hanno seguito un certo percorso formativo direttamente riconosciuto dallo stato come requisito indispensabile per l'esercizio della professione, o da coloro che appartengono ad associazioni riconosciute dallo stato, alle quali è delegata la funzione di certificazione dei soggetti idonei allo svolgimento di una certa attività sulla base del possesso di predeterminate caratteristiche professionali."

L'obbligatorietà di fruire dell'opera del professionista protetto come giuridicamente legittimato a compiere determinate attività

Dalle indagini svolte dall'autorità garante risulta che il legislatore obbliga il consumatore a fruire dell'opera del professionista protetto per aver stabilito una riserva assoluta di attività attribuita in esclusiva ai professionisti protetti che impedisce di confrontarsi con operatori non regolamentati:"Da ciò si può agevolmente desumere che la protezione stabilita dal legislatore a favore dei professionisti intellettuali protetti finisce - specialmente nei casi in cui le attività non sono loro attribuite in esclusiva o lo sono solo parzialmente - per nuocere agli stessi professionisti protetti nell'offerta delle relative prestazioni, nella misura in cui i vincoli posti all'esercizio dell'attività impediscono di competere su base paritaria con gli altri operatori che offrono liberamente le stesse prestazioni secondo modalità maggiormente efficienti."

"Per contro, altri soggetti in concorrenza con i professionisti intellettuali protetti non devono necessariamente regolare il loro rapporto con il cliente secondo lo schema del contratto d'opera intellettuale: essi possono godere di una maggiore libertà contrattuale, possono ritenersi liberi di adottare altri schemi contrattuali…in particolare, di assumere il rischio del lavoro e di conformare la propria obbligazione come obbligazione di risultato, ossia di scegliere le forme giuridiche del contratto di appalto." 

Lo Stato non ha attuato quanto segnalato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato

Lo Stato non ha provveduto ad attuare quanto segnalato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato di fronte al disservizio segnalato che incide sull'interesse generale, come ad esempio:

a)"rivisitare l'attribuzione delle attuali riserve alla luce dell'evoluzione dei mercati e dei loro attuali assetti, nel convincimento che alcune di esse non appaiono più appropriate e funzionali alle esigenze della domanda e rischiano di apparire oggi come privilegi a favore delle categorie interessate. Utili riflessioni al riguardo emergono dalla comparazione svolta nel corso dell'indagine dei diversi, e più circoscritti, ambiti di riserva esistenti in altri Paesi Europei."

b)"eliminare quelle funzioni che non rivestono alcuna importanza ai fini del corretto svolgimento della professione, quali la potestà tariffaria, in quanto dirette esclusivamente al conseguimento di finalità anticoncorrenziali e non necessarie, né proporzionate rispetto al conseguimento degli obiettivi di natura pubblica."

Quanto sopra esposto prova l'incostituzionalità nell'obbligo di fruire dell'opera del professionista protetto e nell'imporre forme di contratto con condizioni che contrastano con il libro IV del codice civile (delle obbligazioni) che ne prevede la nullità quando vi sono apposte condizioni illecite, contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

In sintesi tale obbligatorietà non è motivata dal garantire la tutela dei diritti al consumatore, ma dipende esclusivamente da una precisa volontà del legislatore di autorizzare il professionista protetto ad operare secondo i criteri dell'interesse individuale, condizionando l'intera collettività a subirne le conseguenze dannose e pericolose del loro operato.

Altri privilegi legislativi derivano dal fatto che lo Stato ha omesso, dall'entrata in vigore della Costituzione, di provvedere a rendere l'ordinamento conforme alla forma repubblicana e ad abrogare le precedenti leggi contrarie alla Costituzione:

Si tratta di privilegi legislativi che derivano dal fatto che lo Stato non ha provveduto agli obblighi che si è assunto nei confronti dei cittadini nel rendere l'ordinamento conforme ai requisiti prescritti dalla forma repubblicana e nel non aver proceduto, dall'entrata in vigore della Costituzione, ad abrogare i privilegi legislativi accordati ai professionisti protetti e le precedenti leggi non ancora esplicitamente o implicitamente abrogate, in quanto non conformi alla Costituzione e allo spirito di essa.

