Assoggettamento del professionista alla normativa a tutela della concorrenza e del mercato  

S’informa gli utenti del servizio giustizia che nell’indagine conoscitiva nel settore degli Ordini e Collegi professionali svolta dall’autorità garante della concorrenza e del mercato emerge che l’attività svolta dai liberi professionisti è qualificata come esercizio di attività economica, in quanto si sostanzia nell’erogazione di servizi forniti dietro un corrispettivo, da cui deriva l’assoggettamento del professionista alla normativa a tutela della concorrenza e all’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale nell’esercizio della professione, agli specifici effetti della legge n.287/1990. Anche il vigente codice civile qualifica il libero professionista in un impresa, in quanto trattasi di una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi forniti a fronte di un corrispettivo, da cui deriva l’obbligo per il professionista di assumersi il rischio economico e tecnico del servizio fornito e prodotto al cliente:

"L'assoggettività delle libere professioni alle regole di concorrenza deriva dalla nozione d'impresa adottata dall'Autorità, secondo cui <ai fini dell'applicazione della disciplina della concorrenza deve qualificarsi impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento> (provv. A.I.C.I.,18 novembre 1992). L'Autorità ha infatti riconosciuto una nozione funzionale d'impresa, recependo, come richiede l'articolo 1, comma 4, della legge n.287/90, i principi emergenti dalla giurisprudenza comunitaria in base ai quali <nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.> (Corte gi giustizia, sent. Del 23 aprile 1991…). Tale interpretazione peraltro non contrasta con le diverse qualificazioni che le attività professionali ricevono in altri ambiti dell'ordinamento, le quali risultano funzionali al perseguimento di fini diversi.

L'Autorità ritiene pertanto che l'attività svolta da chi esercita una professione intellettuale può essere qualificata come attività economica, proprio in quanto consiste nell'offerta di prestazioni riconducibili alla figura dei servizi forniti dietro corrispettivo.

Sulla base dei citati riferimenti giurisprudenziali e dell'effettivo esplicarsi della loro attività economica, i soggetti esercenti le professioni intellettuali possono essere qualificati come imprese e, di conseguenza, assoggettati alla normativa posta a tutela della concorrenza.

Da ciò discende inoltre che gli Ordini professionali possono essere qualificati come associazioni d'imprese e quindi sottoposti alla normativa a tutela della concorrenza."

"Giova innanzitutto osservare che l'assimilazione dell'attività svolta dai professionisti intellettuali all'attività di impresa rappresenta un principio ormai consolidato nel diritto comunitario della concorrenza. Al riguardo le ripetute iniziative intraprese dalla Comunità, a livello normativo e giurisprudenziale, ispirate al principio dell'applicabilità delle norme antitrust anche al settore delle libere professioni appaiono senz'altro costituire, in ambito nazionale, un imprescindibile punto di riferimento. 

Come è noto, tali iniziative trovano il loro presupposto nell'ampia nozione di impresa adottata a livello comunitario, secondo la quale, nel contesto del diritto della concorrenza, si qualifica come impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. E' dunque l'attività economica svolta a rilevare e ciò in relazione agli obiettivi che l'ordinamento comunitario persegue. Pertanto, ove si consideri che è diretto a regolare l'azione sul mercato di qualsiasi soggetto economico, in quanto esso è idoneo ad alterare il funzionamento del mercato, trova giustificazione un'interpretazione funzionale a tale obiettivo che conferisce rilevanza a tutte le entità che agiscono sul mercato, prescindendo dalla forma giuridica che rivestono." 

"La linea interpretativa seguita in sede comunitaria prescinde quindi da una precisa categorizzazione giuridico formale del concetto e privilegia l'aspetto funzionale dell'impresa dando rilevanza predominante, ai fini della qualificazione della fattispecie giuridica, all'esercizio dell'attività economica, ossia a quella attività consistente nell'offerta di beni e servizi. In altri termini, l'attività diventa economica e qualifica l'impresa quando è in grado di incidere sul mercato e dunque quando lo stesso mercato è configurabile.Tale concetto di impresa risulta senz'altro idoneo a comprendere anche le attività degli esercenti le professioni intellettuali, incluse quelle protette, in quanto si sostanziano nell'erogazione di servizi a fronte di un corrispettivo."

"Assume rilievo, a questo punto, il disposto di cui all'art.1, comma 4, della legge n.287/90, secondo il quale le norme di questa legge vanno interpretate in base ai principi dell'ordinamento delle comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. Il che comporta che al concetto d'impresa non potrebbe esser dato, nell'interpretazione di detta legge, un significato diverso da quello accolto in ambito comunitario.

