Cause del mal funzionamento del servizio giustizia: compromessi tra legislatore e Ordini/Collegi professionali 

S'informa gli utenti/vittime del servizio giustizia che l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha svolto un indagine nel settore degli Ordini e Collegi professionali, inerente al comportamento dei professionisti e dei rispettivi Ordini professionali nei confronti del consumatore del servizio…ecc.

Secondo l'indagine, il legislatore si è preoccupato di tutelare il patrimonio, il prestigio, l'onore e la dignità dei professionisti, classificandoli con il termine di professioni protette, in quanto ha rilevato particolari privilegi legislativi a favore delle categorie interessate che hanno determinato una sorta d'immunità e generato comportamenti opportunistici ai danni dei consumatori e della collettività:

"il sistema italiano si è caratterizzato da una azione costante dei gruppi professionali di condizionamento e di contrattazione al fine di ottenere maggiori riconoscimenti legali… e di ottenere privilegi legislativi idonei ad incrementare la rilevanza delle professioni nel tessuto sociale. Se infatti la decisione di emanare la prima normativa professionale, quella forense, partì dallo Stato, è pur vero che la maggior parte dei membri del Parlamento dell'epoca erano avvocati e che le successive leggi furono emanate sotto la pressione dei gruppi professionali." 

"Tale regolamentazione è stata il frutto spesso di una serie di compromessi tra Stato e Ordini professionali per raggiungere i quali si è a volte tralasciato di considerare come principio prioritario l'efficienza del sistema."

L'indagine accusa lo Stato di aver stabilito una serie di compromessi con gli Ordini professionali, tutt'oggi mantenuti, che hanno provocato le cause reali del mal funzionamento del servizio giustizia e comportamenti opportunistici da parte dei professionisti protetti, determinando effetti anche per l'intera collettività oltre alla produzione di effetti per il cliente.

Si tratta di aver instaurato un sistema che non persegue l'interesse pubblico, in quanto consente l'uso di mezzi come gli organi giudiziari per conseguire fini non conformi a giustizia, anche se esteriormente rivestono la forma di atti giuridicamente legali.

In sintesi le professioni protette dal regime corporativo possono usare gli strumenti giuridici messi a loro disposizione per fini diversi rispetto a quelli per cui devono essere predisposti, in quanto il mezzo a loro disposizione configura situazioni in cui hanno concretamente la capacità di determinare e conseguire altri fini non conformi a giustizia. 

Dall'indagine svolta sui privilegi legislativi stabiliti dal legislatore a favore dei professionisti protetti è emerso quanto segue:

L'attribuzione di poteri di autogoverno alle categorie professionali

Si tratta di aver istituito enti in struttura federativa al fine di tutelare la dignità, il prestigio, l'onore e il patrimonio ai professionisti iscritti all'albo:

"Agli ordini e ai collegi dei professionisti è infatti riservata la tutela del gruppo di appartenenza, della dignità della funzione individualmente esercitata dai singoli, del prestigio di cui essa e i suoi operatori devono essere circondati nel contesto sociale, dal quale dipende l'affidamento dei terzi e la garanzia di corretto e adeguato esercizio del ministero professionale implicante prestazioni che incidono su beni e su valori individuali e collettivi."

"Tali organismi sono nati infatti come espressione di gruppi professionali e si sono costituiti come enti esponenziali di tali gruppi e dei loro interessi e a tutela delle relative attività professionali."

