Fenomenologia comportamentale:                                         LA LEGGE DEL NOME/LA LEGGE DELLA FORZA  

S’informa gli utenti del servizio giustizia che presso gli Organi giudiziari è in uso un sistema che permette:

- ottenere l’impunità per i delitti commessi con l’uso degli Organi giudiziari: modificare in reato e malattia mentale un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico (vedi: pericolosità sociale/l’ordinamento non tutela l’onore e la dignità professionale);

- impedire l’esercizio di un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico agli utenti del servizio giustizia (soggetto attivo: posizione di pretesa e d’interesse): simulare reati penali e malattia mentale (vedi: l’ordinamento non tutela l’onore e la dignità professionale/rapporto giuridico di obbligazione);

- trasferirsi fraudolentemente il denaro e i beni del cliente tramite timbri privi di validità giuridica (vedi: pericolosità sociale);

- impedire il risarcimento danni alle vittime di sinistri stradali: modificare la procedura e sostituire la malattia derivante da sinistro stradale in malattia mentale (vedi: pericolosità sociale);

- sostituirsi alle competenze e alle attribuzioni della Commissione medica sanitaria nell’attribuire la percentuale d’invalidità alle vittime di sinistri stradali (vedi: pericolosità sociale);

- annullare i diritti di proprietà tramite frazionamenti di terreni e fabbricati.

Tutto ciò è reso possibile, in quanto non ha forza la legge, ma ha forza la legge del nome e della forza, cioè il sistema instaurato dal professionista, in cui il consumatore è assoggettato al vincolo associativo dei professionisti.

Sistema in uso per ottenere impunità: simulazione di reati e malattie mentali per un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico

S’informa gli utenti del servizio giustizia che professionisti, Ordini professionali e magistrati hanno instaurato un sistema che permette di ottenere l’impunità per i delitti commessi con l’uso degli Organi giudiziari.

Si tratta di condannare gli utenti del servizio giustizia (soggetto attivo: posizione di pretesa e d’interesse) per reati inesistenti (lesione dell’onore e del decoro professionale), non previsti come un fatto delittuoso, ma come un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico (diritto privato) (vedi: rapporto giuridico di obbligazione: posizione di pretesa (soggetto attivo)/posizione di dovere (soggetto passivo) e pericolosità sociale).

Si tratta di procedimenti penali in cui si procede a valutazioni comportamentali, con l’obbligo di visite psichiatriche per valutarne la capacità d’intendere e volere, con condanne penali per lesione all’onore e al decoro professionale ed esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta. (vedi pericolosità sociale)

Il professionista vieta il diritto di comunicare tramite scritti: mezzo necessario per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni e falsamente ritenuto reato dal professionista e dal magistrato

Si tratta di condannare penalmente il comportamento del cliente, che nel rapporto con il professionista invia per scritto: i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni, impone per scritto di non discostarsi dalle facoltà conferitegli e dalle istruzioni ricevute, valuta e accerta i danni causati, chiede per scritto di ripristinare ciò che ha causato, chiede il risarcimento dei danni cagionati con il proprio operato, si oppone per scritto alla richiesta di corrispondere il compenso per le prestazioni svolte…ecc.

Il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) nega l’esercizio di un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico al titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo: posizione di pretesa e d’interesse)

Si tratta di un abuso intenzionale, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico (professionista: soggetto obbligato - posizione di dovere), sottopone a procedimenti penali il proprio cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d’interesse), allo scopo di condannarne il comportamento non conforme alle proprie pretese e ai propri interessi.

Tutto ciò accade, in quanto il soggetto passivo (professionista: posizione di dovere) si arroga la posizione di pretesa e la potestà di agire attribuita al soggetto attivo (cliente: posizione di pretesa e d’interesse), allo scopo di pretendere la tutela giuridica dei propri interessi ed esonerarsi dagli obblighi e dai doveri inerenti la professione e il servizio (vedi: rapporto giuridico di obbligazione: posizione di pretesa (soggetto attivo)/posizione di dovere (soggetto passivo) e pericolosità sociale).

Sistema in uso per trasferirsi fraudolentemente ed attribuirsi la titolarità e la disponibilità di beni e denaro del cliente tramite timbri privi di validità giuridica

S’informa che gli Ordini professionali ledano e minacciano le pretese e gli interessi degli utenti del servizio giustizia (soggetto attivo: posizione di pretesa), in quanto costituiscono il mezzo per danneggiarne il patrimonio e la moralità con l’uso degli Organi giudiziari.

