Rivendicazione della tutela giuridica degl'interessi lesi   

Obbligazione: prestazione riducibile a un valore patrimoniale

S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’obbligazione è un vincolo di diritto in base al quale il professionista è costretto ad eseguire una prestazione al cliente, in conformità delle leggi, del contratto stabilito e degl'interessi del creditore (cliente).

Ne risulta il dovere del debitore (professionista) verso il creditore (cliente) di eseguire la prestazione (obbligazione) e una garanzia in favore del creditore (cliente), per la quale questi può ricavare l’equivalente della prestazione a lui dovuta espropriando i beni del debitore (professionista).

Il creditore (cliente) ha un diritto su tutti i beni del debitore (professionista) presenti e futuri, ne deriva:

- l’azione surrogatoria: per cui il creditore (cliente) può sostituirsi al debitore (professionista) nel difendere i suoi interessi. Si tratta della facoltà attribuita al creditore (cliente) di subentrare al proprio debitore (professionista) nell’esercizio di diritti verso terzi.

- l’azione revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini.

Natura dell’obbligazione

S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’obbligazione può essere:

- solidale: quando tra più debitori ciascuno di essi è tenuto per la totalità del debito; 

- parziaria: quando ciascuno vi è tenuto per una parte;

- divisibile o indivisibile: secondo la divisibilità del suo oggetto;

- condizionale o semplice: secondo che sia sottoposta o no a una condizione (sospensiva, risolutiva, potestativa, ecc.);

- a tempo determinato o a tempo indeterminato: secondo che la prestazione sia soggetta o no a un termine;

- alternativa: quando il debito può liberarsi prestando una o l’altra tra varie cose indicate;

- con clausola penale: se in caso di mancata prestazione sia preventivamente fissata una somma a titolo di risarcimento danni.

Inadempimento o ritardo nell’esecuzione della prestazione

S’informa gli utenti del servizio giustizia che le obbligazioni vanno adempiute dal debitore (professionista) con la diligenza del buon padre di famiglia e possono essere anche adempiute da un terzo, se il creditore (cliente) non ha interesse a che il debitore (professionista) non esegua personalmente la prestazione.

In caso di inadempimento anche parziale il debitore (professionista) è tenuto al risarcimento dei danni se non prova che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione sono stati determinati da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.

Oltre che con l’adempimento l’obbligazione si estingue con:

- la novazione: l’estinzione di un obbligazione mediante assunzione di una nuova, che sostituisce l’altra;

- la remissione: diretto a liberare il professionista dall’obbligazione, nel sottomettersi passivamente alla sua volontà; 

- la compensazione: nel compensare il professionista per la prestazione svolta; 

- la confusione;

- l’impossibilità: condizione che esclude il compimento o l’attuazione della prestazione per sopravvenuta causa non imputabile al debitore (professionista), in quanto condizionato da fattori o circostanze d’impedimento.

Rivendicare la tutela giuridica degl'interessi lesi dal professionista 

S’informa gli utenti/vittime del servizio giustizia che al fine di rivendicare la tutela giuridica degl'interessi lesi dal professionista è necessario promuovere azione revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini:

a) per ogni procedimento promosso al fine di ledere gl’interessi del cliente;

b) nei procedimenti d’ingiunzione e aste giudiziarie che derivano dal parere/tassazione delle notule emessa dagli organismi professionali. Si tratta di chiedere la revoca di quanto emesso, in quanto il professionista è privo di potestà d’agire nei confronti del cliente, al fine di chiedere la condanna al pagamento dei compensi per le prestazioni svolte ed imporre la vendita all’asta dei beni;

c) nei procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia. Si tratta di chiedere la revoca delle condanne penali emesse, in quanto il professionista è privo di potestà d’agire nei confronti del cliente, al fine di pretendere l’applicazione della legge penale ad un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico (esercizio di un diritto soggettivo).

Inoltre occorre rivendicare quanto segue:

- la risarcibilità dei danni tramite un resoconto delle prestazioni svolte dal professionista non conformi all’obbligazione assunta nei confronti del cliente;

- l’applicazione della legge penale nei confronti degli organismi professionali che attribuiscono la potestà d’agire ai professionisti per ledere e minacciare gl’interessi dei clienti;

- l’applicazione della legge penale per ogni atto compiuto dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente: tassazione delle notule, precetti, pignoramenti, aste giudiziarie, denunce penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia, ecc.

Rivendicare la tutela giuridica degl'interessi lesi dal professionista nell'aver esercitato privo della potestà d’agire nei confronti del cliente

S’informa gli utenti del servizio giustizia che si tratta di un diritto che il professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) non può esercitare nei confronti del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico), in quanto versa nella situazione giuridica passiva, cioè non è titolare di un diritto soggettivo e quindi non legittimato a compiere determinati atti che ledano gl’interessi del proprio cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico).

Infatti l’ordinamento non riconosce al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) la potestà d’agire nei confronti del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) per attribuire a se stesso e a soggetti estranei dal rapporto obbligatorio il potere di entrare nel merito d’interessi personali spettanti al soggetto di diritto (soggetto attivo del rapporto giuridico), in quanto la potestà d’agire appartiene al soggetto attivo del rapporto giuridico, il quale non attribuisce al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) il potere d’agire contro se stesso:“La potestà è il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse che non è proprio di chi agisce (professionista), bensì di un altro soggetto (cliente).”

“La potestà rappresenta un potere attribuito (dal cliente) ad un soggetto (professionista) per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui: come esempio di tale la posizione soggettiva è il potere del rappresentante (professionista), che può agire e compiere atti giuridici in nome e per conto non proprio ma del soggetto (cliente) che egli rappresenta.

