Assoggettamento dell'utente del servizio giustizia al vincolo associativo del professionista  

S’informa gli utenti del servizio giustizia del vincolo associativo dei professionisti che assoggettano il cliente per fini illeciti. Si tratta dei comportamenti opportunistici rilevati dall’autorità garante della concorrenza e del mercato nel promuovere cause infondate a scopo speculativo:“…l’imperizia di soggetti non adeguatamente qualificati…comportamenti deliberatamente <opportunistici> da parte di operatori, pur qualificati, che tuttavia sfruttano a proprio vantaggio l'impraticabilità di controlli efficaci da parte della domanda…e alla possibilità che, in assenza di adeguati correttivi, professionisti, pur in possesso della necessaria qualificazione, agiscano in modo cosiddetto <opportunistico>, esercitando un ingiustificato stimolo alla domanda, fornendo cioè suggerimenti ai consumatori per generare surrettiziamente una domanda di prestazioni non necessarie.”

Tutto ciò incide sull’amministrazione della giustizia, in quanto causa come conseguenza d’impedire, ostacolare e controllare l’attività giudiziaria.

S’informa che dalle nostre indagini è emerso quanto segue:

a) il compimento di prestazioni diverse da quelle dovute (obbligazione giuridica), al fine di prestare la propria opera in favore della parte avversaria.

Il vincolo associativo consiste nell’improntare cause finalizzate a tutelare gl’interessi della parte avversaria e a danneggiare il proprio cliente;

b) organismi professionali che attribuiscano la potestà d’agire agl’iscritti agli albi professionali, al fine di attribuirsi e trasferirsi la titolarità e la disponibilità del denaro e dei beni dei propri clienti tramite esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta.

Il vincolo associativo consiste nell’organizzare l’attività dell’organismo professionale finalizzata a consentire agl’iscritti di esercitare i diritti e i poteri spettanti alla situazione giuridica attiva anziché i doveri e gli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva, al fine di ledere e minacciare gl’interessi dei clienti;

c) atti compiuti dal professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) in mancanza della potestà d’agire nei confronti del proprio cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico): precetti, pignoramenti, vendite all’asta, denunce e procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia, ecc. 

Il vincolo associativo consiste nella collusione del difensore nell’omettere di rilevare la mancanza della potestà d’agire del soggetto passivo del rapporto giuridico nei confronti del soggetto attivo del rapporto giuridico;

d) professionisti che si rifiutano di procedere nei confronti del collega per rivendicare: la risarcibilità per gli atti compiuti in mancanza della potestà d’agire, la restituzione d’indebiti illegittimamente trasferiti, la risarcibilità per aver ricevuto prestazioni diverse da quelle dovute, ecc.;

e) professionisti che si liberano dall’obbligazione giuridica nell’incolpare terzi (magistrati e consulenti) di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica.

Tutto ciò causa come conseguenza di promuovere ulteriori cause infondate finalizzate ad esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni cagionati con il proprio operato: ricorsi in Europa, ecc.; 

f) organismi che intervengono a tutela degl’interessi dei soggetti passivi del rapporto giuridico (professionista) anziché in favore dei soggetti attivi del rapporto giuridico (utenti del servizio giustizia), motivato dal fatto che invertono la situazione giuridica attiva con la passiva.

Il vincolo associativo consiste nel liberare il professionista da ogni responsabilità, al fine di esonerare se stessi da responsabilità che ne possono derivare.    

Tutto ciò causa come conseguenza di assoggettare l’utente del servizio giustizia al vincolo associativo dei professionisti che impediscono e controllano l’attività giudiziaria nell’usare gli Organi giudiziari per eseguire ed occultare delitti e trasferirsi il prezzo, il prodotto, il profitto e l’impunità dei delitti commessi ai danni degli utenti del servizio giustizia.

Programma

Rivendicare il diritto legittimo di valutare l’obbligazione giuridica

A tal fine occorre che l’utente del servizio giustizia rivendichi il diritto legittimo di valutare i propri interessi lesi dal professionista:

a) il diritto di effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento prestato dal professionista (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all’interesse concordato dal cliente;

b) il diritto di valutare la corrispondenza della prestazione svolta con l’obbligazione contratta nel rapporto giuridico di obbligazione;

c) il diritto di valutare se il professionista ha prestato la sua opera a favore del cliente;

d) il diritto di valutare il compenso per l’opera svolta in relazione al risultato utile derivato al cliente;

e) il diritto d’imporre al professionista un determinato comportamento nei casi in cui non agisce in conformità dell’impegno contrattuale assunto nei confronti del cliente (obbligazione giuridica); 

f) il diritto di ammonire determinati comportamenti inerenti ad ottenere la tutela dei propri interessi e l’adempimento dell’obbligazione giuridica;

g) il diritto d’imporre regole comportamentali al professionista se lede e minaccia i propri interessi e se persegue interessi che configgono con quelli dei propri clienti;

h) il diritto di contestare se la prestazione non corrisponde all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente;

i) il diritto di pretendere che il professionista si astenga da ledere e minacciare i propri interessi tutelati giuridicamente;

l) il diritto di pretendere che il professionista si astenga dal perseguire interessi che configgono con quelli dei propri clienti;

m) il diritto di rifiutare un adempimento parziale e una prestazione diversa da quella dovuta;

n) il diritto di pretendere che il professionista si astenga dall’esercitare privo dei necessari poteri;

o) il diritto di valutare i propri interessi lesi al fine di richiedere l’applicazione della legge penale nei confronti del professionista;

p) il diritto di valutare i propri interessi lesi al fine di rivendicare la risarcibilità dei danni per ogni conseguenza dannosa e pericolosa cagionata dall’operato svolto dal professionista;

q) il diritto di rivendicare la risarcibilità dei danni per la prestazione non corrispondente all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente;

r) il diritto di rivendicare la risarcibilità dei danni nei confronti del professionista per un adempimento parziale e una prestazione diversa da quella dovuta;

s) il diritto d’invalidare gli atti compiuti dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

t) il diritto di rivendicare la risarcibilità per ogni atto compiuto dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

u) il diritto di rivendicare la restituzione d’indebiti illegittimamente trasferiti in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente.

Sondaggio opinione pubblica

Per quali motivi i magistrati impediscono l’esercizio di un diritto soggettivo all’utente del servizio giustizia per attribuirlo al professionista:

a) per incapacità mentale, inadempienza, negligenza o personalità malata che permette la rovina patrimoniale e morale all’utente del servizio giustizia;

b) per permettere trasferimenti e attribuzioni di denaro e beni con l’uso degli Organi giudiziari e per impedire la risarcibilità dei danni per ogni delitto commesso all’utente del servizio giustizia;

c) per impedire che i professionisti siano radiati e arrestati come persone socialmente pericolose che vivono di proventi di attività delittuose e che sono dediti alla commissione di delitti che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale, la sicurezza, il patrimonio, ecc. del cliente;

d) per usare il sistema giudiziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite conseguiti con l’uso degli Organi giudiziari;

e) perché i magistrati nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni esonerano se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica;  

f) perché i magistrati possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede;

g) per impedire di diffondere all’opinione pubblica ciò che realmente accade nei vari uffici giudiziari e le cause reali che provocano le disfunzioni del servizio giustizia.

Richieste delle vittime del servizio giustizia

S’informa che possono contattarci prestatori d’opera forense disposti a promuovere le seguenti azioni:

- revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini;

- rivendicazione: a tutela dei diritti di proprietà (vedi: fenomenologia comportamentale).