Si tratta di un sistema in uso che consente agli iscritti alle categorie professionali di riempire a mano con dei moduli prestampati o dei timbri, in cui vi sono degli spazi vuoti, la somma da imporre al cliente/assistito per l’opera svolta, che permette di eseguire forzosamente la vendita dei beni all’asta, al fine di obbligare a remunerare il compenso per l’opera svolta (vedi: pericolosità sociale).

Il foglio usato al fine di trasferirsi somme di denaro:

1) non dimostra tramite atti giuridicamente validi la qualifica di chi sottoscrive l’atto, indispensabile e fondamentale per riconoscerne la capacità giuridica al compimento di atti a cui attribuire effetti giuridici.

2) Corrisponde ad un foglio firmato in bianco, a causa del sottoscrittore che lascia in bianco degli spazi vuoti per destinarli a essere riempiti a mano. Infatti l’atto non dimostra se viene firmato prima o dopo averlo riempito a mano e il sottoscrittore può aver lasciato a qualsiasi persona non legittimata la facoltà di riempirlo.

3) Omettono di allegare la delibera assembleare redatta e firmata dai Consiglieri dell’Ordine professionale, relativa alla decisione collegiale tecnico – giuridica, per dimostrare la legittimità dei criteri adottati dai deliberanti, per essere un atto produttivo di effetti giuridici.

4) I Consigli degli Ordini professionali attribuiscono ai loro iscritti il potere del libero arbitrio per autocertificare la legittimità dell’opera svolta ed il diritto alla liquidazione del compenso.

Prototipo in uso negli Ordini professionali:

                     CONSIGLIO DELL’ORDINE _________________

A richiesta dell’interessato, si certifica che il Consiglio nella sua adunanza del _________ esaminata la notula, udito il relatore, viste le vigenti tariffe ha espresso il parere che per le prestazioni descritte gli onorari di ________

siano liquidati in ______________________________________________

tassa di parere ________________________________________________

                                                                                           Il Consigliere Segretario

                                                                       ___________________

Sistema in uso per impedire il risarcimento dei danni alle vittime di sinistri stradali che hanno causato lesioni personali con esiti di carattere permanente

Il sistema in uso consiste:

a) nel modificarne la procedura: instaurare una lite tra consulenti medici del sinistrato e dell’assicuratore che contestano le loro valutazioni tecniche e cliniche e la percentuale d’invalidità permanente da loro attribuita;

b) nel sostituire specifiche competenze e funzioni attribuite alla Commissione medica sanitaria, al fine di sostituire la malattia derivante da sinistro stradale con malattie mentali e simulare il reato di fraudolenta richiesta risarcitoria ai danni di assicurazioni.

La procedura sopra descritta è priva di alcun fondamento giuridico, poiché contraria alla procedura di rito imposta dalla norma imperativa del capo III della L.990/69 regolatrice delle condizioni per promuovere giudizio contro l’assicuratore e il responsabile della lesione permanente.

Infatti il danneggiato permanentemente a causa di un sinistro stradale per promuovere giudizio contro l’assicuratore e il responsabile della lesione, deve procedere al rito imposto dal capo III della norma imperativa L.990/69 e soggetta alle condizioni previste dagli artt.18 e 23 e al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile, previsto dall’art.26 della L.990/69.

La condizione imposta dall’art.18, al fine di agire direttamente contro l’assicuratore, è possedere, da parte del danneggiato, la prova che la lesione personale a carattere permanente sia stata causata da sinistro stradale, tramite l’accertamento diagnostico della Commissione medico sanitaria.

Mentre ai fini della valutazione della causa invalidante e la riduzione della capacità lavorativa sulla persona rimasta lesa permanentemente a causa di un sinistro stradale, l’accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale, secondo le norme di procedura per l’accertamento sanitario della causa invalidante, cioè la normativa che regola la materia dell’invalidità civile, coordinata alle condizioni previste negli artt.18, 23 e 26 del capo III della L.990/69 (vedi: pericolosità sociale).

Uso illecito del medico legale e psichiatra (vedi: pericolosità sociale):

a) si sostituiscono alle competenze e alle funzioni della commissione medica sanitaria per attribuire la percentuale d’invalidità permanente, impedendo la liquidazione dei danni alle persone rimaste lese permanentemente a causa di un sinistro stradale, tramite certificazioni prive di alcuna efficacia e validità giuridica in cui accusano i lesionati di fraudolenta richiesta risarcitoria ai danni delle assicurazioni e malattia mentale.

b) Modificano assieme ai prestatori d’opera forense la procedura imposta dal capo III della L.990/69, impedendo la liquidazione dei danni alle persone rimaste lese permanentemente a causa di un sinistro stradale.

c) Le certificazioni sulla percentuale d’invalidità permanente da loro redatte sono usate dai prestatori d’opera forense per calcolarne il compenso per le prestazioni professionali svolte in violazione del capo III della L.990/69, al fine di permettere esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta alle persone rimaste lese permanentemente a causa di un sinistro stradale.

d) Partecipano allo svolgersi di procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia contro gli utenti del servizio giustizia, al sommo scopo di occultare i delitti commessi con l’uso degli Organi giudiziari, assicurandone l’impunità agli autori dei delitti tramite certificazioni sull’incapacità d’intendere e volere.

