Abuso di posizione dominante nell'attività del professionista rilevata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato  

S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato l’abuso di posizione dominante nell’attività del professionista:

-“la tariffa professionale è nata come atto interno dell’organo rappresentativo delle diverse categorie professionali che intendeva tutelare l’interesse della categoria professionale sia evitando una eventuale concorrenza fra i singoli appartenenti ad essa sia garantendo loro dignità, prestigio professionale ed indipendenza economica.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale, ritenendo che la finalità dei minimi tariffari e soprattutto della loro inderogabilità consiste nella necessità di evitare l’accaparramento della clientela, allo scopo di tutelare il decoro e la dignità professionale, sottolinea che <tale finalità sicuramente trascende l’interesse delle parti del rapporto d’opera professionale, essendo essa riferibile all’interesse della categoria professionale, ma che altrettanto sicuramente non può considerarsi riferita ad un interesse generale, cioè dell’intera collettività.>

Il principio deriva da una precisa volontà del legislatore di porre in una situazione di privilegio e di salvaguardare l’attività del libero professionista e non il destinatario della prestazione”

- “La struttura delle tariffe, determinate in cifra fissa e indipendentemente dall’esito dell’attività svolta dal professionista, rappresenta la caratteristica di un sistema nel quale l’obbligazione assunta dal professionista viene di regola qualificata quale obbligazione di mezzi e non di risultato.”

- “…la fissazione di tariffe inderogabili minime o fisse, appare senz’altro meno facilmente riconducibile al perseguimento dell’interesse generale a garantire elevati livelli quantitativi delle prestazioni, e, invece, più direttamente finalizzata alla protezione delle categorie interessate.”

“D’altra parte che si tratti di un interesse di natura privata si desume… dal fatto che nella definizione delle stesse assumono un ruolo preponderante proprio le categorie.”

- “accordi fra i membri della professione per sovrastimare la qualità media delle prestazioni erogate consentono di evitare il ricorso ai provvedimenti disciplinari che sarebbero previsti per i casi di negligenza professionale e mantenere un più elevato prezzo medio delle prestazioni.”

- “Talvolta il potere disciplinare può essere attivato in funzione della violazione di norme deontologiche stabilite dagli ordini a tutela di interessi della categoria che non hanno specifica attinenza con l’affidamento dei terzi e la garanzia di un corretto e adeguato esercizio del ministero professionale. Ciò si verifica quando l’esercizio della professione viene limitato al solo fine di evitare la concorrenza tra i professionisti, per salvaguardarne il decoro. In tal caso non solo non si tutela un interesse generale, essendo il decoro della professione un mero interesse della categoria, ma si può impedire alla collettività di acquisire i servizi professionali alle condizioni di mercato più favorevoli.”

Legge n° 287 del 10 0ttobre 1990 – norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Titolo I – norme sulle intese, sull’abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione

Art.2 – Intese restrittive della libertà di concorrenza

1) Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statuarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2) Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi.

3) Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art.3 – Abuso di posizione dominante

1) E’ vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi.