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Clausole abusive/vessatorie nel contratto tra professionista e utente del servizio giustizia |
Tutela del consumatore: disciplina dei contratti del consumatore S'informa i consumatori del
servizio giustizia che la
L.52/96 ha introdotto nel Libro IV del codice civile la disciplina dei
contraenti del consumatore (artt.1469 – bis/ 1469 – sexies), in
attuazione della direttiva CEE 93/13 del 5 aprile 1993, concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che ha
inserito nel Titolo II del Libro IV del codice civile il capo XIV – bis
(artt.1469 – bis e segg.), ha lo scopo di tutelare il consumatore, di
migliorare la trasparenza del mercato ed il giusto equilibrio tra le
posizioni contrattuali a fronte di possibili abusi provenienti dal
professionista:“Le esigenze di mercato hanno reso
necessari degli interventi da parte del legislatore sia per esercitare un
controllo generalizzato sulla giustificazione causale dell’operazione
economica sia per esigenze di tutela del contraente più debole, ponendo
vincoli per lo più collegati alla posizione di supremazia imprenditoriale
o di monopolio di una delle parti: ciò è avvenuto attraverso la
previsione di limiti inderogabili alla libertà di fissare il contenuto
del contratto o addirittura attraverso l’imposizione dell’obbligo di
contrarre e di farlo nel pieno rispetto della parità di trattamento (c.d.
contratto imposto) per impedire che imprese svincolate da qualsiasi logica
concorrenziale abusassero della loro posizione e della debolezza economica
di certe parti contrattuali per imporre condizioni particolarmente gravose
(art.2597 c.c.).” (tratto da Elementi di diritto civile –
Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore) Contratti a tutela del consumatore e illeciti contrattuali S’informa i consumatori del
servizio giustizia che “la L.6 febbraio, n.52,
attuativa della direttiva CEE 93/13 del 5 aprile 1993, ha introdotto nel
Titolo II del Libro IV il nuovo Capo XIV – bis, recante la disciplina
dei contratti del consumatore, la cui ratio è garantire, attraverso la
comminatoria d’inefficacia delle clausole vessatorie, il giusto
equilibrio tra le posizioni contrattuali, ponendo il consumatore al riparo
dai possibili abusi provenienti dal professionista, che è parte
contrattualmente più forte. Il nuovo Capo XIV
– bis si applica ai soli contratti fra professionisti e consumatori,
anche quando non sono frutto di una contrattazione standardizzata, ma
individuale. Un’importante
novità è l’introduzione nel corpo codicistico delle nozioni di
professionista e consumatore: il primo è la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività
imprenditoriale o professionale; il secondo è la persona fisica che
agisce per scopi diversi dall’attività professionale o imprenditoriale. Si considerano
vessatorie le clausole contrattuali che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio tra i
diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. La disciplina è
incentrata su un elenco di clausole (art.1469 – bis, comma 3, c.c.) che
fino a prova contraria si presumono vessatorie: l’onere di provare il
contrario è a carico del professionista. Quanto ai criteri
alla cui stregua emettere il giudizio di abusività della clausola,
l’art.3 della direttiva risultano essere due: a) il criterio del
significativo squilibrio e b) il criterio della contrarietà della buona
fede. C’è da
chiedersi se questi due criteri debbano operare o meno congiuntamente e
cioè se i requisiti dello squilibrio e della contrarietà alla buona fede
debbano essere intesi o meno come requisiti comulativi, che devono perciò
coesistere affinché la clausola possa qualificarsi abusiva. Si è osservato
che la tesi della cumulatività appare più convincente, soprattutto alla
luce dei criteri complementari, di cui all’art.4 della direttiva
comunitaria, dei quali il criterio ella buona fede rappresenta il
principio ispiratore. Nel giudizio
sull’abusività della clausola, infatti, si dovrà tener conto: della
natura dei beni o dei servizi contemplati nel contratto; delle circostanze
che hanno accompagnato la conclusione del contratto; delle altre clausole
del contratto o di un diverso contratto collegato con quello che contiene
la clausola sospettata di vessatorietà. Quanto alla
sanzione da comminare alle clausole dichiarate abusive, la cui scelta era
stata lasciata agli Stati membri, il legislatore italiano si è orientato
nel senso dell’inefficacia relativa (art.1469 – quinquies, comma 1,
c.c.), sì che, a fronte dell’inefficacia di tali clausole, rimane
efficace il contratto. L’inefficacia
opera solo a vantaggio del consumatore, ma è rilevabile d’ufficio dal
giudice. Un’ulteriore forma di tutela, operante in via preventiva, è quella inibitoria prevista dall’art.1469 – sexies, che attribuisce alle associazioni dei consumatori e dei professionisti ed alle camere di commercio la legittimazione a convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizza condizioni generali di contratto e chiedere che il giudice inibisca, in via d’urgenza, l’uso delle condizioni di cui sia accertata la vessatorietà.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore) Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore: Capo XIV – bis/art.1469 – bis del codice civile “Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.” “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: 1)
escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso
di …danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un’omissione del professionista; 2)
escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o di un’altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di un adempimento inesatto da parte del
professionista; 3)
escludere o limitare l’opponibilità da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un
credito vantato nei confronti di quest’ultimo;” 4)
