Fenomeno mobbing: terrorismo psicologico nel sistema giudiziario italiano

Mobbing: terrore psicologico nell’ambiente giudiziario

S’informa gli utenti del servizio giustizia del fenomeno mobbizzante nell'ambiente giudiziario, inteso come persecuzione nei confronti degli utenti del servizio giustizia.

Si tratta di una psicopatologia sociale collettiva: l’aggressività premeditata e collettiva prodotta con l’obiettivo di delegittimare e terrorizzare l’utente del servizio giustizia. 

Si tratta di un fenomeno in uso nel sistema giudiziario che si manifesta con atteggiamenti vessatori, che consistono nel branco che si scaglia contro l’utente del servizio giustizia calpestandone ripetutamente dignità morale e diritto di esistere.

Tutto ciò è presente e persiste nell’ambiente giudiziario in uno scenario dove la vittima della sopraffazione viene scelta e candidata alla sofferenza psichica, le cui conseguenze sono devastanti per la sua vita, che sfiancata e deturpata di dignità e patrimonio, svilupperà nel tempo una vera e propria malattia.

Infatti il protrarsi di stimoli e sollecitazioni ambientali umilianti e le violenze morali danneggiano progressivamente e seriamente lo stato di salute della vittima prescelta.

Mobbing: vessazioni nell’ambiente giudiziario

Occorre precisare che abbiamo usato il termine mobbing, per rappresentare una situazione di terrore psicologico provocata nell’ambiente giudiziario, che consiste in ripetuti soprusi e angherie, posti in essere da professionisti, magistrati e Ordini professionali, esercitati con comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti e diretti a devastare la dignità morale, nuocendo  psicologicamente.

Lo scopo di tali comportamenti persecutori è quello di devastare il patrimonio e la dignità morale all’utente del servizio giustizia ed in seguito distruggerlo psicologicamente e socialmente, in modo da discreditarlo e delegittimarlo o indurlo ad accettare passivamente la prestazione svolta dal professionista nell’impaurirlo psicologicamente, diretti a liberare il professionista dall’obbligazione giuridica.

Termine mobbing usato per rappresentare il terrore psicologico come sistema in uso nell’ambiente giudiziario

Occorre precisare che abbiamo usato il termine mobbing, per rappresentare una situazione di terrore psicologico provocata nell’ambiente giudiziario, in quanto deriva dal verbo inglese to mob, che significa assalto di gentaglia o plebaglia, e dal latino mobile vulgus, cioè il movimento di gentaglia. 

Nella traduzione letterale significa quindi assalire, aggredire, accerchiare: è un termine utilizzato dalla etologia (animale) per indicare la reazione collettiva e aggressiva mediante la quale alcuni uccelli rispondono all’invasione del territorio ed al pericolo attaccando in gruppo l’intruso e/o il contendente.

Infatti il mobbing si manifesta come una serie di azioni che si ripetono per un lungo periodo di tempo, quasi sempre in modo sistematico e con uno scopo preciso, in quanto la persona attaccata viene posta in una situazione di debolezza e aggredita con lo scopo e/o la conseguenza di offenderne la dignità, al fine di ottenere l’impunità per quanto commesso a suo danno.

L’intento e il risultato finale delle iniziative persecutorie da mobbing resta quello di indurre la vittima ad accettare passivamente la prestazione svolta dal professionista, che equivale ad estinguere l’obbligazione giuridica.

Quindi si definisce mobbing nell’ambiente giudiziario, una forma di terrorismo psicologico che implica un atteggiamento ostile e non etico posto in essere in forma sistematica e non occasionale o episodica da una o più persone, nei confronti di uno o più individui i quali, a causa del mobbing, vengono a trovarsi in una condizione indifesa e fatti oggetto di una serie di iniziative vessatorie e persecutorie.

Questa forma di maltrattamento, a causa dell’alta frequenza e della lunga durata del comportamento ostile, produce lesioni nella sfera della dignità e determina considerevoli sofferenze mentali e sociali, in quanto la vittima subisce atteggiamenti intrusivi che la costringono a vivere non in sintonia con la propria personalità.

Infatti qualunque evento che alteri, turbi o modifichi l’equilibrio psico - fisico di un individuo assume valore lesivo.

Ne deriva il danno morale come espressione di patemi d’animo o di uno stato d’angoscia e di sofferenza in conseguenza dell’offesa subita.

