Manipolazione della giustizia 

Dalle indagini svolte sul servizio giustizia è emerso che ogni atto redatto da avvocati, notai, magistrati, consulenti, Ordini professionali…ecc. può manipolare la giustizia costituendo il mezzo per eseguire ed occultare delitti e per prescrivere, trasferire ed attribuire: denaro, beni, reati, illeciti, abusi, responsabilità, diritti, danni, impunità…ecc.:  

1) tramite false dichiarazioni ed attestazioni in atti, in quanto l’esibizione di un atto          contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

2) Tramite atti nulli, per aver esercitato in mancanza della potestà effettiva di esplicare il potere giurisdizionale, cioè in violazione delle condizioni sancite dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.46 emessa l’8 marzo 1957.

3)  A causa della mancanza del potere giurisdizionale per indagare e giudicare gli atti attribuiti alla giurisdizione di altri Organismi.

4)  Nel promuovere azione innanzi ad un giudice incompetente per far valere un diritto in giudizio, cioè nel rivolgersi ad altra giurisdizione per far violare i diritti al proprio cliente.

5) Tramite atti nulli, per aver esercitato attribuzioni non conferite da leggi e regolamenti, per essersi arrogati abusivamente competenze ad esercitare una potestà riservata dalla legge ad altre autorità e non consentita ai pubblici poteri e nell’essersi sostituiti alle funzioni che la legge riserva ad altri Organismi amministrativi.

6) Tramite atti nulli, per essersi arrogati la potestà legislativa, sostituendosi alle funzioni attribuite allo Stato per modificare leggi, giurisdizioni, norme processuali, ordinamento civile e penale…ecc.

7) Tramite la violazione dei doveri e degli obblighi inerenti al servizio, nell’omettere di compiere atti ed operazioni al cui compimento siano obbligati per legge o per regolamento: omissione di compiere indagini…ecc.

S’informa che la manipolazione della giustizia avviene nel seguente modo:

1)  le azioni improponibili, poiché promosse in violazione dell’Ordinamento giuridico non vengono respinte dai giudici e dai presidenti dei Tribunali che nominano i giudici nei vari uffici giudiziari.

2)  Le azioni promosse innanzi ad un giudice privo di giurisdizione o innanzi a giudice incompetente per materia…ecc. non vengono respinte.

3) Le azioni promosse per sostituire le giurisdizioni che appartengono ad altri organismi non vengono respinte.

4)  Il giudice per ogni materia nomina un consulente tecnico, anche se privo o con limitati poteri giurisdizionali.

5) Il giudice nomina un consulente tecnico anche per sostituire le giurisdizioni che appartengono ad altri organismi.

6) Il giudice non si accerta della veridicità dello stato dei luoghi descritti dal consulente, in quanto non partecipa personalmente alle operazioni peritali.

7) Il giudice non entra nel merito di ciò che dichiara il consulente tecnico ed emette sentenza con ciò che certifica il consulente.

8)  Il giudice emette sentenze anche se non escutibili, a causa di aver sostituito attribuzioni che appartengono alla giurisdizione di altri organismi.

9) Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda posta dagli avvocati e non oltre i limiti di essa.

10) La parte personalmente non può interloquire con il giudice.

11) Il giudice non entra nel merito se il pubblico ministero ha omesso di compiere indagini o ha svolto indagini parziali. 

12) Il giudice non valuta le falsità e le veridicità delle certificazioni redatte  da avvocati, consulenti, pubblico ministeri, notai, Consigli degli Ordini professionali…ecc.

13) I giudici accolgono qualsiasi certificazione redatta da avvocati, consulenti, notai, pubblici ministeri, Ordini professionali…ecc.

14) I processi si svolgono con ciò che certificano gli avvocati, i consulenti, i notai, i pubblici ministeri, i Consigli degli Ordini professionali…ecc.

15) Gli atti compiuti in altri procedimenti civili e penali non possono essere sottoposti al giudizio di altri giudici, impedendo l’applicazione della legge civile e penale ad avvocati, giudici, pubblici ministeri, consulenti, Ordini professionali…ecc. Quindi se esibiscono atti contenenti dati non rispondenti a verità possono manipolare la giustizia, in quanto equivalgono ad uso di atto falso.

Si tratta di usare mezzi come gli organi giudiziari per coartare e conseguire fini non conformi a giustizia.

Tutto ciò va desunto dal fine cui sono diretti gli atti, anche se esteriormente rivestono la forma di atti giuridicamente legali.