e seguenti. Accertamento della vessatorietà delle clausole: art.1469 – ter del codice civile “La vessatorietà
di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del
servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze
esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del
contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione
del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione
dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei
beni e dei servizi. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Inefficacia art.1469 – quinquies del codice civile “Le clausole
considerate vessatorie ai sensi degli artt.1469 – bis e 1469 – ter
sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. Sono inefficaci
le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o
per effetto di: 1)
escludere o limitare la responsabilità del
professionista in caso di …danno alla persona del consumatore,
risultante da un fatto o da un’omissione del professionista; 2)
escludere o limitare le azioni del consumatore nei
confronti del professionista o di un’altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di un adempimento inesatto da parte del
professionista;” 3)
e seguenti. “L’inefficacia
opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d’ufficio dal giudice.” Azione inibitoria art.1469 – sexies del codice civile “Le
associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
convenire in giudizio il professionista o l’associazione di
professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e
richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di
cui sia accertata l’abusività. L’inibitoria può
essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli
articoli 669 – bis e seguenti del cpc. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale." Sistema in uso tra professionisti Condizioni generali di contratto unilaterale concluso mediante timbri S’informa i consumatori del servizio giustizia che il professionista e i rispettivi Ordini professionali continuano ad usare e a far accettare al cliente condizioni generali di contratto unilaterali conclusi mediante timbri, al fine di permettere comportamenti opportunistici, fraudolenti, abusivi, arbitrari...ecc. Le condizioni generali sono
quei contratti predisposti unilateralmente da uno dei contraenti, in
questo caso il professionista (come in uso nelle imprese assicuratrici,
bancarie etc.) che con accettazione espressa da parte del cliente può
liberamente operare nel lederne e minacciarne il patrimonio e la moralità
alla sua insaputa (vedi pericolosità sociale) (a carico del predisponente
grava l’onere di rendere tali condizioni conoscibili): “Ovviamente
il pericolo da scongiurare è che il predisponente approfitti del suo
potere contrattuale oppure dell’inesperienza dell’altro contraente per
imporre unilateralmente clausole vessatorie, ossia condizioni di contratto
particolarmente gravose per i clienti: per tale ragione l’art.1341,
comma 2, c.c. prescrive che tali clausole non hanno effetto se l’altra
parte (quella non predisponente) non le abbia specificatamente approvate
per iscritto. Ciò
significa che per la loro validità non basta la forma scritta ma
è necessario che le parti appongano al contratto una doppia
sottoscrizione, una per far proprio il contenuto contrattuale nel suo
insieme, l’altra per accettare specificatamente, attraverso una
dichiarazione che le richiami (es.:“si accettano il contratto e
specificatamente gli artt.1,2,5, etc.”), quelle clausole del regolamento
che risultano essere particolarmente onerose. Proprio a
causa della loro unilateralità, le clausole inserite nelle condizioni
generali di contratto o in moduli o formulari preposti da uno dei
contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore del non predisponente
(art.1370).” (tratto da Elementi di diritto civile –
Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore) Contratto concluso mediante moduli o formulari “Questa
tipologia di contratto è generalmente adottata dalle imprese che
stipulano contratti in serie con una pluralità indefinita di clienti
(c.d. contratti di massa). Il contenuto
contrattuale è unilateralmente predisposto dall’imprenditore mediante
moduli o formulari prestampati cui l’altra parte, senza trattativa
alcuna, aderisce o meno. Pertanto, anche
qui, come nel caso delle condizioni generali di contratto, non v’è
alcun margine di negoziazione: il soggetto che contrae, più che
accettare, aderisce in blocco al regolamento unilateralmente predisposto
dal proponente; tant’è vero che eventuali clausole aggiunte, proprio
perchè frutto di trattative, prevalgono su quelle del modulo o del
formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se scritte a mano o
a macchina e anche se le prime sono state cancellate (art.1342, comma 1). Ciò spiega
perchè valga la regola dell’interpretazione contro l’autore
(art.1370) e perchè il legislatore abbia richiamato la disciplina delle
clausole vessatorie (art.1342, comma 2).” (tratto da Elementi
di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore) Mancanza di tutela giurisdizionale Nullità del contratto contrario a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume, con apposte condizioni illecite o impossibili (vedi Libro IV delle obbligazioni/ contratti – ai sensi dell’art.1418 del c.c., etc.) Tuttavia l’azione per far dichiarare la nullità del contratto (mandato del prestatore d’opera), come prevede l’art.1418 del c.c. etc., per i comportamenti opportunistici rilevati dall’autorità garante della concorrenza e del mercato, è improponibile per mancanza del potere giurisdizionale (vedi indagine svolta dell’autorità garante della concorrenza e del mercato e mancanza del potere giurisdizionale per applicare la legge civile e penale ad avvocati, notai, consulenti, magistrati...ecc.).
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