Il mobbing come sistema pianificato nell’ambiente giudiziario

Il mobbing è una strategia del terrore che coinvolge gli utenti del servizio giustizia in una spirale di paura, in quanto il mobbing non è un normale conflitto con il professionista, ma una condizione insostenibile di un lento stillicidio di persecuzioni, angherie, attacchi e umiliazioni che perdurano inesorabilmente nel tempo, in cui il professionista costringe il cliente a sopportare situazioni psicologicamente devastanti.

Infatti il mobber agisce in modo consapevole e di proposito, in quanto determinate azioni mobbizzanti costituiscono un modello comportamentale consolidato nell’ambiente giudiziario, costituendo il luogo di esclusione dalla punibilità.

Il bossing

Se il mobbing è esercitato anche da cariche superiori, diventa una strategia pianificata che prende il nome di bossing.

Il bossing è una forma di terrorismo psicologico che viene programmato come una vera e propria strategia finalizzata a formare un clima di tensione insopportabile per l’utente del servizio giustizia quando rivendica diritti e poteri spettanti al soggetto attivo del rapporto giuridico (cliente: posizione di pretesa e d'interesse), negati e attribuiti con abuso al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere).  

Infatti il mobbing è intenzionalmente esercitato come strategia specifica del terrore che perseguita la vittima per opportunismo.

Le azioni mobbizzanti

Il mobbing è un fenomeno in cui la vittima (utente del servizio giustizia: soggetto attivo del rapporto giuridico) è posta in una posizione inferiore rispetto ai propri avversari.

Quindi durante il tempo in cui subisce mobbing perde la posizione di pretesa e d’interesse spettante al soggetto attivo del rapporto giuridico e con essa l'influenza, il potere decisionale, il rispetto degli altri nei suoi confronti, il patrimonio, la dignità, ecc.

Le forme di persecuzione esercitate sulla vittima sono determinate da vari comportamenti, atteggiamenti ed azioni riconducibili alla tematica dell’abuso di potere, cioè dell’uso eccessivo, arbitrario e illecito del potere che un ruolo professionale implica, fra i quali la pressione psicologica, la crudeltà mentale, l’isolamento sociale, le molestie, ecc.

Si tratta di persecuzioni psicologiche: procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia, visite psichiatriche, esecuzioni forzose di beni in vendita d’asta, ecc. dirette a liberare il professionista dall'obbligazione giuridica. 

Altre forme ricorrenti d'imposizioni moleste: negare deliberatamente informazioni relative all’esecuzione della prestazione oppure fornire informazioni non corrette a riguardo, sabotare o impedire in maniera deliberata l’esecuzione dell’obbligazione, escludere in modo offensivo il cliente, boicottarlo o disprezzarlo, esercitare minacce, intimorire o avvilire il cliente, insultare o assumere atteggiamenti o reazioni ostili in modo deliberato con l’intento di danneggiare il cliente ed indurlo ad accettare passivamente la prestazione svolta a suo danno.

Ne deriva come conseguenza: aggressioni, discussioni, liti, comportamenti omissivi, sabotaggi, boicottaggi, atteggiamenti beffardi, umiliazioni ingiustificate e provocazioni, ecc.

Tutto ciò provoca un isolamento che costringe la vittima a subire un’esclusione anche da parte di altri soggetti: magistrati e Ordini professionali, divenendo bersaglio di continue offese in modo da indurla od obbligarla a sottomettersi passivamente alla volontà del professionista, dirette a liberare il professionista dall’obbligazione giuridica.

Gli attori del mobbing

Il mobbizzato

Il mobbizzato è la vittima del mobbing colpita da stress psichico, in quanto il mobbing agisce nella mente, attaccando la vita privata di chi ne è vittima.

Il mobber

Il mobber è colui che pone in essere le azioni mobbizzanti: il professionista, il magistrato e gli Ordini professionali.

Si tratta di persone che quando si trovano in una situazione di mobbing si impegnano attivamente affinché il conflitto prosegua e si intensifichi.

Gli spettatori

Sono magistrati e Ordini professionali che non sono coinvolti direttamente nel mobbing, ma vi partecipano e lo vivono di riflesso.

Sono co – mobber, in quanto sembrano non avere nulla a che fare con il mobbing, però sono in contatto con il mobber, si rifiutano di accettare qualsiasi responsabilità per il mobbing, però sono mediatori tra i protagonisti del conflitto.

Essi sono le persone chiave del vero conflitto poiché favoriscono il mobbing con la loro indifferenza e la loro non disponibilità ad intervenire.

Alcuni di essi sono indifferenti, altri invece, i side – mobber, aiutano il mobber attivamente, compiendo a loro volta azioni mobbizzanti contro la vittima. Infatti nell’ambiente giudiziario nessuno è spettatore oppositore, cioè nessuno cerca di aiutare la vittima.

