Partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia nella forma repubblicana

S’informa gli utenti/vittime del servizio giustizia che l’ordinamento non è conforme ai requisiti prescritti dalla forma repubblicana per aver escluso la partecipazione diretta del popolo dall’amministrazione della giustizia e dalla vita politica dello Stato.

La forma repubblicana che non è stata rispettata consiste nell’attribuire al popolo il diritto d’intervenire direttamente esercitando il potere giudiziario svolgendo funzioni di tribunale del popolo, il diritto di provocazione che permette la difesa dei diritti Costituzionali quando i soggetti preposti al compimento degli atti non esercitano in conformità delle direttive del Parlamento…ecc.

Infatti il nostro ordinamento non è basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto, come ha sancito la Corte Costituzionale nella sentenza n.46 emessa l’8 marzo 1957, a causa della mancanza del potere giurisdizionale e per non aver attribuito al popolo il diritto di esercitare il potere giudiziario, in quanto nella forma repubblicana il popolo costituisce il fondamento per l’esercizio della funzione giudiziaria e per la vita politica dello Stato.

In sintesi il nostro ordinamento non è conforme alla forma repubblicana che impone un programma determinato nell’attribuire al popolo non solo il diritto politico di voto, ma anche il diritto di partecipare direttamente alla vita politica dello Stato e all’amministrazione della giustizia come prevede il precetto Costituzionale dell’art.102.

Tale diritto è stato attuato solo per i reati che riguardano la competenza della Corte d’Assise, mentre il precetto Costituzionale dell’art.102 non prevede che l’esercizio di tale diritto sia concesso solo per i reati più gravi.

Conservare la forma repubblicana nell’enciclopedia I PROPILEI

Si notifica agli utenti del servizio giustizia che a pag.74 dell’enciclopedia “I PROPILEI grande storia universale Mondadori volume IV – il mondo romano” informa sul modo per conservare in futuro la forma repubblicana:“Se si voleva conservare anche in futuro la forma repubblicana, si dovevano rispettare, ad esempio, il diritto dei plebei alle magistrature, il diritto politico di voto nelle assemblee del popolo, la protezione contro gli arbitrii dei magistrati mediante il diritto di provocazione e i tribuni del popolo, difensori e garanti del nuovo corso politico.”

L’ordinamento repubblicano nell’epoca romana

S’informa che l’ordinamento nell’epoca romana rispecchia la forma politica repubblicana, in quanto il popolo ha il diritto di partecipare direttamente al potere politico e all’amministrazione della giustizia come strumento di autocontrollo dei magistrati a difesa contro gli arbitrii e i tentativi di eversione.

Infatti quando si parla di Repubblica ci si riferisce all’ordinamento repubblicano nell’epoca romana, in cui il popolo era il protagonista nella vita politica dello Stato e nell’amministrazione della giustizia.

Tutto ciò costituisce il fondamento della libertà individuale e il fondamento per l’esercizio della funzione giudiziaria. (tratto dall’enciclopedia I PROPILEI grande storia universale Mondadori volume IV – il mondo romano)

A tal fine abbiamo deciso di usare “tribunato” e “tribuno” per il sito e l’e – mail per indicare la forma repubblicana nell’epoca romana.

La Costituzione democratica nella politica romana

L’assemblea popolare, il Senato e i magistrati costituivano i tre pilastri della costituzione politica romana e il benessere dello Stato si fondava sulla mutua collaborazione di queste istituzioni.

Il Senato impersonava il principio aristocratico e il popolo quello democratico della costituzione.

L’equa suddivisione del potere tra questi tre elementi bastava a frenare ogni arbitrio e la contemperazione dei tre elementi, attuata in modo così perfetto nella costituzione romana, proteggeva lo stato da ogni decadimento, rafforzandone all’estero il prestigio.

Anche i teorici greci dello stato, riflettendo sulla grandezza di Roma e il decadimento politico della grecità, ravvisavano nella costituzione romana la causa delle vittorie e dei successi di Roma.

Erano convinti che l’assetto politico romano fosse il migliore possibile, poiché esso solo risultava una mirabile fusione delle tre forme costituzionali ammissibili: la monarchia, l’aristocrazia e la democrazia; e proprio per questa mescolanza gli ordinamenti politici di Roma erano preservati dal decadimento, cui, secondo l’opinione dei teorici greci sarebbe esposta qualsiasi “costituzione unilaterale.” (tratto dall’enciclopedia I PROPILEI grande storia universale Mondadori volume IV – il mondo romano)

L’aspetto democratico negli ordinamenti politici romani

I tribuni del popolo tutelavano gli ordinamenti politici ed erano giuridicamente muniti di un potere illimitato che li metteva in grado di piegare chiunque si opponesse all’ordine politico, anche contro i magistrati con il diritto di intercessione.

I tribuni intervenivano in difesa della Costituzione invalidando con il “veto” ogni atto compiuto dai magistrati che non avevano esercitato le loro funzioni conformemente alle direttive del Senato, esercitando un’azione costrittiva contro qualsiasi magistrato.