La potestà tariffaria e l'obbligatorietà della tariffa professionale: obbligazione di mezzi e non di risultato

Si tratta di aver attribuito agli enti la potestà tariffaria che costituisce lo strumento attraverso il quale viene assicurata una rendita ai membri della categoria, indipendentemente dall'esito dell'attività svolta.
L'autorità garante nell'indagine conoscitiva inerente al settore ha rilevato quanto segue:

1)"la tariffa professionale è nata come atto interno dell'organo rappresentativo delle diverse categorie professionali che intendeva tutelare l'interesse della categoria professionale sia evitando una eventuale concorrenza fra i singoli appartenenti ad essa sia garantendo loro dignità, prestigio professionale ed indipendenza economica.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale, ritenendo che la finalità dei minimi tariffari e soprattutto della loro inderogabilità consiste nella necessità di evitare l'accaparramento della clientela, allo scopo di tutelare il decoro e la dignità professionale, sottolinea che <tale finalità sicuramente trascende l'interesse delle parti del rapporto d'opera professionale, essendo essa riferibile all'interesse della categoria professionale, ma che altrettanto sicuramente non può considerarsi riferita ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività.>

Il principio deriva da una precisa volontà del legislatore di porre in una situazione di privilegio e di salvaguardare l'attività del libero professionista e non il destinatario della prestazione"

2)"La struttura delle tariffe, determinate in cifra fissa e indipendentemente dall'esito dell'attività svolta dal professionista, rappresenta la caratteristica di un sistema nel quale l'obbligazione assunta dal professionista viene di regola qualificata quale obbligazione di mezzi e non di risultato."

3)"…la fissazione di tariffe inderogabili minime o fisse, appare senz'altro meno facilmente riconducibile al perseguimento dell'interesse generale a garantire elevati livelli quantitativi delle prestazioni, e, invece, più direttamente finalizzata alla protezione delle categorie interessate."

"D'altra parte che si tratti di un interesse di natura privata si desume… dal fatto che nella definizione delle stesse assumono un ruolo preponderante proprio le categorie."

Il regime di autoregolamentazione nella potestà tariffaria

Si tratta di aver attribuito ai membri della categoria iscritti agli albi l'autoregolamentazione, che consiste nell'autostima dei compensi per le prestazioni svolte, da cui derivano le ingiunzioni da parte dei giudici per obbligare i clienti/assistiti a remunerare il compenso per l'opera svolta, anche tramite esecuzioni forzose dei beni in vendita d'asta.

Secondo le indagini svolte dall'autorità garante della concorrenza e del mercato la potestà tariffaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene assicurata una rendita ai professionisti che li incentiva a comportamenti opportunistici e ad operare secondo i criteri dell'interesse individuale, fra i quali:"accordi fra i membri della professione per sovrastimare la qualità media delle prestazioni erogate consentono di evitare il ricorso ai provvedimenti disciplinari che sarebbero previsti per i casi di negligenza professionale e mantenere un più elevato prezzo medio delle prestazioni."

"Al riguardo infatti deve essere considerato che per le prestazioni…di notai, avvocati, le stesse risultano sottratte a qualsiasi controllo di merito dell'amministrazione vigilante. Anche per le altre professioni, tuttavia, tale controllo non risulta in concreto particolarmente penetrante." 

Mancanza di vigilanza nell'esercizio della professione e nelle funzioni dell'ente a causa dell'autogoverno degli iscritti in regime di autarchia

L'autorità garante ha rilevato:"…il governo degli iscritti in regime di autarchia…a garanzia degli interessi della categoria e del suo prestigio" "…non appare sussistere un forte incentivo all'interno degli ordini a svolgere in modo imparziale una funzione di vigilanza sull'aderenza dei comportamenti dei membri della professione a criteri slegati dall'autointeresse."

In sostanza gli Ordini:"…si sono trovati nella condizione di controllare se stessi nonché di dettare e applicare le regole del gioco cui partecipano i propri iscritti." Inoltre:"…gli enti dotati di autogoverno e di autoamministrazione, sia pure sottoposti alla vigilanza dello Stato: vigilanza, tuttavia, proprio per la natura dell'ente, alquanto contenuta e senza alcuna particolare ingerenza dello Stato nelle funzioni proprie dell'ente." 