Cause scatenanti

S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’obbligazione è un vincolo di diritto in base al quale il professionista è costretto ad eseguire una prestazione al cliente, in conformità delle leggi, del contratto stabilito e degl'interessi del creditore (cliente).

Ne risulta il dovere del debitore (professionista) verso il creditore (cliente) di eseguire la prestazione (obbligazione) e una garanzia in favore del creditore (cliente), per la quale questi può ricavare l’equivalente della prestazione a lui dovuta espropriando i beni del debitore (professionista). 

Il creditore (cliente) ha un diritto su tutti i beni del debitore (professionista) presenti e futuri, ne deriva:

- l’azione surrogatoria: per cui il creditore (cliente) può sostituirsi al debitore (professionista) nel difendere i suoi interessi. Si tratta della facoltà attribuita al creditore (cliente) di subentrare al proprio debitore (professionista) nell’esercizio di diritti verso terzi.

- l’azione revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini.

Inadempimento o ritardo nell’esecuzione della prestazione

S’informa gli utenti del servizio giustizia che le obbligazioni vanno adempiute dal debitore (professionista) con la diligenza del buon padre di famiglia.

In caso di inadempimento anche parziale il debitore (professionista) è tenuto al risarcimento dei danni se non prova che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione sono stati determinati da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.

Oltre che con l’adempimento l’obbligazione si estingue con:

- la novazione: l’estinzione di un obbligazione mediante assunzione di una nuova, che sostituisce l’altra;

- la remissione: diretto a liberare il professionista dall’obbligazione, nel sottomettersi passivamente alla sua volontà; 

- la compensazione: nel compensare il professionista per la prestazione svolta;

- la confusione

- l’impossibilità: condizione che esclude il compimento o l’attuazione della prestazione per sopravvenuta causa non imputabile al debitore (professionista), in quanto condizionato da fattori o circostanze d’impedimento.

Ne deriva come conseguenza l’insorgenza del fenomeno mobbizzante nel sistema giudiziario, diretto a liberare il professionista dall’obbligazione quando il cliente non accetta passivamente la prestazione svolta dal professionista:

a) la tassazione/parere delle notule emessa dagli Ordini professionali, nell’obbligare il cliente a compensare il professionista per l’opera svolta a suo danno, tramite esecuzioni forzose dei beni in vendita d'asta;

b) i procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia:

- nell'obbligare il cliente a visite psichiatriche; 

- nell’intervento di terzi (magistrati e Ordini professionali) nel valutare la legittimità della prestazione, al fine d’impedire che il professionista accusi terzi di aver causato l’impossibilità di adempiere all’obbligazione;

c) nell’astenersi di professionisti da promuovere azioni revocatorie nei confronti di altri professionisti, finalizzate all’annullamento di atti compiuti a danno del cliente e a rivendicare la risarcibilità dei danni cagionati.

Fenomeno mobbizzante in uso nel sistema giudiziario

Libero arbitrio e abuso di potere: potestà incontrollata e piena facoltà di operare da parte del soggetto in cui si trova ad agire

Si tratta dell’attività professionale esplicata nella libertà di autocertificare la legittimità dell’operato svolto e il compenso da imporre ai propri clienti, che permette di usare il sistema giudiziario allo scopo di eseguire ed occultare delitti e impossessarsi di beni patrimoniali e denaro ai danni di singoli cittadini (vedi: pericolosità sociale/manipolazione della giustizia/ impunità/indagini svolte dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti e gli Ordini professionali)

Comportamenti opportunistici: uso degli Organi giudiziari per conseguire fini non conformi a giustizia

Il cliente può “…essere esposto sia all’imperizia di soggetti non adeguatamente qualificati, che a comportamenti deliberatamente opportunistici da parte di operatori, pur qualificati, che tuttavia sfruttano a proprio vantaggio l’impraticabilità di controlli efficaci da parte della domanda…e alla possibilità che, in assenza di adeguati correttivi, professionisti, pur in possesso della necessaria qualificazione, agiscano in modo cosiddetto opportunistico, esercitando un ingiustificato stimolo alla domanda, fornendo cioè suggerimenti ai consumatori per generare surrettiziamente una domanda di prestazioni non necessarie.” (vedi: indagini svolte dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti e gli Ordini professionali)

Autostimare i compensi per le prestazioni professionali

Si tratta di aver attribuito ai membri delle categorie iscritti agli albi il potere dell’autoregolamentazione per autostimare i compensi per le prestazioni svolte, al fine di trasferirsi e attribuirsi la titolarità e la disponibilità del denaro e dei beni dei propri clienti. 