In sintesi avvocati, consulenti, notai, magistrati…ecc. possono usare gli strumenti giuridici messi a loro disposizione per fini diversi rispetto a quelli per cui devono essere predisposti, in quanto il mezzo a loro disposizione configura situazioni in cui hanno concretamente la capacità di determinare e conseguire altri fini non conformi a giustizia.

Programma

Indagare sull’attività produttiva di servizi ai professionisti protetti, in applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale nell’esplicarsi dell'attività economica:

Motivo per cui ai sensi dell’art.118 comma 4° della Costituzione le persone lese dal servizio giustizia hanno deciso di svolgere indagini sui comportamenti opportunistici rilevati dall’autorità garante della concorrenza e del mercato e sui fini non conformi a giustizia conseguiti dai professionisti con l’uso degli Organi giudiziari.

Si tratta di valutare l’operato svolto dai professioni protetti, al fine di accertare le conseguenze, gli effetti e i pregiudizi subiti:

1) individuare il risultato materiale conseguito dal servizio fornito dietro corrispettivo.

2) Individuare il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

3) Individuare la natura dei servizi prodotti ed il tipo di bisogno che sono destinati a soddisfare.

4) Individuare se il servizio fornito dietro corrispettivo soddisfa i bisogni e le esigenze del consumatore e della collettività.

S’informa che i consumatori del servizio giustizia hanno in programma di formare schede informative sul comportamento dei vari professionisti protetti e dei rispettivi Ordini professionali per meglio tutelare il cittadino che si rivolge al servizio.

Si tratta di selezionare i professionisti protetti secondo i vari comportamenti opportunistici, come ad esempio: nel compiere delitti, nello sporgere denunce d’ingiuria, diffamazione e calunnia, nel promuovere aste giudiziarie per obbligare a remunerare un attività che ha prodotto danno e ha fornito delitti ai propri clienti/assistiti…ecc.

A tal fine si rende necessario che gli utenti/vittime del servizio giustizia inviino quanto segue:

1) informazioni, notizie, segnalazioni, fatti, episodi ed esperienze vissute nei vari uffici giudiziari.

2) Nominativi inerenti a comportamenti opportunistici rilevati nei professionisti protetti, negli Ordini professionali…ecc.

Tutto ciò è indispensabile e necessario per formare schede informative da rendere disponibili alla consultazione degli utenti/vittime del servizio giustizia in cui poter rilevare la personalità, i conflitti d’interesse, le gravi ragioni di convenienza, ecc. degli operatori del servizio giustizia.

Sondaggio opinione pubblica    

Come avresti tutelato i propri diritti, il proprio patrimonio e la propria moralità se ti fossi difeso personalmente nei vari procedimenti civili e penali? Ti saresti comportato come il tuo difensore?

A tal fine invia quanto segue:

1) il comportamento del difensore, descrivendo e raccontando le azioni, le omissioni, le violazioni di legge, di diritti, di procedura…ecc., al fine di valutare i danni, le conseguenze e gli effetti dannosi e pericolosi che derivano dall’obbligo imposto di valersi della loro opera.

2) Il prezzo pagato per l’opera svolta dall'avvocato, consulente…ecc., indicando a quale prestazione professionale si riferisce, al fine di confrontare le varie notule applicate.

3) I vari “pareri” certificati dai Consigli degli Ordini professionali usati per trasferire denaro e beni in favore dei propri iscritti, al fine di confrontare i vari prototipi usati dagli Ordini professionali.

4) I vari moduli o formulari utilizzati per conferire il mandato al prestatore d’opera forense da parte dell’assistito, in modo da confrontare i vari contratti utilizzati per la prestazione del servizio.

Invia la tua opinione sul difensore che ti ha prodotto danno:

1) per incapacità mentale…ecc.

2) Per promuovere azioni improponibili al sommo scopo di contattare l’altra parte per ricattarla, per promuovere esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta di proprietà del cliente, per istigare e provocare il cliente al fine di denunciarlo d’ingiuria, diffamazione e calunnia.

3) Perché è stato contattato dal collega per manipolare gli atti in favore dell’altra parte.

4) Perché ha contattato il collega e si è accordato per fare l’interesse dell’altra parte.

In sintesi avvocati, consulenti, notai, magistrati…ecc. possono usare gli strumenti giuridici messi a loro disposizione per fini diversi rispetto a quelli per cui devono essere predisposti, in quanto il mezzo a loro disposizione configura situazioni in cui hanno concretamente la capacità di determinare e conseguire altri fini non conformi a giustizia.