Ne deriva che, quale che sia il concetto di impresa già vigente nel diritto interno e quale che sia in esso la condizione giuridica dei professionisti intellettuali protetti, questi ultimi vanno considerati quali imprese, agli specifici effetti della legge n.287/1990. L'assimilazione della libera professione al concetto d'impresa appare infatti consona con la ratio che sottende la legge n.287/90, la quale essendo volta a garantire l'assetto concorrenziale del mercato concerne chiunque, a prescindere dal suo status giuridico, per il solo fatto di proporsi come fonte di soddisfacimento dei bisogni, vi operi attivamente e contribuisca alla definizione del suo equilibrio."

"Al riguardo pertanto, occorre considerare il fatto che la finalità perseguita dalla legge n.287/90 non si esaurisce nella tutela della concorrenza come aspetto della libertà di iniziativa economica del singolo individuo, ma riguarda la difesa di tale regime economico come il più idoneo a soddisfare esigenze della collettività."

"Pertanto, poiché l'adozione di una nozione di impresa funzionale ad uno specifico interesse non è una novità nel nostro ordinamento giuridico, la nozione ampia di impresa adottata ai fini della tutela delle norme poste a tutela della concorrenza non si pone assolutamente in contrasto con lo stesso.

Infine, a prescindere dalle considerazioni fino ad ora svolte, va comunque osservato che l'assimilazione della professione intellettuale all'impresa non si pone necessariamente in contrasto con la generale nozione d'impresa dettata dal codice civile all'art.2082, poiché quest'ultima è già di per sé idonea a comprendere l'attività dei professionisti intellettuali.
La nozione di impresa in genere, desumibile da quella di imprenditore, risulta infatti estremamente ampia.

Al riguardo, l'art.2082 c.c., che apre il capo I - concernente l'impresa in generale - del titolo II, definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. A ben vedere nell'esercizio della professione intellettuale sono presenti tutti i quattro requisiti in cui viene tradizionalmente scomposta la nozione civilistica per l'identificazione della figura dell'imprenditore e quindi, dell'impresa in genere: la professionalità, l'attività economica, l'organizzazione, il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

L'esercizio di una attività intellettuale infatti può essere svolto con professionalità, con tale intendendosi l'esercizio abituale e non occasionale di una data attività; ha ad oggetto una attività economica, ovvero una attività condotta con metodo economico, secondo modalità cioè che consentano la copertura dei costi con i ricavi; è attività organizzata, come tale intendendosi l'attività di programmazione e di coordinamento della serie di atti in cui essa si sviluppa, ovvero l'impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui; è infine attività produttiva produttiva di servizi, potendo le opere e le prestazioni intellettuali essere annoverate tra i beni e i servizi ed essendo irrilevante ai fini della qualificazione di una attività come produttiva la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.

Il vasto concetto di impresa contenuto nell'art.2082 c.c. prescinde quindi dallo status particolare del soggetto ed è suscettibile di ricomprendere anche l'esercizio delle professioni intellettuali, trattandosi di attività economiche esercitate professionalmente ed organizzate per la produzione e lo scambio di servizi. Pertanto, l'adattamento del diritto interno al diritto comunitario non comporta in questo caso una modificazione delle categorie ordinanti del sistema codicistico."

"Al riguardo deve essere ulteriormente osservato che la norma prevede anche l'applicabilità delle disposizioni sull'impresa <se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa> e non <se l'attività del professionista è organizzata in forma d'impresa>" 

"L'applicazione alle libere professioni della normativa posta a tutela della concorrenza presuppone che l'esercizio della professione intellettuale sia assimilabile all'attività di <impresa>"

"Sotto questo profilo appare agevole definire le linee di differenziazione della prestazione di opera intellettuale dalla prestazione consistente nel compimento di un opera o di un servizio dietro corrispettivo (art.2222 c.c.) per il fatto che nella prima ipotesi l'elemento qualificante dell'opera deve essere ricercato nella sua natura di creazione intellettuale; nella seconda invece tale elemento va individuato nel conseguimento di un risultato materiale."

"L'articolo 2238 c.c. stabilisce che <se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti e ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV del capo I del titolo II.>

"L'organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. Parte della dottrina fa poi esplicito riferimento alla figura del piccolo imprenditore, delineata dall'art.2083 cc. Dove è considerato imprenditore colui che esercita un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, per affermare che è imprenditore anche chi si limita ad organizzare il proprio lavoro senza impiegare né lavoro altrui né capitali."

"In conclusione, l'assoggettamento dei professionisti intellettuali alle norme poste a tutela della concorrenza in quanto esercitano un'attività che può essere qualificata impresa trova un sicuro fondamento nel diritto comunitario, al quale quelle norme si devono informare, e non è contraddetta dal codice civile."