Diritti tutelati giuridicamente manipolati in fatti delittuosi e malattie mentali 

S’informa gli utenti del servizio giustizia che presso gli Organi giudiziari è in uso simulare una malattia mentale per diritti tutelati dall’ordinamento giuridico. Il sistema in uso permette di ottenere quanto di seguito esposto:

- l’impunità per i delitti commessi con l’uso degli Organi giudiziari nel simulare reati di lesione all’onore e alla dignità professionale (vedi: pericolosità sociale/l’ordinamento non tutela l’onore e la dignità professionale);

- impedisce l’esercizio di un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico agli utenti del servizio giustizia (soggetti attivi: posizione di pretesa e d’interesse) (vedi: rapporto giuridico di obbligazione/l’ordinamento non tutela l’onore e la dignità professionale);

- impedisce il risarcimento danni alle vittime di sinistri stradali: modifica della procedura e sostituzione della malattia derivante da sinistro stradale in malattia mentale (vedi: pericolosità sociale);

Tutto ciò è reso possibile, in quanto non ha forza la legge, ma ha forza la legge del nome e della forza, in cui il consumatore è assoggettato al vincolo associativo dei professionisti.

Ledere l’identità personale per ottenere l’impunità ed impedire il risarcimento danni alle vittime di sinistri stradali

La malattia in uso presso gli Organi giudiziari è la “querulomania” usata nei casi di seguito esposti: 

- nei procedimenti penali per lesione all’onore e alla dignità professionale (diffamazione, ingiuria,calunnia), al fine di ottenere l’impunità e impedire la risarcibilità per i danni cagionati con l’uso degli Organi giudiziari:

“querulomania (paranoia) atteggiamento lamentoso protratto che nasce dalla persuasione reale o immaginaria di aver subito un torto. Può degenerare in delirio innescando nel soggetto condotte che si esprimono con domande di risarcimento inoltrate per iscritto, manifesti, citazioni giudiziarie e simili.”

- per impedire il risarcimento danni alle vittime di sinistri stradali, nel modificare la procedura imposta e nel sostituire le competenze e le attribuzioni della Commissione medica sanitaria, al fine di sostituire la malattia derivante da sinistro stradale in malattia mentale:

“Sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici: si tratta di una sindrome di tipo essenzialmente neurastenico che si instaura durante la convalescenza da uno stato di commozione o di contusione cerebrale, proceduta o meno da confusione mentale.

Ha ricevuto varie denominazioni: sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici, sindrome post – traumatica semplice, sindrome neurasteniforme fisiogena, sindrome post – commotiva.

Oltre ai fattori fisiogeni iniziali nel determinismo di questa sindrome intervengono fattori psicogeni che giocano un ruolo esiziale nel mantenerla: fattori psicogeni legati alla preoccupazione per il danno subito e quelli consci ed inconsci connessi al risarcimento; questi ultimi sono certamente in primo piano quando intervengono questioni medico – legali.

Per quanto attiene alla prognosi, importante è il ruolo della personalità premorbosa. La prognosi si complica nei soggetti con personalità abnorme o nevrotica o per il sovrapporsi di fattori rivendicativi.

Non infrequenti sono gli sviluppi di personalità (deliri di rivendicazione e querulomani) e le evoluzioni in senso deficitario.”

Lesione all’identità personale e travisamento della personalità individuale

Sentenze che sanciscono il diritto alla tutela dell’identità personale del soggetto, sancito anche nell’art.2 della Costituzione:

Diritti della personalità e diritto all’identità personale

“L’identità personale è un bene giuridico, cioè un bene valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell’individuo, cui è correlato un interesse del soggetto ad essere rappresentato nella vita di relazione con la sua vera identità, a non vedere quindi, all’esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale quale già destinato ad estrinsecarsi, nell’ambiente sociale.

L’identità personale è, inoltre, un bene di per sé indipendente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto; a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la propria individualità sia tutelata, in tutte le sue sfaccettature. Il diritto comprende l’identità personale in tutte le sue molteplici ed eterogenee componenti: da quelle psichiche come il carattere, a quelle affettive, come i sentimenti o gli affetti e comportamentali; dalle situazioni materiali come le condizioni economiche o il tenore di vita, alle relazioni familiari, economiche, professionali, sociali o politiche.”