Il potere disciplinare a tutela di interessi della categoria

L'autorità garante ha rilevato: "Talvolta il potere disciplinare può essere attivato in funzione della violazione di norme deontologiche stabilite dagli ordini a tutela di interessi della categoria che non hanno specifica attinenza con l'affidamento dei terzi e la garanzia di un corretto e adeguato esercizio del ministero professionale. Ciò si verifica quando l'esercizio della professione viene limitato al solo fine di evitare la concorrenza tra i professionisti, per salvaguardarne il decoro. In tal caso non solo non si tutela un interesse generale, essendo il decoro della professione un mero interesse della categoria, ma si può impedire alla collettività di acquisire i servizi professionali alle condizioni di mercato più favorevoli."

Il regime corporativo rende i professionisti protetti esenti dai rischi della prestazione e dal risultato dell'obbligazione

"Con riguardo…alle imperfezioni dei mercati dei servizi professionali, l'indagine ne ha esaminato la natura e le implicazioni, considerando che una accentuata asimmetria informativa a sfavore del cliente può esporlo a prestazioni di qualità inadeguata, le quali, data la delicatezza e il rilievo degli interessi su cui incidono alcune attività professionali, sono suscettibili di produrre effetti particolarmente dannosi."

Il rischio della prestazione incombe quindi sul cliente che potrebbe "essere esposto sia all'imperizia di soggetti non adeguatamente qualificati, che a comportamenti deliberatamente <opportunistici> da parte di operatori, pur qualificati, che tuttavia sfruttano a proprio vantaggio l'impraticabilità di controlli efficaci da parte della domanda…e alla possibilità che, in assenza di adeguati correttivi, professionisti, pur in possesso della necessaria qualificazione, agiscano in modo cosiddetto <opportunistico>, esercitando un ingiustificato stimolo alla domanda, fornendo cioè suggerimenti ai consumatori per generare surrettiziamente una domanda di prestazioni non necessarie."

L'obbligatorietà di fruire dell'opera del professionista protetto come giuridicamente legittimato a compiere determinate attività

Dalle indagini svolte dall'autorità garante risulta che il legislatore obbliga il consumatore a fruire dell'opera del professionista protetto per aver stabilito una riserva assoluta di attività attribuita in esclusiva ai professionisti protetti che impedisce di confrontarsi con operatori non regolamentati:"Da ciò si può agevolmente desumere che la protezione stabilita dal legislatore a favore dei professionisti intellettuali protetti finisce - specialmente nei casi in cui le attività non sono loro attribuite in esclusiva o lo sono solo parzialmente - per nuocere agli stessi professionisti protetti nell'offerta delle relative prestazioni, nella misura in cui i vincoli posti all'esercizio dell'attività impediscono di competere su base paritaria con gli altri operatori che offrono liberamente le stesse prestazioni secondo modalità maggiormente efficienti."

"Per contro, altri soggetti in concorrenza con i professionisti intellettuali protetti non devono necessariamente regolare il loro rapporto con il cliente secondo lo schema del contratto d'opera intellettuale: essi possono godere di una maggiore libertà contrattuale, possono ritenersi liberi di adottare altri schemi contrattuali…in particolare, di assumere il rischio del lavoro e di conformare la propria obbligazione come obbligazione di risultato, ossia di scegliere le forme giuridiche del contratto di appalto." 

"In pratica, ciò significa che l'erogazione di servizi per i quali non si verificano importanti forme di asimmetria informativa tra cliente e professionista non dovrebbe presupporre il superamento di un esame di abilitazione e l'obbligatoria iscrizione ad un ordine. Chiunque dovrebbe poter offrire tali servizi…"

"Si può naturalmente immaginare un quadro differenziato in cui si ammette la possibilità di diversi livelli, più o meno elevati, di certificazione che generano una concorrenza intraprofessionale che si sviluppa sulle due coordinate qualità - prezzo, segmentando il mercato a secondo delle diverse esigenze del consumatore di servizi professionali. 