Sistema in uso per annullare diritti di proprietà tramite frazionamenti di terreni e fabbricati

S’informa gli utenti del servizio giustizia che è in uso da tecnici, notai, costruttori, ecc. frazionare l’area e il suolo di fabbricati, al fine di trasferire ad altri diritti di proprietà o utilizzare l’area per costruire altri fabbricati.

In conseguenza a queste iniziative illecite a scopo speculativo e prive di alcun fondamento giuridico, ottenute tramite disegni di tecnici o mediante atti stipulati da notai, la proprietà diventa illecita e sottoposta a molestie e turbative provocate da altri che vantano inesistenti diritti di godimento. Infatti, il terreno urbanizzato secondo la concessione edilizia concessa dall’organo competente, il piano regolatore vigente nel luogo e un programma di pianificazione di un territorio, non può essere in vario modo diviso, suddiviso o ripartito per essere utilizzato in più volte, tramite atti certificati da tecnici e notai che si attribuiscono il potere di suddividere un terreno in lotti, sostituendosi alle competenze e alle funzioni che la legge attribuisce ad organismi amministrativi.

Inoltre è in uso da parte dei costruttori riservarsi nella compravendita immobiliare la proprietà degli spazi adibiti a parcheggio o modificarne l’uso. Tutto ciò rende illecita la proprietà e nullo l’atto notarile, poiché stipulato in violazione delle norme urbanistiche vigenti.

Al fine di tutelare diritti di proprietà, occorre la ricostruzione nello stato di fatto iniziale, con azioni che permettono di rivendicare, recuperare e ricostruire il diritto di proprietà che ha subito pregiudizio con atti illeciti e nulli. 

Le azioni a difesa della proprietà

“Il diritto di proprietà è spesso oggetto di contestazioni. Per tale ragione, il legislatore ha previsto, in favore del proprietario, delle specifiche azioni di difesa. Tali azioni sono: l’azione di rivendicazione (art.948 c.c.) e l’azione negatoria (art.949 c.c.).”

L’azione di rivendicazione

“Con l’azione di rivendicazione, il proprietario può recuperare la cosa da chiunque la possegga o detenga.

Il proprietario ha l’onere di fornire la prova del suo diritto: se tale prova è raggiunta, il proprietario ha il diritto di recuperare il possesso della cosa, con conseguente condanna dell’altra parte al rilascio del bene.

La prova della proprietà può essere fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni, purchè siano gravi, precise e concordanti.

L’azione, una volta proposta, può essere proseguita anche se chi possedeva o deteneva la cosa l’abbia, dopo la proposizione della domanda, trasferita ad altri.

In tal caso egli è tenuto a recuperarla a proprie spese ovvero, in mancanza, a corrisponderne il valore, oltre a risarcire il danno.

L’azione di rivendicazione è imprescrittibile.”

L’azione negatoria

“Con tale azione, il proprietario può far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

Il rimedio, in altri termini, è azionabile per far cessare eventuali molestie o turbative provocate da altri, nonché per far dichiarare inesistenti i diritti di godimento che altri vantino sulla cosa. E’ salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.”

Pertinenze ed aree di parcheggio

“Quella delle aree di parcheggio è una questione su cui molto si è dibattuto a livello legislativo, dottrinale e giurisprudenziale.

L’art.18 della L.765/67, che ha aggiunto l’art.41 – sexies alla L.1150/42 (c.d. legge urbanistica) ha stabilito che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.

Tale norma venne interpretata dalla Sezioni Unite della Cassazione nel senso che il legislatore avesse voluto qualificare quegli spazi come beni a circolazione limitata caratterizzati da un’intrasferibilità relativa, alienabili cioè solo unitamente all’edificio o ai singoli appartamenti, con la conseguenza che doveva ritenersi affetta da nullità la clausola con cui, nel contratto di vendita di un appartamento, il venditore si riservasse il diritto reale d’uso dello spazio per il parcheggio.