Suprema Corte: sentenza n.990/1963

"Riteneva che la tutela giuridica doveva ammettersi nel caso di violazione del diritto assoluto di personalità e che tale diritto era violato se si divulgano notizie sulla vita privata privi di un prevalente interesse pubblico alla conoscenza."

Ordinanza del pretore di Roma del 6 maggio 1974

"La prima pronuncia giurisprudenziale in materia è stata l’ordinanza del pretore di Roma secondo la quale esiste, nel nostro ordinamento, un diritto di ciascuno a non vedersi travisare la propria personalità individuale, inteso come diritto a che non sia travisata l’immagine morale o spirituale complessiva della persona, indipendentemente dalla attribuzione o dal disconoscimento di singoli fatti specifici."

Suprema Corte: sentenza del 27 maggio 1975 n.2129

"La Suprema Corte ha definitivamente ritenuto che il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze, che sia pure compiute con mezzi leciti non sono giustificate da interessi pubblici preminenti."

Corte di Cassazione: sentenza n.3769/1985

"La Corte muoveva dall’enunciato generale per cui ciascun soggetto ha l’interesse meritevole di tutela, ad essere rappresentato nella vita di relazione con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva esserlo con l’applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva. Ognuno ha, in altri termini, interesse a non vedere alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio ideologico, estrinsecato o apparente, che, in base a circostanze concrete e univoche, è destinato ad esprimersi nell’ambiente sociale."

Ordinanza del pretore di Roma del 10 febbraio 1988

"Si afferma che, oltre essere assoluto, il diritto all'identità è il diritto della persona ad una corretta proiezione di sè nel sociale in relazione alla sua attuale identità presente."

L’art.2 della Costituzione

“La Cassazione individuò il fondamento giuridico dell’identità personale nell’art.2 della Costituzione, la cui finalità è proprio quella di tutelare la persona umana nei suoi aspetti e modi di essere essenziali nel suo libero estrinsecarsi, in quanto si tratta di una norma precettiva dei diritti espressamente tutelati dal testo costituzionale.

Inoltre la Corte nella sentenza n.13/1994, richiamandosi espressamente alla pronuncia della Cassazione del 1985, ritenne che l’art.2 della Costituzione, quale norma generale di tutela della persona umana, esaudisse l’esigenza di protezione del diritto all’identità personale.

Anche la Corte Costituzionale aveva già affermato che l’art.2 della Costituzione era una norma aperta, idonea a recepire e garantire le nuove esigenze di tutela della persona emergenti nella società e perciò a conferire agli interessi sottesi la dignità di nuovi diritti costituzionali.”

Programma

Rivendicazione dell'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente

Si tratta di perseguire il recupero del diritto soggettivo illegalmente usurpato da professionisti (soggetti passivi del rapporto giuridico: posizione di dovere), che consiste nella riaffermazione della legittimità di un diritto illegalmente negato, vietato, impedito, trasferito, usurpato, arrogato ed estorto con violenza e minaccia nel modificare in reato e malattia mentale l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente all'utente del servizio giustizia (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).  

Si tratta di procedimenti penali d'ingiuria, diffamazione e calunnia contro gli utenti del servizio giustizia (condanne penali per lesione all'onore, alla dignità e alla reputazione professionale, visite psichiatriche, attribuzioni di malattie mentali), in cui magistrati, consulenti tecnici del magistrato (psichiatra) e Ordini professionali intervengono e interferiscono nel prender parte attiva a determinati interessi come soggetti estranei nell'ambito delimitato dal rapporto giuridico di obbligazione, le cui valutazioni sono prive di validità giuridica per entrare nel merito d'interessi personali, cioè dell'obbligazione dovuta dal professionista, in quanto trattasi dell'esercizio di un diritto spettante esclusivamente al titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo del rapporto giuridico: utente del servizio giustizia).

Tutto ciò causa come effetto di sottoporre l'utente del servizio giustizia al vincolo associativo dei professionisti e alla condizione di assoggettamento che deriva dall'ostacolare/impedire l'esercizio del diritto soggettivo al soggetto attivo del rapporto giuridico (utente del servizio giustizia: titolare di un diritto soggettivo) e nel subire delitti e trasferimenti fraudolenti di denaro, beni e impunità con l'uso degli Organi giudiziari (vedi: pericolosità sociale). 