In altri termini, un allargamento della certificazione ad altre forme associative all'interno del mercato dei servizi professionali potrebbe avere l'effetto di sviluppare forme di concorrenza tra gruppi di professionisti che segnalano credibilmente la propria qualità. Tale processo potrebbe condurre a nuovi trade - off tra regolamentazione e concorrenza, che meglio soddisfano le esigenze di tutela dei consumatori attraverso un maggior ricorso ai meccanismi di mercato."

IL REGIME CORPORATIVO CONTRASTA CON L'ORDINAMENTO GIURIDICO

S’informa che il regime corporativo contrasta con l’ordinamento giuridico che tutela le pretese e gli interessi degli utenti del servizio giustizia, in quanto titolari di un diritto soggettivo (situazione giuridica attiva: posizione di pretesa e d’interesse). 

Rapporto giuridico di obbligazione: situazione giuridica attiva (posizione di pretesa del cliente) e situazione giuridica passiva (posizione di dovere del professionista)

S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’ordinamento giuridico ha regolamentato diritti e poteri del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) e doveri ed obblighi del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico).

Si tratta di rapporti giuridici di obbligazione, regolati dal diritto privato e caratterizzati da una posizione di diritto – dovere, che consistono nella relazione fra il titolare di una pretesa o di un interesse giuridicamente protetto, che ha il diritto di esigere la prestazione (soggetto attivo del rapporto giuridico: cliente) e chi (soggetto passivo del rapporto giuridico: professionista) deve adempiere una prestazione, realizzare, rispettare quella pretesa o quell’interesse o tenere un determinato comportamento nei confronti dell’altro (soggetto attivo del rapporto giuridico: cliente).

L’insieme di regole di comportamento hanno per contenuto una serie di doveri e obblighi (per il professionista) e di diritti e poteri (per il cliente):

- il professionista ha la posizione di dovere (situazione giuridica passiva), in quanto l’attività del professionista consiste nell’esercitare un servizio che offre prestazioni a fronte di un corrispettivo;

- il cliente ha la posizione di pretesa o d’interesse (situazione giuridica attiva), tutelata giuridicamente, che consiste nell’essere titolari di un diritto soggettivo.

(vedi: rapporto giuridico di obbligazione: posizione di pretesa (soggetto attivo)/posizione di dovere (soggetto passivo)

La posizione di dovere implica che il professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) non è titolare di un diritto soggettivo:

- l'ordinamento non autorizza il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ad esercitare il diritto soggettivo. Si tratta di un diritto che il professionista non può esercitare, in quanto non versa nella situazione giuridica prevista dalla legge (non è titolare di un diritto soggettivo) e quindi non legittimato a compiere determinati atti che ledano le pretese e gli interessi del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse);

- l'ordinamento non attribuisce al professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) il potere di agire nei confronti del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) per far valere le proprie pretese e i propri interessi. Infatti la potestà di agire è un potere che il cliente attribuisce al professionista per il soddisfacimento e la realizzazione dei propri interessi. La natura di tale posizione soggettiva comporta che il professionista non è libero come il titolare di un diritto soggettivo (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico), ma è vincolato alla tutela degli interessi del cliente, per cui la potestà gli è attribuita;  

- l’ordinamento non tutela le pretese e gli interessi del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere);

- l'ordinamento non attribuisce al professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) il potere di obbligare il cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) a rispettare, realizzare e soddisfare le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento non autorizza il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ad impedire l’esercizio di un diritto tutelato giuridicamente al titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse);

- l'ordinamento obbliga il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ad astenersi da ledere e minacciare le pretese e gli interessi del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse);

- l'ordinamento obbliga il professionista (soggetto passivo: posizione di pretesa e d'interesse) ad adempiere all’obbligazione dovuta e a rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le pretese e gli interessi del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse). Infatti il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) non può liberarsi dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, ma può liberarsi dall’obbligazione solo adempiendo a favore del cliente.  