Successivamente l’art.26 della L.28 febbraio 1985, n.47 stabilì esplicitamente che gli spazi a parcheggio costituivano pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 c.c.

La dottrina maggioritaria trasse dalla lettera della norma argomento per criticare il dictum della Cassazione: se, infatti, gli spazi per il parcheggio erano pertinenze immobiliari – come aveva espressamente stabilito la legge – il regime giuridico applicabile doveva essere quello previsto dalle norme del codice civile, con la conseguente validità, ai sensi dell’art.818, comma 2, di una compravendita immobiliare nella quale il costruttore si riservasse la proprietà degli spazi adibiti a parcheggio, vicenda questa che determinava il venir meno del vincolo pertinenziale.

Si era affermato, a sostegno di questa diversa impostazione, che la ratio legis della norma era evidentemente quella di favorire la costruzione di spazi per il parcheggio delle autovetture ma certamente non di vincolare la circolazione di tali spazi a quella degli edifici.

La Cassazione, però, di nuovo a Sezioni Unite, negando qualsiasi portata innovativa all’art.26 della L.47/85, riaffermò con rinnovato vigore il precedente principio, statuendo che l’art.18 poneva un vincolo pubblicistico consistente nella destinazione degli spazi di parcheggio all’uso esclusivo delle persone che stabilmente occupano l’edificio o che abitualmente vi accedono; tale vincolo, ribadiva la Corte, non poteva subire deroga in negozi privati, le cui clausole difformi erano perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa di legge (Cass., S.U., 18 luglio 1989, n.3363).

Successive pronunce hanno confermato questo principio (v. di recente Cass., 28 novembre 2000, n.982) e, in ogni modo, la L.24 marzo 1089, n.122, nell’ampliare la superficie da destinare a parcheggio, ha espressamente sancito la nullità degli atti di cessione con i quali i parcheggi realizzati ai sensi dell’art.9 vengano ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.”

(quanto sopra esposto è tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

L’art.18 - L.765/67

“L’art.18 stabilisce che ogni edificio deve essere provvisto di spazi per il parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione.

La disposizione dell’art.18 trova immediata applicazione e pertanto dal momento dell’entrata in vigore della legge non possono essere rilasciate nuove licenze edilizie per edifici sprovvisti di spazi per parcheggio nella misura stabilita da detto articolo.

In merito a tale disposizione sono necessarie le seguenti precisazioni:

- la norma ha portata generale e si applica a tutti gli edifici, in presenza od in assenza di qualsiasi strumento urbanistico, e perciò anche nell’ambito dei piani di zona;

- la norma stessa non si applica, ovviamente, alle licenze concesse prima dell’entrata in vigore della legge 765, come pure alle volture, alle proroghe ed alle varianti riguardanti dette licenze;

- nella dizione < nuove costruzioni > sono comprese le ricostruzioni, ma non gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le modifiche: ciò in riferimento anche alla espressione usata nel primo comma dell’articolo 10, ai fini del rilascio della licenza edilizia;

- < spazi per parcheggi > debbono intendersi gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra ed all’accesso dei veicoli;

- i parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente; ed anche in aree che non formino parte del lotto, purchè siano asservite all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario;

- la cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita da sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi, con esclusione perciò delle altre parti dell’edificio: scantinati, servizi e cosiddetti < volumi tecnici >”

Programma

Rivendicazione dell'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente

Si tratta di perseguire il recupero del diritto soggettivo illegalmente usurpato da professionisti (soggetti passivi del rapporto giuridico: posizione di dovere), che consiste nella riaffermazione della legittimità di un diritto illegalmente negato, vietato, impedito, trasferito, usurpato, arrogato ed estorto con violenza e minaccia nel modificare in reato e malattia mentale l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente all'utente del servizio giustizia (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).  

Si tratta di procedimenti penali d'ingiuria, diffamazione e calunnia contro gli utenti del servizio giustizia (condanne penali per lesione all'onore, alla dignità e alla reputazione professionale, visite psichiatriche, attribuzioni di malattie mentali), in cui magistrati, consulenti tecnici del magistrato (psichiatra) e Ordini professionali intervengono e interferiscono nel prender parte attiva a determinati interessi come soggetti estranei nell'ambito delimitato dal rapporto giuridico di obbligazione, le cui valutazioni sono prive di validità giuridica per entrare nel merito d'interessi personali, cioè dell'obbligazione dovuta dal professionista, in quanto trattasi dell'esercizio di un diritto spettante esclusivamente al titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo del rapporto giuridico: utente del servizio giustizia).

