Clausole abusive/vessatorie nel contratto tra professionista e utente del servizio giustizia

Tutela del consumatore: disciplina dei contratti del consumatore 

S'informa i consumatori del servizio giustizia che la L.52/96 ha introdotto nel Libro IV del codice civile la disciplina dei contraenti del consumatore (artt.1469 – bis/ 1469 – sexies), in attuazione della direttiva CEE 93/13 del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che ha inserito nel Titolo II del Libro IV del codice civile il capo XIV – bis (artt.1469 – bis e segg.), ha lo scopo di tutelare il consumatore, di migliorare la trasparenza del mercato ed il giusto equilibrio tra le posizioni contrattuali a fronte di possibili abusi provenienti dal professionista:“Le esigenze di mercato hanno reso necessari degli interventi da parte del legislatore sia per esercitare un controllo generalizzato sulla giustificazione causale dell’operazione economica sia per esigenze di tutela del contraente più debole, ponendo vincoli per lo più collegati alla posizione di supremazia imprenditoriale o di monopolio di una delle parti: ciò è avvenuto attraverso la previsione di limiti inderogabili alla libertà di fissare il contenuto del contratto o addirittura attraverso l’imposizione dell’obbligo di contrarre e di farlo nel pieno rispetto della parità di trattamento (c.d. contratto imposto) per impedire che imprese svincolate da qualsiasi logica concorrenziale abusassero della loro posizione e della debolezza economica di certe parti contrattuali per imporre condizioni particolarmente gravose (art.2597 c.c.).” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Contratti a tutela del consumatore e illeciti contrattuali

S’informa i consumatori del servizio giustizia che “la L.6 febbraio, n.52, attuativa della direttiva CEE 93/13 del 5 aprile 1993, ha introdotto nel Titolo II del Libro IV il nuovo Capo XIV – bis, recante la disciplina dei contratti del consumatore, la cui ratio è garantire, attraverso la comminatoria d’inefficacia delle clausole vessatorie, il giusto equilibrio tra le posizioni contrattuali, ponendo il consumatore al riparo dai possibili abusi provenienti dal professionista, che è parte contrattualmente più forte.

Il nuovo Capo XIV – bis si applica ai soli contratti fra professionisti e consumatori, anche quando non sono frutto di una contrattazione standardizzata, ma individuale.

Un’importante novità è l’introduzione nel corpo codicistico delle nozioni di professionista e consumatore: il primo è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale; il secondo è la persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività professionale o imprenditoriale.

Si considerano vessatorie le clausole contrattuali che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.

La disciplina è incentrata su un elenco di clausole (art.1469 – bis, comma 3, c.c.) che fino a prova contraria si presumono vessatorie: l’onere di provare il contrario è a carico del professionista.

Quanto ai criteri alla cui stregua emettere il giudizio di abusività della clausola, l’art.3 della direttiva risultano essere due: a) il criterio del significativo squilibrio e b) il criterio della contrarietà della buona fede.

C’è da chiedersi se questi due criteri debbano operare o meno congiuntamente e cioè se i requisiti dello squilibrio e della contrarietà alla buona fede debbano essere intesi o meno come requisiti comulativi, che devono perciò coesistere affinché la clausola possa qualificarsi abusiva.

Si è osservato che la tesi della cumulatività appare più convincente, soprattutto alla luce dei criteri complementari, di cui all’art.4 della direttiva comunitaria, dei quali il criterio ella buona fede rappresenta il principio ispiratore.

Nel giudizio sull’abusività della clausola, infatti, si dovrà tener conto: della natura dei beni o dei servizi contemplati nel contratto; delle circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto; delle altre clausole del contratto o di un diverso contratto collegato con quello che contiene la clausola sospettata di vessatorietà.

Quanto alla sanzione da comminare alle clausole dichiarate abusive, la cui scelta era stata lasciata agli Stati membri, il legislatore italiano si è orientato nel senso dell’inefficacia relativa (art.1469 – quinquies, comma 1, c.c.), sì che, a fronte dell’inefficacia di tali clausole, rimane efficace il contratto.