La posizione di pretesa e d'interesse consiste nella tutela giuridica degli interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico (titolare di un diritto soggettivo): 

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) il potere di pretendere che il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) tenga un determinato comportamento nei suoi confronti, che consiste nel fare, non fare, dare, eseguire, adempiere all’obbligazione dovuta, risarcisca, restituisca, rispetti, realizzi, soddisfi e tuteli le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) il potere di pretendere che il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) si astenga dal tenere comportamenti che ledano e minaccino le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) la potestà di agire nei confronti del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) se non rispetta, realizza, soddisfa e tutela le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) la potestà di agire nei confronti del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) per far valere la pretesa che si astenga da ledere e minacciare i propri interessi; 

- l'ordinamento attribuisce al cliente la potestà di agire nei confronti del professionista per far valere la pretesa che adempia all'obbligazione dovuta, realizzi e soddisfi le proprie pretese e i propri interessi, in quanto il cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) ha il diritto e il potere di rifiutare un adempimento parziale o una prestazione diversa da quella dovuta. 

La posizione di pretesa e d’interesse implica che il soggetto attivo del rapporto giuridico ha la titolarità e la potestà legittima:

- per stabilire il comportamento che il professionista (soggetto obbligato) deve tenere nei suoi confronti;

- per stabilire le pretese e gli interessi che il professionista (soggetto obbligato) ha l’obbligo di rispettare, realizzare, soddisfare, tutelare…ecc.;

- per pretendere una determinata condotta da parte del professionista (soggetto obbligato) finalizzata a rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le proprie pretese e i propri interessi;

- per pretendere che il professionista (soggetto obbligato) si astenga da ledere e minacciare le proprie pretese e i propri interessi;

- per valutare se il professionista (soggetto obbligato) ha rispettato, realizzato, soddisfatto e tutelato le proprie pretese e i propri interessi;

- per valutare se il professionista (soggetto obbligato) ha leso e minacciato le proprie pretese e i propri interessi;

- per valutare e accertare l'operato svolto dal professionista (soggetto obbligato) e per calcolare i danni subiti, l’inadempimento dell’obbligazione, gli indebiti illegittimamente trasferiti…ecc.

LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO E VIOLAZIONE DEI DOVERI PROFESSIONALI

Il regime corporativo (a tutela degli interessi di categoria) impedisce l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente ai titolari di un diritto soggettivo 

S'informa gli utenti del servizio giustizia che i poteri attribuiti agli Ordini professionali impediscono l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente ai titolari di un diritto soggettivo (utenti del servizio giustizia: soggetto attivo del rapporto giuridico/posizione di pretesa e d'interesse): 

- lede e minaccia le pretese e gli interessi del soggetto attivo;

- tutela le pretese e gli interessi degli iscritti agli albi (soggetti passivi: posizione di dovere);

- permette agli iscritti agli albi l'esercizio dei diritti e dei poteri attribuiti al soggetto attivo;

- permette agli iscritti agli albi la violazione dei doveri e degli obblighi inerenti la professione e il servizio;

- modifica l’ordinamento giuridico, il diritto privato, cioè il rapporto giuridico di obbligazione;

- annulla diritti e poteri attribuiti al soggetto attivo del rapporto giuridico (posizione di pretesa e d’interesse);

- inverte la posizione di pretesa del soggetto attivo con la posizione di dovere del soggetto passivo;

- impedisce la tutela giuridica delle pretese e degli interessi al soggetto attivo;

- impedisce al soggetto attivo l’esercizio della posizione di pretesa e la potestà di agire nei confronti dei professionisti iscritti agli albi.

