Cause che impediscono la tutela giuridica delle pretese e degl'interessi al soggetto attivo del rapporto giuridico  

S'informa gli utenti del servizio giustizia delle cause che impediscono l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente ai titolari di un diritto soggettivo (utenti del servizio giustizia: soggetto attivo del rapporto giuridico/posizione di pretesa e d'interesse). 

Il regime corporativo (a tutela degli interessi di categoria) contrasta con l’ordinamento giuridico e costituzionale:

- lede e minaccia le pretese e gli interessi del soggetto attivo;

- tutela le pretese e gli interessi degli iscritti agli albi (soggetti passivi: posizione di dovere);

- permette agli iscritti agli albi l'esercizio dei diritti e dei poteri attribuiti al soggetto attivo;

- permette agli iscritti agli albi la violazione dei doveri e degli obblighi inerenti la professione e il servizio;

- modifica l’ordinamento giuridico, il diritto privato, cioè il rapporto giuridico di obbligazione;

- annulla diritti e poteri attribuiti al soggetto attivo del rapporto giuridico (posizione di pretesa e d’interesse);

- inverte la posizione di pretesa del soggetto attivo con la posizione di dovere del soggetto passivo;

- impedisce la tutela giuridica delle pretese e degli interessi al soggetto attivo;

- impedisce al soggetto attivo l’esercizio della posizione di pretesa e la potestà di agire nei confronti dei professionisti iscritti agli albi.

I poteri attribuiti agli Ordini professionali ledono e minacciano le pretese e gli interessi  degli utenti del servizio giustizia (soggetto attivo del rapporto giuridico):   

- l’autoregolamentazione dell’ente in regime di autarchia, a tutela del patrimonio e della moralità degli iscritti;

- la potestà tariffaria;

- l’autostima dei compensi professionali da parte degli iscritti;

- la sovrastima dei compensi professionali per impedire provvedimenti disciplinari agli iscritti;

- la mancanza di vigilanza sul merito dei compensi professionali;

- la mancanza di vigilanza sull’esercizio delle professioni da parte degli Ordini professionali;

- la mancanza di vigilanza sull’esercizio delle professioni e sulle funzioni degli Ordini professionali da parte dello Stato.

Con riferimento all'indagine svolta dall'autorità garante della concorrenza e del mercato nel settore degli Ordini e Collegi professionali, che costituisce la prova dell'impossibilità per i titolari di un diritto soggettivo (soggetti attivi del rapporto giuridico di obbligazione: posizione di pretesa e d'interesse) di esercitare la potestà di agire e la posizione di pretesa nei confronti dei soggetti passivi del rapporto giuridico di obbligazione (professionisti: posizione di dovere) (vedi: indagine svolta dall'autorità garante della concorrenza e del mercato sui professionisti e gli Ordini professionali).

I poteri attribuiti agli Ordini professionali costituiscono un pericolo per il patrimonio e la moralità degli utenti del servizio giustizia (soggetto attivo del rapporto giuridico):

- ledono un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico, in quanto impediscono l’esercizio di un diritto al titolare di un diritto soggettivo (lesione di un diritto soggettivo);

- impediscono la tutela dell’ordinamento giuridico;

- ledono il patrimonio e la moralità;

- ledono i diritti costituzionali.

Le cause che impediscono all’utente del servizio giustizia (soggetto attivo: posizione di pretesa e d’interesse) la potestà di agire nei confronti del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) è la mancanza del potere giurisdizionale per agire in giudizio:

- opporsi al parere/tassazione delle notule (procedura d’ingiunzione);

- rivendicare la risarcibilità per i danni subiti dall’operato svolto;

- rivendicare la restituzione degli indebiti illegittimamente trasferiti;

- rivendicare l’inadempimento dell’obbligazione dovuta;

- dichiarare la nullità del mandato conferito e gli atti consecutivi che dipendono dal mandato nullo, come prevede il libro IV del codice civile (delle obbligazioni);

- ritenersi offeso per i delitti subiti;

- rivendicare la risarcibilità per i comportamenti opportunistici rilevati dall’autorità garante della concorrenza e del mercato;

- far valere la pretesa che il soggetto passivo (soggetto obbligato: posizione di dovere) si astenga da comportamenti che ledano o minaccino gli interessi del soggetto attivo (posizione di pretesa e d'interesse).

Ne è causa la mancanza del potere giurisdizionale dell’organo giudicante per entrare nel merito degli atti che appartengono all’esercizio giurisdizionale di un altro organo giudicante, impedendo all’utente del servizio giustizia leso nei propri diritti di rivolgersi in sede civile e penale a deferire in giudizio gli atti compiuti in altri procedimenti, in conseguenza del fatto che non rientra nei poteri del giudice il riesame delle decisioni pronunciate in altri procedimenti.

