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Abuso di posizione dominante nell'attività del professionista rilevata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato |
S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato l’abuso di posizione dominante nell’attività del professionista: -“la tariffa
professionale è nata come atto interno dell’organo rappresentativo
delle diverse categorie professionali che intendeva tutelare l’interesse
della categoria professionale sia evitando una eventuale concorrenza fra i
singoli appartenenti ad essa sia garantendo loro dignità, prestigio
professionale ed indipendenza economica. Un consolidato
orientamento giurisprudenziale, ritenendo che la finalità dei minimi
tariffari e soprattutto della loro inderogabilità consiste nella
necessità di evitare l’accaparramento della clientela, allo scopo di
tutelare il decoro e la dignità professionale, sottolinea che <tale
finalità sicuramente trascende l’interesse delle parti del rapporto
d’opera professionale, essendo essa riferibile all’interesse della
categoria professionale, ma che altrettanto sicuramente non può
considerarsi riferita ad un interesse generale, cioè dell’intera
collettività.> Il principio
deriva da una precisa volontà del legislatore di porre in una situazione
di privilegio e di salvaguardare l’attività del libero professionista e
non il destinatario della prestazione” - “La struttura
delle tariffe, determinate in cifra fissa e indipendentemente dall’esito
dell’attività svolta dal professionista, rappresenta la caratteristica
di un sistema nel quale l’obbligazione assunta dal professionista viene
di regola qualificata quale obbligazione di mezzi e non di risultato.” - “…la
fissazione di tariffe inderogabili minime o fisse, appare senz’altro
meno facilmente riconducibile al perseguimento dell’interesse generale a
garantire elevati livelli quantitativi delle prestazioni, e, invece, più
direttamente finalizzata alla protezione delle categorie interessate.” “D’altra
parte che si tratti di un interesse di natura privata si desume… dal
fatto che nella definizione delle stesse assumono un ruolo preponderante
proprio le categorie.” - “accordi fra
i membri della professione per sovrastimare la qualità media delle
prestazioni erogate consentono di evitare il ricorso ai provvedimenti
disciplinari che sarebbero previsti per i casi di negligenza professionale
e mantenere un più elevato prezzo medio delle prestazioni.” - “Talvolta il
potere disciplinare può essere attivato in funzione della violazione di
norme deontologiche stabilite dagli ordini a tutela di interessi della
categoria che non hanno specifica attinenza con l’affidamento dei terzi
e la garanzia di un corretto e adeguato esercizio del ministero
professionale. Ciò si verifica quando l’esercizio della professione
viene limitato al solo fine di evitare la concorrenza tra i
professionisti, per salvaguardarne il decoro. In tal caso non solo non si
tutela un interesse generale, essendo il decoro della professione un mero
interesse della categoria, ma si può impedire alla collettività di
acquisire i servizi professionali alle condizioni di mercato più
favorevoli.” Legge n° 287 del
10 0ttobre 1990 – norme per la tutela della concorrenza e del mercato Titolo I –
norme sulle intese, sull’abuso di posizione dominante e sulle operazioni
di concentrazione Art.2 – Intese restrittive della libertà di concorrenza 1) Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statuarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2) Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 3) Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. Art.3 – Abuso di posizione dominante 1) E’ vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi.
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