Violazione dell'ordinamento giuridico nei poteri attribuiti agli Ordini professionali   

Dagli accertamenti svolti dall'autorità garante della concorrenza e del mercato ricorrono sufficienti elementi per ritenere quanto segue:

1) che l'obbligatorietà di fruire dell'opera del professionista protetto dipende esclusivamente da una precisa volontà del legislatore di garantire benefici patrimoniali e non patrimoniali ai professionisti protetti, al fine di esporre il consumatore e l'intera collettività a conseguenze dannose e pericolose;

2) che i professionisti e gli Organi giudiziari costituiscono il mezzo per ledere e minacciare il patrimonio e la moralità di chi si rivolge al servizio giustizia.Si tratta di autorizzare le professioni protette ad usare gli strumenti giuridici messi a loro disposizione per fini diversi rispetto a quelli per cui devono essere predisposti, in quanto il mezzo a loro disposizione configura situazioni in cui hanno concretamente la capacità di determinare e conseguire altri fini non conformi a giustizia; 

3) che i compromessi stipulati dallo Stato consistono nell'attribuire ai professionisti il potere del libero arbitrio per formare categorie protette, immuni dalla punibilità, legittimate ad attribuirsi e trasferirsi la titolarità e la disponibilità del denaro e dei beni dei propri clienti e l'impunità per ogni azione commessa in violazione di legge e di diritti;

4) che il libero arbitrio costituisce il mezzo per ledere i diritti costituzionali ed è un pericolo per il patrimonio, la sicurezza e la pubblica moralità, in quanto assoggetta l'utente del servizio giustizia al vincolo associativo dei professionisti protetti e degli Ordini professionali;

5) che il libero arbitrio agevola la commissione di delitti, a causa della libertà a disposizione dei soggetti in cui si trovano ad agire: per l'assenza d'impedimenti, esclusi da ogni responsabilità civile e penale, per l'impossibilità di attribuirne la punibilità per ogni azione compiuta.

Violazione dei doveri e degli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva  

L’accettazione di tali poteri da parte del professionista costituisce la prova di un abuso intenzionale, in quanto consapevole che l’attività che esercita comporta di assumersi l’impegno di un comportamento dovuto, che sottintende l’accettazione di ogni conseguenza, specialmente dal punto di vista della sanzione morale e giuridica, cioè addossarsi la responsabilità delle proprie azioni. 

Si tratta di essere consci delle proprie responsabilità, in quanto persona investita di determinati doveri, con riferimento all’attività per la quale ha l’obbligo giuridico e il dovere di rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo assunto nei confronti del cliente.

Programma

Rivendicazione dell'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente

Si tratta di perseguire il recupero del diritto soggettivo illegalmente usurpato da professionisti (soggetti passivi del rapporto giuridico: posizione di dovere), che consiste nella riaffermazione della legittimità di un diritto illegalmente negato, vietato, impedito, trasferito, usurpato, arrogato ed estorto con violenza e minaccia nel modificare in reato e malattia mentale l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente all'utente del servizio giustizia (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).  

Si tratta di procedimenti penali d'ingiuria, diffamazione e calunnia contro gli utenti del servizio giustizia (condanne penali per lesione all'onore, alla dignità e alla reputazione professionale, visite psichiatriche, attribuzioni di malattie mentali), in cui magistrati, consulenti tecnici del magistrato (psichiatra) e Ordini professionali intervengono e interferiscono nel prender parte attiva a determinati interessi come soggetti estranei nell'ambito delimitato dal rapporto giuridico di obbligazione, le cui valutazioni sono prive di validità giuridica per entrare nel merito d'interessi personali, cioè dell'obbligazione dovuta dal professionista, in quanto trattasi dell'esercizio di un diritto spettante esclusivamente al titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo del rapporto giuridico: utente del servizio giustizia).

Tutto ciò causa come effetto di sottoporre l'utente del servizio giustizia al vincolo associativo dei professionisti e alla condizione di assoggettamento che deriva dall'ostacolare/impedire l'esercizio del diritto soggettivo al soggetto attivo del rapporto giuridico (utente del servizio giustizia: titolare di un diritto soggettivo) e nel subire delitti e trasferimenti fraudolenti di denaro, beni e impunità con l'uso degli Organi giudiziari (vedi: pericolosità sociale). 

Rivendicazione della tutela giuridica e dell'obbligazione giuridica 

Si tratta di rivendicare l'obbligazione giuridica al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere), quando esegue una prestazione parziale o diversa da quella dovuta, in quanto il professionista (soggetto obbligato: posizione di dovere) non può liberarsi dall'obbligazione se non adempie a favore del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).