Il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere), gli Ordini professionali e il magistrato impediscono al soggetto attivo (titolare di un diritto soggettivo: posizione di pretesa e d’interesse) l’esercizio di un diritto tutelato giuridicamente

Si tratta di sottoporre a procedimenti penali il comportamento del cliente, che nel rapporto con il professionista invia per scritto: i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni, impone per scritto di non discostarsi dalle facoltà conferitegli e dalle istruzioni ricevute, valuta e accerta i danni causati, chiede per scritto di ripristinare ciò che ha causato, chiede il risarcimento dei danni cagionati con il proprio operato, si oppone per scritto alla richiesta di corrispondere il compenso per le prestazioni svolte…ecc.

Si tratta di un abuso da parte del soggetto passivo (professionista: posizione di dovere), in quanto sottopone a procedimenti penali i propri clienti (soggetto attivo: posizione di pretesa e d’interesse) per condannarne il comportamento non conforme alle proprie pretese e ai propri interessi.

Tutto ciò accade, in quanto il soggetto passivo (professionista: posizione di dovere) si arroga con violenza e minaccia la posizione di pretesa e la potestà di agire attribuita al soggetto attivo (cliente: posizione di pretesa e d’interesse), al fine di pretendere la tutela dell’ordinamento giuridico ed esonerarsi dagli obblighi e dai doveri inerenti la professione e il servizio. (vedi: l’ordinamento non tutela l’onore e la dignità professionale)

Lesione di un diritto soggettivo nell'impedire l’esercizio di un diritto al titolare di un diritto soggettivo: utente del servizio giustizia

S'informa gli utenti del servizio giustizia (titolari di un diritto soggettivo) che le cause esposte ledono un diritto tutelato giuridicamente per i seguenti motivi: 

- impediscono di tutelare le pretese e gli interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico;

- impediscono di esercitare la posizione di pretesa al soggetto attivo del rapporto giuridico;

- impediscono al soggetto attivo (posizione di pretesa e d'interesse) di agire nei confronti del soggetto passivo del rapporto giuridico (professionista: posizione di dovere);

- impediscono al soggetto attivo il potere di obbligare il soggetto passivo ad astenersi da ledere e minacciare le proprie pretese e i propri interessi;

- impediscono al soggetto attivo il potere di obbligare il soggetto passivo a rispettare un determinato comportamento nei suoi confronti che consiste nel fare, non fare, dare, eseguire...ecc.

- ledano e minacciano le pretese e gli interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico.

Si tratta di lesione di un diritto soggettivo, cioè di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento, che obbliga alla risarcibilità del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'atto illecito, in quanto l'atto non giustificato che violando un interesse provoca o arreca un danno ingiusto integra la lesione di un diritto.

Violazione dei doveri e degli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva 

L’accettazione di tali poteri da parte del professionista costituisce la prova di un abuso intenzionale, in quanto consapevole che l’attività che esercita comporta di assumersi l’impegno di un comportamento dovuto, che sottintende l’accettazione di ogni conseguenza, specialmente dal punto di vista della sanzione morale e giuridica, cioè addossarsi la responsabilità delle proprie azioni. 

Si tratta di essere consci delle proprie responsabilità, in quanto persona investita di determinati doveri, con riferimento all’attività per la quale ha l’obbligo giuridico e il dovere di rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo assunto nei confronti del cliente.

Programma

Rivendicazione dell'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente

Si tratta di perseguire il recupero del diritto soggettivo illegalmente usurpato da professionisti (soggetti passivi del rapporto giuridico: posizione di dovere), che consiste nella riaffermazione della legittimità di un diritto illegalmente negato, vietato, impedito, trasferito, usurpato, arrogato ed estorto con violenza e minaccia nel modificare in reato e malattia mentale l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente all'utente del servizio giustizia (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).  

Si tratta di procedimenti penali d'ingiuria, diffamazione e calunnia contro gli utenti del servizio giustizia (condanne penali per lesione all'onore, alla dignità e alla reputazione professionale, visite psichiatriche, attribuzioni di malattie mentali), in cui magistrati, consulenti tecnici del magistrato (psichiatra) e Ordini professionali intervengono e interferiscono nel prender parte attiva a determinati interessi come soggetti estranei nell'ambito delimitato dal rapporto giuridico di obbligazione, le cui valutazioni sono prive di validità giuridica per entrare nel merito d'interessi personali, cioè dell'obbligazione dovuta dal professionista, in quanto trattasi dell'esercizio di un diritto spettante esclusivamente al titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo del rapporto giuridico: utente del servizio giustizia).