Inoltre il Senato, tramite i tribuni del popolo, poteva prendere iniziative in materia di legislazione e mediante decreto esigeva che una decisione da esso formulata fosse sancita come legge dall’assemblea popolare.

Accanto al Senato e ai magistrati era il popolo romano, assai fiero della parte che esso aveva nella vita politica dello stato.

Infatti l’assemblea popolare nella vita politica dello Stato, non solo promulgava le leggi, decideva di pace o di guerra e stipulava trattati, ma eleggeva anche tutti i magistrati, e tutti i processi venivano celebrati davanti al popolo. (tratto dall’enciclopedia I PROPILEI grande storia universale Mondadori volume IV – il mondo romano)

La magistratura nell’epoca romana

L’ordinamento repubblicano nell’epoca romana aveva tolto la competenza giudiziaria al magistrato e trasferita alle assemblee popolari, che nell’esercizio del potere giudiziario svolgevano le funzioni di tribunale del popolo.

Secondo la procedura, il magistrato giudicante doveva concedere a qualsiasi accusato che ne facesse domanda, il diritto di appellarsi al popolo che poteva approvare o annullare la condanna.

Così l’ordinamento repubblicano costituiva il simbolo della protezione garantita dalla Costituzione della Repubblica contro gli arbitrii di tutti i magistrati che amministravano la giustizia repressiva pubblica. (tratto dall’enciclopedia I PROPILEI grande storia universale Mondadori volume IV – il mondo romano)

I censori con compiti di revisione delle liste senatorie

Inoltre i romani istituirono un’altra magistratura che doveva eliminare dalla classe dirigente tutti gli elementi che potevano provocare disordine: la censura.

Ogni cinque anni venivano eletti tra il popolo due censori che avevano l’incarico di completare il Senato, cioè di rivedere le liste dei senatori.

Il censore poteva cancellare dalle liste i magistrati e i senatori che erano ritenuti indegni di appartenere al Senato, inserendovi al posto degli esclusi persone considerate degne anche se non avevano ricoperto alcuna magistratura.

La radiazione della lista equivaleva a una grave nota di biasimo (nota censoria) che normalmente poneva fine alla carriera politica del senatore che ne fosse colpito.

Il compito della revisione delle liste senatorie era importante, poiché il giusto funzionamento dell’apparato statale dipendeva esclusivamente dall’esistenza di un’aristocrazia sana e incorrotta.

Se l’aristocrazia veniva meno ai suoi doveri verso lo stato, le possibilità di arbitrio e di sopraffazione insite nel potere illimitato dei magistrati potevano determinare una situazione pericolosa.

Inoltre nei momenti di maggiore gravità i Romani usavano nominare un dittatore, al quale attribuivano poteri assoluti; tutti i magistrati dovevano ottemperare agli ordini del dittatore, e persino il Senato deponeva temporaneamente le proprie funzioni. (tratto dall’enciclopedia I PROPILEI grande storia universale Mondadori volume IV – il mondo romano)

Situazione attuale

La Costituzione unilaterale e il regime corporativo 

Nell’assetto politico attuale manca il principio democratico della Costituzione, per l’assenza della partecipazione diretta del popolo al potere politico e all’amministrazione della giustizia, che impedisce la formazione di una Costituzione democratica.

Si tratta della mancanza della fusione delle tre forme costituzionali ammissibili e l’equa suddivisione del potere tra i tre elementi: Parlamento, magistrati e il popolo, che ha causato come conseguenza la formazione di una Costituzione unilaterale.

Inoltre causa come effetto che gli elementi democratici contenuti nella Costituzione vengono minacciati dai poteri illimitati concessi ai professionisti protetti e ai magistrati con il regime corporativo, in quanto genera comportamenti opportunistici, di assoggettamento e sopraffazione, determinando situazioni pericolose per il patrimonio, la sicurezza e la pubblica moralità.

S’informa che lo Stato non ha mai provveduto a risolvere la problematica in questione, ma anzi ha stabilito compromessi con i gruppi professionali per generare comportamenti opportunistici, come rilevato dall’autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il sistema giudiziario non è conforme alla forma repubblicana

L’epoca romana e il nostro sistema giudiziario si differenzia per il fatto che per il popolo romano erano esecutive le leggi ed ora sono esecutive le certificazioni redatte dagli operatori del servizio giustizia, in forza di un falso potere quando esercitano privi della capacità giuridica per compiere atti, come ha sancito la Corte Costituzionale nella sentenza n.46 emessa l’8 marzo 1957.

Se ne deduce che le disfunzioni del servizio giustizia sono intenzionali, cioè sono una scelta politica che attribuisce al cittadino solo il ruolo di contribuente ed elettore ed hanno lo scopo di discriminare il cittadino impedendo la tutela dei diritti Costituzionali, in quanto il nuovo corso politico non ha conservato la forma repubblicana escludendo il popolo dall’amministrazione della giustizia.