La procedura d'ingiunzione impedisce di applicare lo statuto dell'imprenditore commerciale ai professionisti protetti 

Lo Stato non ha provveduto ad abrogare la procedura d'ingiunzione che limita l'impugnazione del compenso per le prestazioni svolte dai professionisti protetti ai soli errori materiali.

Si tratta di una procedura che impedisce al cliente/assistito di opporsi all'obbligo di remunerare un attività che ha arrecato danno e ha fornito delitti, in quanto i giudici sono competenti solo per valore e devono attenersi alla somma contenuta negli atti, salvo la correzione di errori materiali, in violazione degli artt.3, 24 e 113 della Costituzione, in conseguenza del fatto che la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. 

Inoltre le tariffe professionali e il sistema tariffario non definiscono in modo certo, trasparente e basato su criteri definiti se l'operato svolto dal professionista è conforme all'Ordinamento giuridico, se ha esercitato per i fini della giustizia e per gl'interessi superiori della Nazione…ecc.

La procedura dell'art.596 del codice penale (esclusione della prova liberatoria) impedisce di applicare lo statuto dell'imprenditore commerciale ai professionisti protetti

Lo Stato non ha provveduto ad abrogare la procedura prevista nell'art.596 del codice penale (esclusione della prova liberatoria) che non ammette per l'imputato di provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito dal professionista protetto e dagli Ordini professionali, cioè se un attività professionale ha arrecato danno e ha fornito delitti, in violazione degli artt.3, 24 e 111 della Costituzione, in conseguenza del fatto che impedisce il contraddittorio nella formazione della prova. 

Lo Stato non ha provveduto a risolvere l'inapplicabilità della legge civile e penale ad avvocati, magistrati, notai, consulenti, Ordini professionali, ecc. 

Lo Stato non ha provveduto a risolvere l'inapplicabilità della legge civile e penale ad avvocati, magistrati, notai, consulenti, Ordini professionali...ecc. 

Ne è causa la mancanza del potere giurisdizionale dell'organo giudicante per entrare nel merito degli atti che appartengono all'esercizio giurisdizionale di un altro organo giudicante che impedisce al cittadino leso nei propri diritti di rivolgersi in sede civile e penale a deferire in giudizio gli atti compiuti in altri procedimenti, in conseguenza del fatto che non rientra nei poteri del giudice il riesame delle decisioni pronunciate in altri procedimenti.

Tutto ciò impedisce al cliente/assistito di sporgere querela e di agire in giudizio per la risarcibilità dei danni cagionati dal servizio giustizia, in violazione degli artt.3 e 24 della Costituzione.

Lo Stato non ha provveduto a risolvere l'impossibilità di promuovere azioni per dichiarare la nullità del mandato conferito al difensore e gli atti consecutivi che dipendono dal mandato nullo, come prevede il libro IV del codice civile 

L'ordinamento nell'imporre al cittadino di valersi del ministero di un difensore come condizione che permette di accedere al servizio giustizia, non ha provveduto a risolvere l'impossibilità di promuovere azioni per dichiarare la nullità del mandato conferito e gli atti consecutivi che dipendono dal mandato nullo, come prevede il libro IV del codice civile (delle obbligazioni), esonerando il prestatore d'opera dagli obblighi dipendenti dal contratto stipulato con il cliente/assistito e da eventuali conseguenze che devono assumersi contrattualmente.

Ne è causa la mancanza del potere giurisdizionale dell'organo giudicante per entrare nel merito degli atti che appartengono all'esercizio giurisdizionale di un altro organo giudicante, impedendo al consumatore di promuovere azioni volte a far dichiarare la nullità del mandato e degli atti consecutivi che dipendono dal mandato nullo, come prevede il libro IV del codice civile e di rivendicare i pregiudizi subiti in conseguenza degli effetti prodotti dal mandato, in violazione degli artt.3 e 24 della Costituzione.

Infatti l'ordinamento nell'imporre di valersi del ministero di un difensore obbliga a stipulare un mandato, che secondo il libro IV del codice civile è un contratto con il quale il prestatore d'opera si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del cliente/assistito, in conformità all'ordinamento giuridico.

Tale contratto è destinato a produrre effetti giuridici che non appaiono all'origine del rapporto, cioè all'atto di stipulazione del mandato, ma bensì nella successiva fase di esecuzione o al termine del rapporto stesso, in cui sono evidenti gli effetti prodotti e i pregiudizi subiti in conseguenza alle modalità di svolgimento della prestazione professionale, come sancito nella sentenza n.46 emessa dalla Corte Costituzionale l'8 marzo 1957. 