Si tratta di un sistema in uso che consente agli iscritti alle categorie professionali di riempire a mano con dei moduli prestampati o dei timbri, in cui vi sono degli spazi vuoti, la somma da imporre al cliente/assistito per l’opera svolta, che permette di eseguire forzosamente la vendita dei beni all’asta, al fine di obbligare a remunerare il compenso per l’opera svolta (vedi: pericolosità sociale).

Secondo le indagini svolte dall’autorità garante della concorrenza e del mercato le tariffe costituiscono lo strumento attraverso il quale viene assicurata una rendita ai professionisti che li incentiva a comportamenti opportunistici e ad operare secondo i criteri dell’interesse individuale (vedi: indagini svolte dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti e gli Ordini professionali).

Sovrastimare i compensi per le prestazioni erogate al fine di evitare provvedimenti disciplinari

“…accordi fra i membri della professione per sovrastimare la qualità media delle prestazioni erogate consentono di evitare il ricorso ai provvedimenti disciplinari che sarebbero previsti per i casi di negligenza professionale e mantenere un più elevato prezzo medio delle prestazioni.” (vedi: indagini svolte dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti e gli Ordini professionali)

Mancanza di controllo di merito dell’amministrazione vigilante

“Al riguardo infatti deve essere considerato che per le prestazioni…di notai, avvocati, le stesse risultano sottratte a qualsiasi controllo di merito dell’amministrazione vigilante. Anche per le altre professioni, tuttavia, tale controllo non risulta in concreto particolarmente penetrante.” (vedi: indagini svolte dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti e gli Ordini professionali)

Mancanza di vigilanza nell’esercizio della professione

“…non appare sussistere un forte incentivo all’interno degli ordini a svolgere in modo imparziale una funzione di vigilanza sull’aderenza dei comportamenti dei membri della professione a criteri slegati dall’autointeresse.”

In sostanza gli Ordini:“…si sono trovati nella condizione di controllare se stessi nonché di dettare e applicare le regole del gioco cui partecipano i propri iscritti.” (vedi: indagini svolte dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti e gli Ordini professionali)

Mancanza di vigilanza nelle funzioni dell’ente da parte dello Stato

“…gli enti dotati di autogoverno e di autoamministrazione, sia pure sottoposti alla vigilanza dello Stato: vigilanza, tuttavia, proprio per la natura dell’ente, alquanto contenuta e senza alcuna particolare ingerenza dello Stato nelle funzioni proprie dell’ente.” (vedi: indagini svolte dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti e gli Ordini professionali)

Vessazioni: comportamenti oppressivi e maltrattamenti continuati nell’opprimere sistematicamente in senso morale e materiale

Si tratta di sottoporre a procedimenti penali il comportamento del cliente, che nel rapporto con il professionista invia per scritto: i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni, impone per scritto di non discostarsi dalle facoltà conferitegli e dalle istruzioni ricevute, valuta e accerta i danni causati, chiede per scritto di ripristinare ciò che ha causato, chiede il risarcimento dei danni cagionati con il proprio operato, si oppone per scritto alla richiesta di corrispondere il compenso per le prestazioni svolte…ecc.

Le valutazioni comportamentali comprendono l’obbligo di visite psichiatriche per valutare la capacità d’intendere e volere dell’utente del servizio giustizia, con condanne penali per lesione all’onore e al decoro professionale ed esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta. (vedi: pericolosità sociale)

Si tratta di un abuso da parte del soggetto passivo (professionista: posizione di dovere), in quanto sottopone a procedimenti penali i propri clienti (soggetto attivo: posizione di pretesa e d’interesse) per condannarne il comportamento non conforme alle proprie pretese e ai propri interessi.

Tutto ciò accade, in quanto il soggetto passivo (professionista: posizione di dovere) si arroga con violenza e minaccia la posizione di pretesa e la potestà di agire attribuita al soggetto attivo (cliente: posizione di pretesa e d’interesse), al fine di pretendere la tutela dell’ordinamento giuridico ed esonerarsi dagli obblighi e dai doveri inerenti la professione e il servizio (vedi: l’ordinamento non tutela l’onore e la dignità professionale…/ fenomenologia comportamentale…/diritti tutelati giuridicamente manipolati in fatti delittuosi e malattie)

Pericolosità sociale nell’uso degli Organi giudiziari per conseguire fini non conformi a giustizia

Dagli accertamenti svolti dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti e gli Ordini professionali ricorrono sufficienti elementi per ritenere che lo Stato ha attribuito ai professionisti il potere del libero arbitrio per formare categorie protette, immuni dalla punibilità, legittimate ad attribuirsi e trasferirsi la titolarità e la disponibilità del denaro e dei beni dei propri clienti e l’impunità per ogni azione commessa in violazione di legge e di diritti.