S'informa che la valutazione in merito ad interessi personali è di pertinenza diretta e esclusiva del titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo del rapporto giuridico: utente del servizio giustizia) nell'ambito definito del rapporto giuridico di obbligazione, in quanto incide nella sfera interpersonale privata (valutazione spettante al soggetto di diritto corrispondente alla verità oggettiva dei fatti).

Infatti la condizione di soggetto passivo nel rapporto giuridico consiste nell'assumere una obbligazione, cioè nell'essere vincolato giuridicamente ad un comportamento (prestazione del soggetto obbligato) imposto dal soggetto attivo del rapporto giuridico, attinente allo svolgersi di una obbligazione giuridica.

Si tratta di un comportamento (prestazione del professionista: soggetto obbligato), che deve corrispondere all'interesse del creditore (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico), valutabile esclusivamente dal cliente, in quanto il vincolo giuridico sottopone passivamente il professionista ad una linea di condotta imposta dal cliente, cui fa riscontro un diritto soggettivo del cliente, come soggetto di diritto a cui spetta la valutazione d'interessi personali.

La valutazione d'interessi riservati e pertinenti al soggetto attivo del rapporto giuridico consiste nell'effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento del soggetto obbligato (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all'interesse concordato dal cliente e alla rispettiva valutazione economica, in quanto nel rapporto giuridico di obbligazione, il soggetto attivo del rapporto giuridico ha diritto ad una determinata prestazione e, in difetto, a una congrua soddisfazione patrimoniale da parte di uno o più soggetti passivi del rapporto giuridico che hanno l'obbligo giuridico di fornire quella prestazione. 

Si tratta dell'esercizio di un diritto soggettivo richiedere l'intervento diretto di organismi al fine di esercitare una funzione protettiva dei propri interessi lesi dal soggetto passivo del rapporto giuridico (tutela giuridica degli interessi personali), cioè della facoltà tutelata dalla legge di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi (diritto soggettivo), che consiste nel potere legittimo di fare, far valere, esigere, impedire, rivendicare danni...ecc. nei confronti del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere).  

Programma di servizi

- formare gruppi di utenti del servizio giustizia che hanno ricevuto dal professionista una prestazione parziale o diversa da quella dovuta, al fine di organizzare azioni volte a rivendicare l'obbligazione dovuta e la risarcibilità dei danni per quanto fornito/prodotto a fronte di un  corrispettivo (lesione degli interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico); 

- organizzare azioni volte ad impedire la forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva dall'ostacolare/impedire l'esercizio del diritto soggettivo all'utente del servizio giustizia;

- organizzare servizi di diffusione che informano l'opinione pubblica sull'uso degli Organi giudiziari per fornire/produrre delitti, cioè per sostituire prestazioni professionali con delitti contro il patrimonio e la moralità degli utenti del servizio giustizia;

- organizzare azioni volte alla risarcibilità dei danni per i delitti compiuti in nome e per conto del popolo italiano, cioè commissionati dal popolo italiano. Si tratta del pregiudizio che deriva dall'uso che il professionista indebitamente fa del nome e dell'immagine del popolo italiano; 

- organizzare azioni volte alla risarcibilità dei danni per i delitti compiuti in nome e per conto del mandante, cioè commissionati dall'utente del servizio giustizia, in quanto ha rilasciato il mandato e la procura al professionista per ricevere delitti contro se stesso. Si tratta di danni che derivano dai delitti subiti e per l'uso che il professionista fa del nome e dell'immagine dell'utente del servizio giustizia;

- organizzare azioni volte al subingresso del cliente (creditore) nei diritti del professionista (debitore), in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, in tutto e in parte, della prestazione che ha per oggetto una cosa determinata, quindi il cliente (creditore) può esigere dal professionista (debitore) la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (lesione di un bene - interesse pregiudicato).