Invia la tua opinione in proposito, al fine di motivare ogni comportamento compiuto da magistrati, avvocati…ecc.:

1)  per quale motivo manipolano la giustizia, esercitano privi del potere giurisdizionale, si sostituiscono alle competenze e alle funzioni che appartengono ad altri organismi, esercitano la funzione legislativa nel modificare leggi, regolamenti, giurisdizioni, procedure…ecc.

2)  Per quale motivo non viene applicata la legge penale, i provvedimenti disciplinari, la radiazione dall’albo?…ecc. ad avvocati, giudici, pubblici ministeri, consulenti, notai, Consiglieri degli Ordini professionali…ecc.

Esempio: per conflitto d’interesse, perché abusano del loro potere per compiere delitti, perché usano la loro professione a scopo di lucro, a causa dell’impunità che permette loro di compiere delitti, per infermità mentale, per incapacità d’intendere e volere, per malattia mentale, perché hanno una personalità malata, perché sono disturbati mentalmente, per corruzione, per l’incapacità ad esaminare e valutare una situazione, ad elaborare dei giudizi, a sopportare discipline e regole, per tendenza a comportamenti negligenti o pericolosi, ad atteggiamenti di inosservanza dei diritti altrui e delle norme sociali, per l’incapacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni e decisioni, per le condizioni di libertà a disposizione dei soggetti causate dall’assenza d’impedimenti, per l’esclusione di responsabilità civili e penali determinate dall’impossibilità di attribuirne la punibilità per l’azione compiuta…ecc.

Invia le tue proposte per regolamentare e disciplinare il rapporto contrattuale che intercorre tra il prestatore d’opera e il cliente che ha per oggetto la prestazione di servizi, in modo da tutelare l’assistito da eventuali comportamenti abusivi, arbitrari, illeciti…ecc. da parte del professionista.

Tutto ciò deve avvenire mediante l’utilizzo di condizioni di contratto con la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti, in modo da consentire di disciplinare il rapporto che deve essere valutato secondo il servizio oggetto del contratto, tenendo conto delle caratteristiche del servizio da fornire, stabilendo il prezzo del servizio da fornire…ecc.

Si tratta di stabilire e definire contrattualmente una penale a carico del professionista che eventualmente recedesse dal mandato senza giusta causa…ecc., al fine di garantire la copertura dei costi supportati…ecc., nel caso in cui il professionista decidesse di ritirare il suo impegno a concludere il mandato senza una valida ragione…ecc.

Esempio: stabilire che il prezzo del servizio da fornire sia determinato all’inizio dell’incarico e che sia remunerato a giudizio o ad affare concluso, non consentire al professionista di aumentare il prezzo del servizio senza che il cliente possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente accordato, non consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dall’assistito senza prevedere il diritto del cliente di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se il professionista recede dal contratto senza adempiere alle obbligazioni accordate, imporre al professionista in caso di danno, abusi, illeciti, violazione di leggi e di diritti, inadempimenti, omissioni…ecc. il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale…ecc., non consentire al professionista di modificare il servizio da fornire senza il consenso del cliente, non riservare al professionista e a terzi il potere di accertare la conformità del servizio prestato conferendogli il diritto esclusivo di consentire al professionista di sostituire a sé altro professionista anche nel caso di preventivo consenso del cliente, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti del cliente, non consentire che l’esecuzione della prestazione del professionista sia subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà…ecc.

Si tratta di applicare al professionista lo statuto dell’imprenditore commerciale, cioè le forme giuridiche del contratto d’appalto, che consiste nell’assumersi il rischio del lavoro conformando la propria obbligazione come obbligazione di risultato, con l’obbligo di garantire al cliente che un determinato risultato sarà raggiunto e che in caso contrario non sarà pagato il compenso e il cliente verrà indennizzato dal professionista che non è stato in grado di mantenere la promessa.

In sintesi sono forme contrattuali che consentono azioni di rivalsa a tutela del consumatore del servizio in cui valutare le conseguenze, gli effetti e i pregiudizi subiti.

Inoltre invia le tue proposte per risolvere l’impunità degli operatori del servizio giustizia.

Esempio: annullare le sentenze pronunciate per riproporre il riesame della decisione, quando nell’attività svolta da avvocati, giudici, pubblici ministeri, consulenti, notai…ecc. risultano violazioni di legge, abusi, illeciti, delitti…ecc. o istituire un servizio esterno alla magistratura per giudicare l’attività svolta da giudici, pubblici ministeri, avvocati, consulenti…ecc.?