Tutto ciò causa come effetto di sottoporre l'utente del servizio giustizia al vincolo associativo dei professionisti e alla condizione di assoggettamento che deriva dall'ostacolare/impedire l'esercizio del diritto soggettivo al soggetto attivo del rapporto giuridico (utente del servizio giustizia: titolare di un diritto soggettivo) e nel subire delitti e trasferimenti fraudolenti di denaro, beni e impunità con l'uso degli Organi giudiziari (vedi: pericolosità sociale). 

Rivendicazione della tutela giuridica e dell'obbligazione giuridica

Si tratta di rivendicare l'obbligazione al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere), quando esegue una prestazione parziale o diversa da quella dovuta, in quanto il professionista (soggetto obbligato: posizione di dovere) non può liberarsi dall'obbligazione se non adempie a favore del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).

S'informa che la valutazione in merito ad interessi personali è di pertinenza diretta e esclusiva del titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo del rapporto giuridico: utente del servizio giustizia) nell'ambito definito del rapporto giuridico di obbligazione, in quanto incide nella sfera interpersonale privata (valutazione spettante al soggetto di diritto corrispondente alla verità oggettiva dei fatti).

Infatti la condizione di soggetto passivo nel rapporto giuridico consiste nell'assumere una obbligazione, cioè nell'essere vincolato giuridicamente ad un comportamento (prestazione del soggetto obbligato) imposto dal soggetto attivo del rapporto giuridico, attinente allo svolgersi di una obbligazione giuridica.

Si tratta di un comportamento (prestazione del professionista: soggetto obbligato), che deve corrispondere all'interesse del creditore (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico), valutabile esclusivamente dal cliente, in quanto il vincolo giuridico sottopone passivamente il professionista ad una linea di condotta imposta dal cliente, cui fa riscontro un diritto soggettivo del cliente, come soggetto di diritto a cui spetta la valutazione d'interessi personali.

La valutazione d'interessi riservati e pertinenti al soggetto attivo del rapporto giuridico consiste nell'effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento del soggetto obbligato (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all'interesse concordato dal cliente e alla rispettiva valutazione economica, in quanto nel rapporto giuridico di obbligazione, il soggetto attivo del rapporto giuridico ha diritto ad una determinata prestazione e, in difetto, a una congrua soddisfazione patrimoniale da parte di uno o più soggetti passivi del rapporto giuridico che hanno l'obbligo giuridico di fornire quella prestazione. 

Si tratta dell'esercizio di un diritto soggettivo richiedere l'intervento diretto di organismi al fine di esercitare una funzione protettiva dei propri interessi lesi dal soggetto passivo del rapporto giuridico (tutela giuridica degli interessi personali), cioè della facoltà tutelata dalla legge di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi (diritto soggettivo), che consiste nel potere legittimo di fare, far valere, esigere, impedire, rivendicare danni...ecc. nei confronti del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere).  

Programma di servizi

- formare gruppi di utenti del servizio giustizia che hanno ricevuto dal professionista una prestazione parziale o diversa da quella dovuta, al fine di organizzare azioni volte a rivendicare l'obbligazione dovuta e la risarcibilità dei danni per quanto fornito/prodotto a fronte di un  corrispettivo (lesione degli interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico); 

- organizzare azioni volte ad impedire la forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva dall'ostacolare/impedire l'esercizio del diritto soggettivo all'utente del servizio giustizia;

- organizzare servizi di diffusione che informano l'opinione pubblica sull'uso degli Organi giudiziari per fornire/produrre delitti, cioè per sostituire prestazioni professionali con delitti contro il patrimonio e la moralità degli utenti del servizio giustizia;

- organizzare azioni volte alla risarcibilità dei danni per i delitti compiuti in nome e per conto del popolo italiano, cioè commissionati dal popolo italiano. Si tratta del pregiudizio che deriva dall'uso che il professionista indebitamente fa del nome e dell'immagine del popolo italiano; 

- organizzare azioni volte alla risarcibilità dei danni per i delitti compiuti in nome e per conto del mandante, cioè commissionati dall'utente del servizio giustizia, in quanto ha rilasciato il mandato e la procura al professionista per ricevere delitti contro se stesso. Si tratta di danni che derivano dai delitti subiti e per l'uso che il professionista fa del nome e dell'immagine dell'utente del servizio giustizia;

- organizzare azioni volte al subingresso del cliente (creditore) nei diritti del professionista (debitore), in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, in tutto e in parte, della prestazione che ha per oggetto una cosa determinata, quindi il cliente (creditore) può esigere dal professionista (debitore) la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento ( lesione di un bene - interesse pregiudicato).