In sintesi i professionisti possono usare gli strumenti giuridici messi a loro disposizione per fini diversi rispetto a quelli per cui devono essere predisposti, in quanto il mezzo a loro disposizione configura situazioni in cui hanno concretamente la capacità di determinare e conseguire altri fini non conformi a giustizia.

Si tratta di condizioni che permettono di eseguire ed occultare delitti con l’uso degli Organi giudiziari, a causa delle condizioni di libertà a disposizione dei soggetti in cui si trovano ad agire, per l’assenza d’impedimenti, esclusi da ogni responsabilità civile e penale, per l’impossibilità di attribuirne la punibilità per ogni azione compiuta.

Tutto ciò consente agli Ordini professionali di organizzare l’esercizio dell’attività degli iscritti nella libertà di commettere delitti, autocertificare la legittimità dell’operato svolto e il compenso da imporre ai propri clienti, costituendo un pericolo per il patrimonio, la sicurezza e la pubblica moralità.

Quanto sopra esposto provoca conseguenze dannose e pericolose ai cittadini che si rivolgono al servizio giustizia, come ad esempio: delitti impunibili, procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia, aste giudiziarie per obbligare a remunerare un attività che ha recato danno e ha fornito delitti ai propri clienti/assistiti…ecc.

Indagare sui comportamenti opportunistici rilevati dall’autorità garante della concorrenza e del mercato

Motivo per cui ai sensi dell’art.118 comma 4° della Costituzione le persone lese dal servizio giustizia hanno deciso di svolgere indagini sui comportamenti opportunistici rilevati dall’autorità garante della concorrenza e del mercato e sui fini non conformi a giustizia conseguiti con l’uso degli Organi giudiziari.

A tal fine gli utenti del servizio giustizia hanno in programma di formare schede informative sul comportamento dei professionisti protetti, degli Ordini professionali…ecc., per meglio tutelare il cittadino che si rivolge al servizio.

Si rende quindi necessario che gli utenti/vittime del servizio giustizia inviino quanto segue:

1)   informazioni, notizie, segnalazioni, fatti, episodi ed esperienze vissute nei vari uffici giudiziari.

2)   Nominativi inerenti a comportamenti opportunistici rilevati nei professionisti protetti,   negli Ordini professionali…ecc.

Inoltre occorre inviare nominativi di prestatori d'opera forense che si astengono o si rifiutano di promuovere azioni revocatorie e di rivendicazione e nominativi di magistrati, Ordini professionali e di altri organismi che omettono o si rifiutano d'intervenire in modo autorevole a tutela degl'interessi lesi dal professionista, tramite l'esercizio di una funzione protettiva in favore degli utenti del servizio giustizia (soggetti attivi del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).

Tutto ciò è indispensabile e necessario per formare schede informative da rendere disponibili alla consultazione degli utenti/vittime del servizio giustizia in cui poter rilevare la personalità, i conflitti d’interesse, le gravi ragioni di convenienza, ecc. degli operatori del servizio giustizia.

Programma e obiettivi

In tale contesto in cui si è creata una catena di favoritismi personali e di patti taciti la cui contropartita consiste nel silenzio su tali modalità, emerge in modo evidente l’urgenza d’intervenire per tutelare il patrimonio e la dignità dell’utente del servizio giustizia, attuando opportuni strumenti in grado di reprimere le condotte mobbizzanti (legittimazione ad agire per la tutela collettiva).

Si tratta della collaborazione nel fornire il proprio contributo costruttivo di tutti i soggetti coinvolti nella questione, tenendo conto delle esigenze di tutela degl’interessi spettanti alla situazione giuridica attiva (utenti del servizio giustizia: posizione di pretesa e d'interesse), nel rivendicare la risarcibilità per i comportamenti opportunistici che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale, il patrimonio, la salute, la tranquillità, la sicurezza, l’attività lavorativa, l’economia familiare, commessi al fine d’impossessarsi di attività commerciali, beni patrimoniali e denaro ai danni di singoli cittadini, lavoratori autonomi e commercianti.

Richieste delle vittime del servizio giustizia

S’informa che possono contattarci prestatori d’opera forense disposti a promuovere le seguenti azioni:

- revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini;

- rivendicazione: a tutela dei diritti di proprietà (vedi: fenomenologia comportamentale).