Lo Stato ha escluso il popolo dalla partecipazione diretta all'amministrazione della giustizia

L'ordinamento non è conforme ai requisiti prescritti nella forma repubblicana, che prevede la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, previsto nell'art.102 della Costituzione e attuato solo in Corte d'Assise per i reati più gravi.

La forma repubblicana che non è stata attuata consiste nel non aver concesso al popolo il diritto di esercitare il potere giudiziario, nell'intervenire direttamente nei procedimenti esercitando il diritto di provocazione a difesa dei diritti Costituzionali, quando i soggetti preposti al compimento degli atti non esercitano le loro funzioni conformemente alle direttive del Parlamento…ecc., in quanto nella forma repubblicana il popolo costituisce il fondamento per l'esercizio della funzione giudiziaria.

L'enciclopedia I Propilei - grande storia universale Mondadori nel volume IV a pag.74 informa sul modo per conservare in futuro la forma repubblicana:"Se si voleva conservare anche in futuro la forma repubblicana, si dovevano rispettare, ad esempio, il diritto dei plebei alle magistrature, il diritto politico di voto nelle assemblee del popolo, la protezione contro gli arbitrii dei magistrati mediante il diritto di provocazione e i tribuni del popolo, difensori e garanti del nuovo corso politico." 

Lo Stato non ha provveduto a istituire organi speciali di giurisdizione con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura, come prevede l'art.102 della Costituzione

Lo Stato non ha provveduto ad istituire presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura, come prevede l'art.102 della Costituzione, riguardo a determinate materie che non possono essere deferite al giudizio di alcun magistrato, con riferimento alla mancanza del potere giurisdizionale per applicare la legge civile e penale ad avvocati, magistrati, notai, consulenti, Ordini professionali…ecc. 

Il libero arbitrio e la pericolosità sociale 

Dagli accertamenti svolti dall'autorità garante della concorrenza e del mercato ricorrono sufficienti elementi per ritenere che i compromessi stipulati dallo Stato siano stati di attribuire ai professionisti il potere del libero arbitrio per formare categorie protette, immuni dalla punibilità, legittimate ad attribuirsi e trasferirsi la titolarità e la disponibilità del denaro e dei beni dei propri clienti e l'impunità per ogni azione commessa in violazione di legge e di diritti.

Si tratta di condizioni che permettono di eseguire ed occultare delitti con l'uso degli Organi giudiziari, a causa delle condizioni di libertà a disposizione dei soggetti in cui si trovano ad agire, per l'assenza d'impedimenti, esclusi da ogni responsabilità civile e penale, per l'impossibilità di attribuirne la punibilità per ogni azione compiuta.

Tutto ciò consente agli Ordini professionali di organizzare l'esercizio dell'attività degli iscritti nella libertà di commettere delitti, autocertificare la legittimità dell'operato svolto e il compenso da imporre ai propri clienti, costituendo un pericolo per il patrimonio, la sicurezza e la pubblica moralità. 

Quanto sopra esposto provoca conseguenze dannose e pericolose ai cittadini che si rivolgono al servizio giustizia, come ad esempio: delitti impunibili, procedimenti penali d'ingiuria, diffamazione e calunnia, aste giudiziarie per obbligare a remunerare un attività che ha recato danno e ha fornito delitti ai propri clienti/assistiti…ecc.

Motivo per cui ai sensi dell'art.118 comma 4° della Costituzione le persone lese dal servizio giustizia hanno deciso di svolgere indagini sui comportamenti opportunistici rilevati dall'autorità garante della concorrenza e del mercato e sui fini non conformi a giustizia conseguiti dai professionisti con l'uso degli Organi giudiziari.

S'informa che i consumatori del servizio giustizia hanno in programma di formare schede informative sul comportamento dei vari professionisti protetti e dei rispettivi Ordini professionali per meglio tutelare il cittadino che si rivolge al servizio.

Si tratta di selezionare i professionisti protetti secondo i vari comportamenti opportunistici, come ad esempio: nel compiere delitti, nello sporgere denunce d'ingiuria, diffamazione e calunnia, nel promuovere aste giudiziarie per obbligare a remunerare un attività che ha prodotto danno e ha fornito delitti ai propri clienti/assistiti…ecc.