La natura di tale posizione soggettiva comporta che colui (professionista) che ne è investito non è libero come il titolare di un diritto soggettivo (cliente), ma è vincolato alla tutela degli interessi (del cliente) per cui la potestà gli è attribuita.”

Quindi il professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) nel compiere atti privo della potestà d’agire nei confronti del proprio cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) comporta l’invalidità di ogni atto compiuto, rendendo inefficaci giuridicamente, in quanto privi di validità giuridica, ogni atto compiuto e consecutivo che dipende dalla mancanza della potestà d’agire e che è la conseguenza degli atti compiuti dal professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico). 

Gli atti compiuti in mancanza della potestà d’agire sono privi di efficacia e validità giuridica a determinati effetti:

- attestare e deporre al fine di pretendere l’applicazione della legge penale nei confronti del soggetto attivo del rapporto giuridico;

- pretendere l’applicazione della legge penale per l’esercizio di un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico;

- pretendere la tutela per interessi non tutelati dall’ordinamento giuridico;

- pretendere la risarcibilità dei danni per lesione ad interessi non tutelati dall’ordinamento giuridico;

- pretendere il pagamento di compensi per prestazioni svolte;

- pretendere esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta;

- trasferire a se stessi e ad altri la valutazione del proprio operato e il rispettivo compenso per l’opera svolta.

La mancanza della potestà d’agire nei confronti del soggetto attivo del rapporto giuridico causa come effetto:

- che il reato di lesione all’onore e alla reputazione professionale è inesistente, in quanto trattasi d’interessi del soggetto passivo del rapporto giuridico non tutelati dall’ordinamento giuridico;

- rende privi di validità giuridica i seguenti atti: denunce, dichiarazioni, deposizioni, sanzioni, pene, condanne penali, condanna alla risarcibilità dei danni, condanna al pagamento dei compensi per le prestazioni svolte, parere/tassazione delle notule, decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, aste giudiziarie, ecc.;  

- rende false le dichiarazioni e valutazioni operate dal soggetto passivo del rapporto giuridico, in quanto non corrispondenti alla verità oggettiva dei fatti;

- rende prive di validità giuridica le valutazioni operate da soggetti estranei al rapporto giuridico, in quanto derivano da attestazioni del soggetto passivo del rapporto giuridico non corrispondenti alla verità oggettiva dei fatti;

- lede e minaccia gl’interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico (utente del servizio giustizia).

Motivo per cui l’utente del servizio giustizia ha diritto di rivendicare la tutela giuridica dei propri interessi lesi e minacciati dal professionista:

- per ogni atto compiuto in mancanza della potestà d’agire che permette di sottomettere il cliente a conseguenze dannose e pericolose causate dall’esercizio illecito di un diritto soggettivo;

- nel sottomettere il cliente alle conseguenze dannose e pericolose dell’esercizio illecito di un diritto soggettivo, al fine di obbligare il cliente a determinati comportamenti: a dare, fare, non fare, eseguire, impedire, omettere, ecc.;

- per ogni atto compiuto in violazione dei doveri e degli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva: nell’omettere di adempiere all’obbligazione giuridica, nel diffondere e utilizzare i dati personali del cliente per finalità illecite, dannose e pericolose, allo scopo di arrecare danno e trarne profitto, ecc.;

- nell’attribuire a se stessi e a soggetti estranei nell’ambito del rapporto obbligatorio la valutazione del proprio operato, al fine d’impedire che il cliente rivendichi l’obbligazione giuridica e la risarcibilità dei danni cagionati; 

- nell’impedire al cliente la tutela giuridica dei propri interessi e l’esercizio di un diritto soggettivo che consiste nella potestà d’agire nei confronti del professionista, al fine di rivendicare l’obbligazione giuridica, la risarcibilità dei danni, la restituzione d’indebiti illegittimamente trasferiti, ecc.

Sondaggio opinione pubblica

Occorre precisare che rivendicare la tutela giuridica dei propri interessi e l’esercizio di un diritto soggettivo è strettamente personale.

Quindi le richieste sono individuali tenendo conto dell’indebito illegittimamente trasferito, dell’obbligazione contratta, delle regole comportamentali violate da ogni professionista, degl’interessi personali di ogni cliente lesi e minacciati dal professionista, ecc.

È da tener conto che tale rivendicazione è indispensabile e fondamentale per tutelare i propri interessi: impedire attribuzioni e trasferimenti di denaro e beni, esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta, lesioni e minacce al patrimonio e alla moralità con l’uso degli Organi giudiziari,ecc.  

Per quali motivi i magistrati permettono l’esercizio di un diritto soggettivo al professionista per impedirlo agli utenti del servizio giustizia:

a) per incapacità mentale, inadempienza, negligenza o personalità malata che permette la rovina patrimoniale e morale all’utente del servizio giustizia;

b) per permettere trasferimenti e attribuzioni di denaro e beni con l’uso degli Organi giudiziari e per impedire la risarcibilità dei danni per ogni delitto commesso all’utente del servizio giustizia;

c) per impedire che i professionisti siano radiati e arrestati come persone socialmente pericolose che vivono di proventi di attività delittuose e che sono dediti alla commissione di delitti che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale, la sicurezza, il patrimonio, ecc. del cliente; 

d) per usare il sistema giudiziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite conseguiti con l’uso degli Organi giudiziari;

e) perché i magistrati nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni esonerano se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.  

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica;  

f) perché i magistrati possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario. 

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede;

g) per impedire di diffondere all’opinione pubblica ciò che realmente accade nei vari uffici giudiziari e le cause reali che provocano le disfunzioni del servizio giustizia.

Richieste delle vittime del servizio giustizia

S’informa che possono contattarci prestatori d’opera forense disposti a promuovere le seguenti azioni:

- revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini;

- rivendicazione: a tutela dei diritti di proprietà (vedi: fenomenologia comportamentale).