Infatti se fosse stata attuata la forma repubblicana, i cittadini che si sono rivolti al servizio giustizia non sarebbero rimasti lesi nei propri diritti e non avrebbero subito danni e delitti al patrimonio e alla moralità, in quanto il popolo avrebbe avuto la potestà d’intervenire direttamente nei procedimenti, esercitando il diritto di provocazione nell’apporre il veto ad ogni atto contrario all’Ordinamento giuridico, che permette la difesa dei diritti Costituzionali, quando i soggetti preposti al compimento degli atti non esercitano in conformità alle direttive del Parlamento.

Conseguenze per non aver attuato la forma repubblicana

1)  magistrati, avvocati, consulenti, notai, medici, organismi professionali ecc. che si sostituiscono allo Stato nella funzione legislativa.

2) Magistrati, avvocati, consulenti…ecc. che si sostituiscono alle competenze e alle funzioni di altri organismi amministrativi.

3) Organi giudiziari che non corrispondono alla funzione per cui sono stati istituiti.

4) Organi giudiziari che non garantiscono i diritti Costituzionali.

5) L’uso degli Organi giudiziari per danneggiare, commettere delitti, occultare delitti…ecc.

6) Forma categorie e organismi impunibili.

7) Permette la manipolazione della giustizia.

8)  Aumenta il mercato immobiliare tramite le certificazioni di notai e tecnici.

9) Permette aste giudiziarie tramite le certificazioni di notai e tecnici.

10) Incrementa mutui con le certificazioni dei notai.

11) Incrementa prestiti bancari e fenomeni d’usura…ecc.

12) Incrementa aste giudiziarie, fallimenti, usura…ecc. a causa dei pareri privi di efficacia giuridica certificati dai Consigli degli Ordini professionali e condotti ad effetto dai giudici.

13) Incrementa aste giudiziarie, fallimenti, usura…ecc. a causa della procedura incostituzionale delle ingiunzioni, in cui è possibile opporsi solo agli errori materiali.

14) Permette leggi inapplicabili, di convenienza…ecc.

15) Assicura la tutela del patrimonio e della moralità ad avvocati, consulenti, notai, magistrati…ecc. tramite i rispettivi organismi professionali, non previsti nella forma repubblicana.

16) Incrementa forme di capitalismo, l’anarchia, forme di eversione, di criminalità…ecc.

17) Incrementa il debito pubblico con spese che incidono sui bilanci familiari…ecc.

Invia altre conseguenze che incidono sul patrimonio e sulla moralità del cittadino, alle attività economiche, sul bilancio familiare, sull’economia nazionale, sul denaro pubblico…ecc.

Sondaggio opinione pubblica

Esprimi la tua opinione sul comportamento del legislatore che ha escluso la partecipazione diretta del popolo dall’amministrazione della giustizia, che non ha provveduto ad abrogare il regime corporativo e la potestà tariffaria:

1) per formare un popolo di cittadini incapaci di valutare la realtà, in modo da manipolare l’opinione pubblica e le scelte politiche.

2) Per formare categorie impunibili.

3) Per istituire organismi impunibili, in modo da formare classi sociali differenziate, forme di capitalismo…ecc.

4) Per favorire delitti al patrimonio e alla moralità del cittadino da parte delle categorie impunibili.

5) Per politica: assoggettare, condizionare e sottomettere il cittadino a delitti impunibili, in modo da manipolare l’opinione pubblica nel promettere di risolvere la problematica della giustizia con altre leggi inapplicabili.

6) Per politica: per promulgare leggi inapplicabili, di convenienza…ecc.

7) Per manipolare l’opinione pubblica con notizie che non corrispondono a ciò che accade realmente nel servizio giustizia.

Invia la tua opinione riguardo:

1)  chi ha il dovere e l’obbligo di risarcire il cittadino per i delitti compiuti nei vari uffici giudiziari, per le spese che incidono sul bilancio familiare, per i danni al patrimonio e alla moralità che derivano dall’obbligo imposto di valersi del ministero del difensore…ecc.

2)  Possono ritenersi esecutive e giuridicamente valide le sentenze con  l’intestazione: “Repubblica Italiana – In nome del popolo italiano” e con “Repubblica Italiana – In nome della legge” senza la partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia, come prevede la forma repubblicana?

3)  Per risolvere la disuguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge ritieni opportuno proporre l’impunità per tutti? Annullare le sentenze già pronunciate, ripetere i processi, riesaminare gli atti, le decisioni, le sentenze…ecc.? Istituire un servizio esterno alla magistratura per giudicare magistrati, avvocati…ecc. e per ogni organismo impunibile?

4)  Per risolvere il trattamento disuguale tra il cittadino e il prestatore d’opera, ritieni opportuno istituire presso gli Organi giudiziari un organismo del cittadino come gli Ordini professionali? Per risolvere l’impossibilità di agire in giudizio per ottenere la risarcibilità dei danni cagionati dai prestatori d’opera, ritieni opportuno riconoscere al cittadino la possibilità d’ingiungere contro il professionista per ottenere la restituzione dell’indebito imposto e il risarcimento per gli effetti prodotti, i pregiudizi subiti e le conseguenze dannose derivate dall’operato svolto non conforme all’Ordinamento giuridico?