Rivendicazione della tutela giuridica e dell'obbligazione giuridica

Si tratta di rivendicare l'obbligazione al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere), quando esegue una prestazione parziale o diversa da quella dovuta, in quanto il professionista (soggetto obbligato: posizione di dovere) non può liberarsi dall'obbligazione se non adempie a favore del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).

S'informa che la valutazione in merito ad interessi personali è di pertinenza diretta e esclusiva del titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo del rapporto giuridico: utente del servizio giustizia) nell'ambito definito del rapporto giuridico di obbligazione, in quanto incide nella sfera interpersonale privata (valutazione spettante al soggetto di diritto corrispondente alla verità oggettiva dei fatti).

Infatti la condizione di soggetto passivo nel rapporto giuridico consiste nell'assumere una obbligazione, cioè nell'essere vincolato giuridicamente ad un comportamento (prestazione del soggetto obbligato) imposto dal soggetto attivo del rapporto giuridico, attinente allo svolgersi di una obbligazione giuridica.

Si tratta di un comportamento (prestazione del professionista: soggetto obbligato), che deve corrispondere all'interesse del creditore (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico), valutabile esclusivamente dal cliente, in quanto il vincolo giuridico sottopone passivamente il professionista ad una linea di condotta imposta dal cliente, cui fa riscontro un diritto soggettivo del cliente, come soggetto di diritto a cui spetta la valutazione d'interessi personali.

La valutazione d'interessi riservati e pertinenti al soggetto attivo del rapporto giuridico consiste nell'effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento del soggetto obbligato (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all'interesse concordato dal cliente e alla rispettiva valutazione economica, in quanto nel rapporto giuridico di obbligazione, il soggetto attivo del rapporto giuridico ha diritto ad una determinata prestazione e, in difetto, a una congrua soddisfazione patrimoniale da parte di uno o più soggetti passivi del rapporto giuridico che hanno l'obbligo giuridico di fornire quella prestazione. 

Si tratta dell'esercizio di un diritto soggettivo richiedere l'intervento diretto di organismi al fine di esercitare una funzione protettiva dei propri interessi lesi dal soggetto passivo del rapporto giuridico (tutela giuridica degli interessi personali), cioè della facoltà tutelata dalla legge di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi (diritto soggettivo), che consiste nel potere legittimo di fare, far valere, esigere, impedire, rivendicare danni...ecc. nei confronti del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere).  

Programma di servizi

- formare gruppi di utenti del servizio giustizia che hanno ricevuto dal professionista una prestazione parziale o diversa da quella dovuta, al fine di organizzare azioni volte a rivendicare l'obbligazione dovuta e la risarcibilità dei danni per quanto fornito/prodotto a fronte di un  corrispettivo (lesione degli interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico); 

- organizzare azioni volte ad impedire la forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva dall'ostacolare/impedire l'esercizio del diritto soggettivo all'utente del servizio giustizia;

- organizzare servizi di diffusione che informano l'opinione pubblica sull'uso degli Organi giudiziari per fornire/produrre delitti, cioè per sostituire prestazioni professionali con delitti contro il patrimonio e la moralità degli utenti del servizio giustizia;

- organizzare azioni volte alla risarcibilità dei danni per i delitti compiuti in nome e per conto del popolo italiano, cioè commissionati dal popolo italiano. Si tratta del pregiudizio che deriva dall'uso che il professionista indebitamente fa del nome e dell'immagine del popolo italiano; 

- organizzare azioni volte alla risarcibilità dei danni per i delitti compiuti in nome e per conto del mandante, cioè commissionati dall'utente del servizio giustizia, in quanto ha rilasciato il mandato e la procura al professionista per ricevere delitti contro se stesso. Si tratta di danni che derivano dai delitti subiti e per l'uso che il professionista fa del nome e dell'immagine dell'utente del servizio giustizia;

- organizzare azioni volte al subingresso del cliente/assistito (creditore) nei diritti (compenso per prestazioni professionali) del professionista (debitore), in dipendenza del fatto che il professionista ha causato l'impossibilità, in tutto e in parte, della prestazione che ha per oggetto una cosa determinata, e il cliente/assistito (creditore) può esigere dal professionista (debitore) la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (art.1259 c.c./art.2043 c.c.; fatto illecito: lesione di un bene - interesse pregiudicato).