Mancanza della potestà legittima di giudicare il vincolo giuridico di obbligazione   

Occorre informare gli utenti del servizio giustizia che il comportamento del professionista (prestazione: obbligazione giuridica) deve corrispondere all’interesse del cliente, cui fa riscontro un diritto soggettivo del cliente, come soggetto di diritto a cui spetta la valutazione in merito ad interessi personali, che consiste nel valutare se il comportamento prestato corrisponde ed è attinente all’interesse concordato dal cliente.

Ne deriva come conseguenza che le valutazioni operate dal soggetto attivo del rapporto giuridico corrispondono alla verità oggettiva dei fatti per il potere legittimo di entrare nel merito d’interessi personali:

- l’incapacità degli organismi (magistrati e ordini professionali), intesa come incapacità ad esaminare ed assumere una posizione in merito agl’interessi personali del soggetto attivo del rapporto giuridico, in ordine ad elaborare giudizi in merito alla corrispondenza della prestazione svolta con l’obbligazione contratta, nel valutare se il professionista ha prestato la sua opera a favore del cliente, nel determinare il compenso per l’opera svolta in relazione al risultato utile derivato al cliente, ecc.

Si tratta della mancanza dei requisiti necessari per entrare nel merito d’interessi personali, intesa come impossibilità di comprendere e valutare ciò che appartiene al giudizio strettamente personale del soggetto attivo del rapporto giuridico, sul cui patrimonio, moralità, ecc. si producono e si ripercuotono gli effetti e le conseguenze degli atti compiuti dal soggetto passivo del rapporto giuridico.  

- la mancanza della potestà d’agire del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) rende prive di validità giuridica e non corrispondenti alla verità oggettiva dei fatti le valutazioni operate da organismi (magistrati e ordini professionali) su attestazioni del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico), in quanto la potestà d’agire appartiene al cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico), il quale non attribuisce al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) il potere d’agire contro se stesso.

Infatti l’ordinamento non riconosce al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) la potestà d’agire nei confronti del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) al fine di attribuire a se stesso e a soggetti estranei dal rapporto obbligatorio la valutazione d’interessi personali spettanti al soggetto di diritto (utente del servizio giustizia).

- l’inapplicabilità degl’interventi emessi dagli organismi professionali a tutela degl’interessi degl’iscritti agli albi professionali, nel sostituirsi al cliente per valutare se il professionista ha prestato la sua opera a favore del cliente, nel determinare il compenso per l’opera svolta in relazione al risultato utile derivato al cliente, ecc., in quanto contrastano con il rapporto giuridico di obbligazione, con riferimento agli obblighi e ai doveri spettanti alla situazione giuridica passiva, con la mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente, con la tutela giuridica degl’interessi del cliente, con le regole comportamentali inerenti al vincolo giuridico di obbligazione, ecc. 

Ne deriva che gli organismi nell’intervenire a prender parte attiva all’impegno contrattuale inerente al vincolo giuridico di obbligazione interferiscono nel rapporto giuridico privato causando come conseguenza: di liberare il soggetto passivo del rapporto giuridico dall’obbligazione giuridica, di trasferire la tutela giuridica spettante al soggetto attivo del rapporto giuridico al soggetto passivo del rapporto giuridico, di sottomettere il soggetto attivo del rapporto giuridico alle conseguenze dell’esercizio abusivo di un diritto soggettivo, di sottrarre il soggetto passivo del rapporto giuridico alle conseguenze dell’esercizio di un diritto soggettivo spettante al soggetto attivo del rapporto giuridico, di obbligare il soggetto attivo del rapporto giuridico a subire gli effetti dannosi derivati dall’operato svolto dal soggetto passivo del rapporto  giuridico, ecc.  

Programma

Rivendicare il diritto legittimo di valutare l’obbligazione giuridica

A tal fine occorre che l’utente del servizio giustizia rivendichi il diritto legittimo di valutare i propri interessi lesi dal professionista:

a) il diritto di effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento prestato dal professionista (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all’interesse concordato dal cliente;

b) il diritto di valutare la corrispondenza della prestazione svolta con l’obbligazione contratta nel rapporto giuridico di obbligazione;

c) il diritto di valutare se il professionista ha prestato la sua opera a favore del cliente;

d) il diritto di valutare il compenso per l’opera svolta in relazione al risultato utile derivato al cliente;

e) il diritto d’imporre al professionista un determinato comportamento nei casi in cui non agisce in conformità dell’impegno contrattuale assunto nei confronti del cliente (obbligazione giuridica); 

f) il diritto di ammonire determinati comportamenti inerenti ad ottenere la tutela dei propri interessi e l’adempimento dell’obbligazione giuridica;

g) il diritto d’imporre regole comportamentali al professionista se lede e minaccia i propri interessi e se persegue interessi che configgono con quelli dei propri clienti;

h) il diritto di contestare se la prestazione non corrisponde all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente;

i) il diritto di pretendere che il professionista si astenga da ledere e minacciare i propri interessi tutelati giuridicamente;

l) il diritto di pretendere che il professionista si astenga dal perseguire interessi che configgono con quelli dei propri clienti;

m) il diritto di rifiutare un adempimento parziale e una prestazione diversa da quella dovuta;

n) il diritto di pretendere che il professionista si astenga dall’esercitare privo dei necessari poteri;

o) il diritto di valutare i propri interessi lesi al fine di richiedere l’applicazione della legge penale nei confronti del professionista;

p) il diritto di valutare i propri interessi lesi al fine di rivendicare la risarcibilità dei danni per ogni conseguenza dannosa e pericolosa cagionata dall’operato svolto dal professionista;

q) il diritto di rivendicare la risarcibilità dei danni per la prestazione non corrispondente all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente;

r) il diritto di rivendicare la risarcibilità dei danni nei confronti del professionista per un adempimento parziale e una prestazione diversa da quella dovuta;

s) il diritto d’invalidare gli atti compiuti dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

t) il diritto di rivendicare la risarcibilità per ogni atto compiuto dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

u) il diritto di rivendicare la restituzione d’indebiti illegittimamente trasferiti in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente.

Sondaggio opinione pubblica

Per quali motivi i magistrati permettono l’esercizio di un diritto soggettivo al professionista e si sostituiscono al cliente nel valutarne la prestazione:

a) per incapacità mentale, inadempienza, negligenza o personalità malata che permette la rovina patrimoniale e morale all’utente del servizio giustizia;

b) per permettere trasferimenti e attribuzioni di denaro e beni con l’uso degli Organi giudiziari e per impedire la risarcibilità dei danni per ogni delitto commesso all’utente del servizio giustizia;

c) per impedire che i professionisti siano radiati e arrestati come persone socialmente pericolose che vivono di proventi di attività delittuose e che sono dediti alla commissione di delitti che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale, la sicurezza, il patrimonio, ecc. del cliente;

d) per usare il sistema giudiziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite conseguiti con l’uso degli Organi giudiziari;

e) perché i magistrati nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni esonerano se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica;  

f) perché i magistrati possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede;

g) per impedire di diffondere all’opinione pubblica ciò che realmente accade nei vari uffici giudiziari e le cause reali che provocano le disfunzioni del servizio giustizia.

Richieste delle vittime del servizio giustizia

S’informa che possono contattarci prestatori d’opera forense disposti a promuovere le seguenti azioni:

- revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini;

- rivendicazione: a tutela dei diritti di proprietà (vedi: fenomenologia comportamentale).