A tal fine si rende necessario che gli utenti/vittime del servizio giustizia inviino quanto segue: 

1) informazioni, notizie, segnalazioni, fatti, episodi ed esperienze vissute nei vari uffici giudiziari.
2) Nominativi inerenti a comportamenti opportunistici rilevati nei professionisti protetti, negli Ordini professionali…ecc.

Tutto ciò è indispensabile e necessario per formare schede informative da rendere disponibili alla consultazione degli utenti/vittime del servizio giustizia in cui poter rilevare la personalità, i conflitti d'interesse, le gravi ragioni di convenienza…ecc. degli operatori del servizio giustizia.

PROGRAMMA 

Indagare sui comportamenti opportunistici rilevati dall'autorità garante della concorrenza e del mercato

Come rilevato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato:"…le distintive caratteristiche dei servizi professionali inducono ad effettuare una accurata verifica in relazione agli interessi pubblici e privati che l'attuale regolamentazione delle professioni intellettuali si propone di tutelare ed in particolare inducono a valutare in che misura sia ancora giustificabile la tutela di tali interessi, soprattutto di quelli esclusivamente di categoria, verificando a qual punto e in quali casi la difesa degli stessi è suscettibile di determinare distorsioni concorrenziali e non consente di conseguire le finalità di interesse generale sottese alla legge n.287/90."

1) Sui compromessi tra lo Stato e gli Ordini professioni per raggiungere i quali hanno tralasciato di considerare come principio prioritario l'efficienza del sistema.
2) Sui privilegi legislativi che hanno incrementato la rilevanza delle professioni nel tessuto sociale.
3) Sulla volontà del legislatore di porre in una situazione di privilegio e di salvaguardare l'attività del libero professionista e non il destinatario della prestazione.
4) Sul governo degli iscritti in regime di autarchia a garanzia degli interessi della categoria e del suo prestigio.
5) Sulla tutela del decoro, della dignità professionale, del prestigio di cui i membri della categoria devono essere circondati nel contesto sociale, dal quale dipende l'affidamento dei terzi, implicante prestazioni che incidono su beni e su valori individuali e collettivi.
6) Sulla tariffa professionale che intende tutelare l'interesse della categoria professionale, evitare la concorrenza fra i singoli appartenenti e garantire loro dignità, prestigio professionale ed indipendenza economica.
7) Sulla potestà tariffaria attribuita agli enti, che costituisce lo strumento attraverso il quale viene assicurata una rendita ai membri della categoria che li incentiva a comportamenti opportunistici e ad operare secondo i criteri dell'interesse individuale.
8) Sulla struttura delle tariffe, determinate indipendentemente dall'esito dell'attività svolta, che rappresenta la caratteristica di un sistema nel quale l'obbligazioni assunta dal professionista viene qualificata quale obbligazione di mezzi e non di risultato.
9) Sugli accordi fra i membri della professione per sovrastimare la qualità media delle prestazioni erogate, allo scopo di evitare il ricorso ai provvedimenti disciplinari che sarebbero previsti per i casi di negligenza professionale e per mantenere un più elevato prezzo medio delle prestazioni.
10) Sulle prestazioni di notai, avvocati…ecc. che risultano sottratte a qualsiasi controllo di merito dell'amministrazione vigilante.
11) Sui criteri dell'autointeresse nello svolgere in modo imparziale la funzione di vigilanza sui comportamenti dei membri della categoria.
12) Sulla condizione per i collegi dei professionisti di controllare se stessi e di applicare le regole del gioco cui partecipano i propri iscritti.
13) Sulla vigilanza contenuta e senza alcuna particolare ingerenza dello Stato nelle funzioni proprie degli enti dotati di autogoverno e di autoamministrazione.
14) Sugli effetti particolarmente dannosi prodotti a causa di una asimmetria informativa a sfavore del cliente che lo espone a prestazioni di qualità inadeguata.
15) Sull'imperizia di soggetti non adeguatamente qualificati e sui comportamenti deliberatamente opportunistici da parte di operatori, che pur qualificati agiscano in modo cosiddetto opportunistico, esercitando un ingiustificato stimolo alla domanda sfruttando a proprio vantaggio l'impraticabilità di controlli efficaci da parte della domanda e l'assenza di adeguati correttivi, fornendo cioè suggerimenti ai consumatori per generare surrettiziamente una domanda di prestazioni non necessarie.
16) Sull'immunità che deriva dalla sottrazione dei professionisti all'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale nell'esercizio della loro professione.
17) Sull'obbligatorietà per il consumatore di fruire dell'opera del professionista protetto come giuridicamente legittimato a compiere determinate attività, impedendo di rivolgersi ad altri operatori.
18) Sull'impossibilità di adottare altri schemi contrattuali secondo modalità maggiormente efficienti, che consistono nel conformare la propria obbligazione come obbligazione di risultato, cioè di assumersi il rischio del lavoro secondo le forme giuridiche del contratto di appalto.
19) Nel valutare i rischi e i pericoli in cui hanno esposto i consumatori per non aver provveduto a quanto segnalato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato di fronte al disservizio che incide sull'interesse generale, che consiste nell'eliminare la potestà tariffaria che non riveste alcuna importanza ai fini del corretto svolgimento della professione, in quanto diretta esclusivamente al conseguimento di finalità anticoncorrenziali e non necessarie, né proporzionate rispetto al conseguimento degli obiettivi di natura pubblica e non appropriate e funzionali alle esigenze della domanda, apparendo come privilegi a favore delle categorie interessate.