Tutto ciò causa come effetto di sottoporre l'utente del servizio giustizia al vincolo associativo dei professionisti e alla condizione di assoggettamento che deriva dall'ostacolare/impedire l'esercizio del diritto soggettivo al soggetto attivo del rapporto giuridico (utente del servizio giustizia: titolare di un diritto soggettivo) e nel subire delitti e trasferimenti fraudolenti di denaro, beni e impunità con l'uso degli Organi giudiziari (vedi: pericolosità sociale). 

Rivendicazione della tutela giuridica e dell'obbligazione giuridica 

Si tratta di rivendicare l'obbligazione al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere), quando esegue una prestazione parziale o diversa da quella dovuta, in quanto il professionista (soggetto obbligato: posizione di dovere) non può liberarsi dall'obbligazione se non adempie a favore del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).

S'informa che la valutazione in merito ad interessi personali è di pertinenza diretta e esclusiva del titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo del rapporto giuridico: utente del servizio giustizia) nell'ambito definito del rapporto giuridico di obbligazione, in quanto incide nella sfera interpersonale privata (valutazione spettante al soggetto di diritto corrispondente alla verità oggettiva dei fatti).

Infatti la condizione di soggetto passivo nel rapporto giuridico consiste nell'assumere una obbligazione, cioè nell'essere vincolato giuridicamente ad un comportamento (prestazione del soggetto obbligato) imposto dal soggetto attivo del rapporto giuridico, attinente allo svolgersi di una obbligazione giuridica.

Si tratta di un comportamento (prestazione del professionista: soggetto obbligato), che deve corrispondere all'interesse del creditore (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico), valutabile esclusivamente dal cliente, in quanto il vincolo giuridico sottopone passivamente il professionista ad una linea di condotta imposta dal cliente, cui fa riscontro un diritto soggettivo del cliente, come soggetto di diritto a cui spetta la valutazione d'interessi personali.

La valutazione d'interessi riservati e pertinenti al soggetto attivo del rapporto giuridico consiste nell'effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento del soggetto obbligato (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all'interesse concordato dal cliente e alla rispettiva valutazione economica, in quanto nel rapporto giuridico di obbligazione, il soggetto attivo del rapporto giuridico ha diritto ad una determinata prestazione e, in difetto, a una congrua soddisfazione patrimoniale da parte di uno o più soggetti passivi del rapporto giuridico che hanno l'obbligo giuridico di fornire quella prestazione. 

Si tratta dell'esercizio di un diritto soggettivo richiedere l'intervento diretto di organismi al fine di esercitare una funzione protettiva dei propri interessi lesi dal soggetto passivo del rapporto giuridico (tutela giuridica degli interessi personali), cioè della facoltà tutelata dalla legge di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi (diritto soggettivo), che consiste nel potere legittimo di fare, far valere, esigere, impedire, rivendicare danni...ecc. nei confronti del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere).  

Programma di servizi

- formare gruppi di utenti del servizio giustizia che hanno ricevuto dal professionista una prestazione parziale o diversa da quella dovuta, al fine di organizzare azioni volte a rivendicare l'obbligazione dovuta e la risarcibilità dei danni per quanto fornito/prodotto a fronte di un  corrispettivo (lesione degli interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico); 

- organizzare azioni volte ad impedire la forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva dall'ostacolare/impedire l'esercizio del diritto soggettivo all'utente del servizio giustizia;

- organizzare servizi di diffusione che informano l'opinione pubblica sull'uso degli Organi giudiziari per fornire/produrre delitti, cioè per sostituire prestazioni professionali con delitti contro il patrimonio e la moralità degli utenti del servizio giustizia;

- organizzare azioni volte alla risarcibilità dei danni per i delitti compiuti in nome e per conto del popolo italiano, cioè commissionati dal popolo italiano. Si tratta del pregiudizio che deriva dall'uso che il professionista indebitamente fa del nome e dell'immagine del popolo italiano; 

- organizzare azioni volte alla risarcibilità dei danni per i delitti compiuti in nome e per conto del mandante, cioè commissionati dall'utente del servizio giustizia, in quanto ha rilasciato il mandato e la procura al professionista per ricevere delitti contro se stesso. Si tratta di danni che derivano dai delitti subiti e per l'uso che il professionista fa del nome e dell'immagine dell'utente del servizio giustizia;

- organizzare azioni volte al subingresso del cliente (creditore) nei diritti del professionista (debitore), in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, in tutto e in parte, della prestazione che ha per oggetto una cosa determinata, quindi il cliente (creditore) può esigere dal professionista (debitore) la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento ( lesione di un bene - interesse pregiudicato).