Attività giornalistica: mediazione tra utente del servizio giustizia e diffusione manifestata attraverso gli organi d'informazione 

S’informa che gli utenti del servizio giustizia hanno in programma di formare un movimento di giornalisti.

Si tratta di esercitare l’attività giornalistica finalizzata a svolgere ricerche e indagini commissionate dall’utente del servizio giustizia (soggetto attivo del rapporto giuridico) e diffondere quanto rilevato attraverso gli organi d’informazione, come sancito nella sentenza della Corte di Cassazione:“attività giornalistica e grafica diretta alla raccolta, all’elaborazione, all’interpretazione e al commento del fatto” (dannoso subito dal soggetto attivo del rapporto giuridico),“destinato a formare oggetto” (di risarcimento da parte dell’utente del servizio giustizia) e“diffusione manifestata con i mezzi d’informazione: lo scritto, il disegno, la grafica”…ecc.

(vedi: imprenditoria della giustizia/giornalismo giudiziario/giornalismo investigativo e diffusione delle indagini per il diritto all’informazione)

Pubblicare quanto rilevato dal soggetto attivo: fonte primaria delle notizie

Si tratta di pubblicare quanto rilevato dal soggetto attivo del rapporto giuridico (posizione di pretesa e d'interesse), in quanto spetta al cliente stabilire il comportamento che il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) deve tenere nei suoi confronti e valutare se ha rispettato, realizzato, soddisfatto e tutelato le pretese e gli interessi del cliente. 

vedi: rapporto giuridico di obbligazione: soggetto attivo (posizione di pretesa)/soggetto passivo (posizione di dovere)

Occorre precisare che la documentazione e le eventuali ricerche commissionate dal soggetto attivo del rapporto giuridico, saranno fornite o remunerate dagli utenti del servizio giustizia.

Editoria della giustizia/giornale telematico delle vittime del servizio giustizia

S'informa che al fine di interagire tra giornalisti e utenti del servizio giustizia, è disponibile: tribunato.splinder.com, realizzato come punto di riferimento per fornire informazioni ed indicazioni fondamentali di supporto all'attività giornalistica.Per instaurare dibattiti attinenti alle tematiche relative alla giustizia è indispensabile segnalarci il vostro indirizzo e - mail. Riceverete per posta elettronica istruzioni che vi consentiranno di pubblicare i vostri post.

(vedi: editoria della giustizia/giornale telematico delle vittime del servizio giustizia)    

Principio sancito dalla Corte di Cassazione

Il lavoro del grafico ha natura giornalistica quando contribuisce al contenuto del messaggio. Mediante la scelta delle modalità di presentazione dell’informazione (Cassazione sezione lavoro n.5162 del 12 marzo 2004) 

Il lavoro del giornalista è costituito da una “prestazione di lavoro intellettuale, diretta alla raccolta, alla personale ed originale elaborazione od al commento di un fatto destinato a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d’informazione” (Cass.1/6/98 n.5370, e precedenti, nei quali trova man mano risonanza: Cass.n.899/96, n.1827/95, n.536/93, n.2166/92, n.4547/90).

Il carattere fondamentale di questa attività è definibile in tal modo come il personale contributo che il giornalista conferisce al nudo fatto, prima di offrirlo al destinatario: questo contributo è costituito dal pensiero, quale patrimonio di idee, cultura e sensibilità con cui egli percepisce ed interpreta il fatto stesso.

Con questo contributo, la sua attività, quale mediazione tra il fatto e la relativa diffusione, diventa un’interpretazione del fatto.

Questo pensiero può essere manifestato con i comuni mezzi di informazione: lo scritto, la parola, il suono, l’immagine, il disegno, la grafica (e con la moderna tecnologia la potenzialità espressiva di questi mezzi va man mano aumentando).

In questo quadro è da valutare anche l’attività del grafico. Questa può esaurirsi nel mero conferimento della necessaria forma al messaggio (da comunicare), ovvero estendersi ad una scelta.

In questa seconda ipotesi, nella misura in cui la “forma” (pur meramente grafica) del messaggio diventa “contenuto,” l’attività assume natura giornalistica.

Adoperare un certo carattere tipografico e non altro ovvero riportare il fatto in una determinata colonna od in una determinata pagina (e non in altre), essendo il prodotto della valutazione delle potenzialità racchiuse nel fatto stesso (nei confronti dell’interesse del destinatario del messaggio), costituisce di per sé, quale mediazione fra fatto e comunicazione, un contributo al contenuto del messaggio: un’interpretazione.

In questa seconda ipotesi, assume ovviamente rilievo (ai fini del riconoscimento della predetta natura) la misura (quantitativa e qualitativa) di questo contributo, nel quadro complessivo dell’attività svolta.

Ed assume rilievo la sottoposizione al potere gerarchico d’un art director: questa presenza non esclude la natura giornalistica dell’attività grafica solo nella misura in cui non limiti gravemente la creatività del lavoratore subordinato e non gli precluda la possibilità di partecipare attivamente all’elaborazione del messaggio: non escluda il suo contributo di pensiero.