Indagare sull'attività produttiva di servizi ai professionisti protetti, in applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale nell'esplicarsi dell'attività economica

a) Individuare il risultato materiale conseguito dal servizio fornito dietro corrispettivo.
b) Individuare il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
c) Individuare la natura dei servizi prodotti ed il tipo di bisogno che sono destinati a soddisfare.
d) Individuare se il servizio fornito dietro corrispettivo soddisfa i bisogni e le esigenze del consumatore e della collettività.
e) Valutare se i servizi prodotti influiscono sul mercato e ne alterano il funzionamento. 

L'indagine è motivata dal fatto che il professionista, in quanto impresa, cioè attività economica organizzata ai fini della produzione di servizi, ha l'obbligo di assumersi il rischio economico e tecnico del servizio fornito/prodotto a fronte di un corrispettivo.

Si tratta dell'obbligo di assumersi interamente la responsabilità civile e penale dei danni prodotti al cliente, allo Stato, alla collettività, agli interessi superiori della Nazione, all'amministrazione della giustizia, al funzionamento della giustizia, alle disfunzioni che incidono sul sistema giudiziario.   

Rivendicare l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale ai professionisti protetti nell'esplicarsi dell'attività economica 

Per i motivi sopra esposti si rende opportuno rivendicare la potestà di usufruire di un regime corporativo formato da cittadini che consenta di valersi degli stessi diritti nel tutelare il patrimonio, la dignità, l'onore e il prestigio. 

A tal fine si rende necessario che gli utenti/vittime del servizio giustizia si associno per tutelare i propri diritti lesi rivendicando l'uguaglianza nell'usufruire di tale diritto.

Occorre precisare che è opportuno provvedere a quanto segue:

1) elencare le varie corporazioni e i danni che cagionano, non solo il regime corporativo dei professionisti e dei magistrati, ma anche altri organismi amministrativi autonomi che usufruiscono di simili diritti, fra i quali: gli istituti assicurativi e bancari…ecc. 
2) Elencare le giurisdizioni mancanti negli organi giudiziari, al fine di riconoscere il regime corporativo anche per il cittadino.
3) Il riconoscimento da parte dello Stato dell'efficacia giuridica di un organismo formato da cittadini, al fine di rivendicare il corrispettivo dei danni secondo le modalità previste dal regime corporativo.

Rivendicare da parte del cittadino il diritto di usufruire delle modalità previste dal regime corporativo è indispensabile e necessario per risolvere la mancanza del potere giurisdizionale per agire in giudizio contro determinati organismi, fra i quali rivendicare i danni cagionati con l'uso degli organi giudiziari che impedisce l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale ai professionisti protetti nell'esplicarsi della loro attività economica.

Si tratta di ammettere nei procedimenti d'ingiunzione la prova scritta di un organismo formato da cittadini, riconoscendone l'efficacia esecutiva per valere come titolo per l'esecuzione forzata, che permetta il pagamento di una somma liquida di denaro in favore di cittadini lesi nei propri diritti.