L’inefficacia opera solo a vantaggio del consumatore, ma è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Un’ulteriore forma di tutela, operante in via preventiva, è quella inibitoria prevista dall’art.1469 – sexies, che attribuisce alle associazioni dei consumatori e dei professionisti ed alle camere di commercio la legittimazione a convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizza condizioni generali di contratto e chiedere che il giudice inibisca, in via d’urgenza, l’uso delle condizioni di cui sia accertata la vessatorietà.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore: Capo XIV – bis/art.1469 – bis del codice civile

“Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di …danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di un adempimento inesatto da parte del professionista;

3) escludere o limitare l’opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;”

4)   e seguenti.

Accertamento della vessatorietà delle clausole: art.1469 – ter del codice civile

“La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi.

Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Inefficacia art.1469 – quinquies del codice civile

“Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt.1469 – bis e 1469 – ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.

Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di …danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di un adempimento inesatto da parte del professionista;”

3)  e seguenti.

“L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.”

Azione inibitoria art.1469 – sexies del codice civile

“Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività.

L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669 – bis e seguenti del cpc.

Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale."

Sistema in uso tra professionisti

Condizioni generali di contratto unilaterale concluso mediante timbri

S’informa i consumatori del servizio giustizia che il professionista e i rispettivi Ordini professionali continuano ad usare e a far accettare al cliente condizioni generali di contratto unilaterali conclusi mediante timbri, al fine di permettere comportamenti opportunistici, fraudolenti, abusivi, arbitrari...ecc.

Le condizioni generali sono quei contratti predisposti unilateralmente da uno dei contraenti, in questo caso il professionista (come in uso nelle imprese assicuratrici, bancarie etc.) che con accettazione espressa da parte del cliente può liberamente operare nel lederne e minacciarne il patrimonio e la moralità alla sua insaputa (vedi pericolosità sociale) (a carico del predisponente grava l’onere di rendere tali condizioni conoscibili): “Ovviamente il pericolo da scongiurare è che il predisponente approfitti del suo potere contrattuale oppure dell’inesperienza dell’altro contraente per imporre unilateralmente clausole vessatorie, ossia condizioni di contratto particolarmente gravose per i clienti: per tale ragione l’art.1341, comma 2, c.c. prescrive che tali clausole non hanno effetto se l’altra parte (quella non predisponente) non le abbia specificatamente approvate per iscritto.

Ciò  significa che per la loro validità non basta la forma scritta ma è necessario che le parti appongano al contratto una doppia sottoscrizione, una per far proprio il contenuto contrattuale nel suo insieme, l’altra per accettare specificatamente, attraverso una dichiarazione che le richiami (es.:“si accettano il contratto e specificatamente gli artt.1,2,5, etc.”), quelle clausole del regolamento che risultano essere particolarmente onerose.

Proprio a causa della loro unilateralità, le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari preposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore del non predisponente (art.1370).” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Contratto concluso mediante moduli o formulari

“Questa tipologia di contratto è generalmente adottata dalle imprese che stipulano contratti in serie con una pluralità indefinita di clienti (c.d. contratti di massa).

Il contenuto contrattuale è unilateralmente predisposto dall’imprenditore mediante moduli o formulari prestampati cui l’altra parte, senza trattativa alcuna, aderisce o meno.

Pertanto, anche qui, come nel caso delle condizioni generali di contratto, non v’è alcun margine di negoziazione: il soggetto che contrae, più che accettare, aderisce in blocco al regolamento unilateralmente predisposto dal proponente; tant’è vero che eventuali clausole aggiunte, proprio perchè frutto di trattative, prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se scritte a mano o a macchina e anche se le prime sono state cancellate (art.1342, comma 1).

Ciò spiega perchè valga la regola dell’interpretazione contro l’autore (art.1370) e perchè il legislatore abbia richiamato la disciplina delle clausole vessatorie (art.1342, comma 2).” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Mancanza di tutela giurisdizionale

Nullità del contratto contrario a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume, con apposte condizioni illecite o impossibili (vedi Libro IV delle obbligazioni/ contratti – ai sensi dell’art.1418 del c.c., etc.)

Tuttavia l’azione per far dichiarare la nullità del contratto (mandato del prestatore d’opera), come prevede l’art.1418 del c.c. etc., per i comportamenti opportunistici rilevati dall’autorità garante della concorrenza e del mercato, è improponibile per mancanza del potere giurisdizionale (vedi indagine svolta dell’autorità garante della concorrenza e del mercato e mancanza del potere giurisdizionale per applicare la legge civile e penale ad avvocati, notai, consulenti, magistrati...ecc.).