Movimento dei paladini della giustizia contro il fenomeno della legge del nome e della forza 

Programma e obiettivi delle vittime della legge del nome e della forza

S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’obbligazione è un vincolo di diritto in base al quale il professionista è costretto ad eseguire una prestazione al cliente, in conformità delle leggi, del contratto stabilito e degl'interessi del creditore (cliente).

Ne risulta il dovere del debitore (professionista) verso il creditore (cliente) di eseguire la prestazione (obbligazione) e una garanzia in favore del creditore (cliente), per la quale questi può ricavare l’equivalente della prestazione a lui dovuta espropriando i beni del debitore (professionista).

S’informa gli utenti del servizio giustizia che le obbligazioni vanno adempiute dal debitore (professionista) con la diligenza del buon padre di famiglia e possono essere anche adempiute da un terzo, se il creditore (cliente) non ha interesse a che il debitore (professionista) non esegua personalmente la prestazione.

In caso di inadempimento anche parziale il debitore (professionista) è tenuto al risarcimento dei danni se non prova che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione sono stati determinati da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.

Il creditore (cliente) ha un diritto su tutti i beni del debitore (professionista) presenti e futuri, ne deriva:

- l’azione surrogatoria: per cui il creditore (cliente) può sostituirsi al debitore (professionista) nel difendere i suoi interessi. Si tratta della facoltà attribuita al creditore (cliente) di subentrare al proprio debitore (professionista) nell’esercizio di diritti verso terzi.

- l’azione revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini.

A tal fine si rende necessario formare un movimento a tutela degl’interessi collettivi che persegue scopi comuni:

- organizzare la rivendicazione dell’esercizio di un diritto soggettivo e la tutela giuridica degl’interessi lesi dal professionista;

- organizzare azioni revocatorie per ottenere l’annullamento di atti compiuti dal professionista a danno del cliente;

- organizzare azioni di rivendicazione a tutela dei diritti di proprietà (vedi: fenomenologia comportamentale);

- organizzare la rivendicazione dei danni e il recupero dei compensi illegittimamente attribuiti, trasferiti ed imposti dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

- organizzare di rivendicare l’applicazione della legge penale nei confronti del professionista impedita dagli Ordini professionali e dai magistrati nell’attribuire al professionista la situazione giuridica attiva anziché la passiva;

- organizzare la rivendicazione della punibilità a magistrati, notai, professionisti, ecc.;

- organizzare la rivendicazione di visite psichiatriche a magistrati, notai, professionisti, ecc.;

- organizzare il riconoscimento e la rivendicazione dei danni alla salute derivanti da vessazioni e dal mobbing nei Tribunali subiti dagli utenti del servizio giustizia.

Organizzare l’unione degli utenti/vittime del servizio giustizia

S’informa gli utenti del servizio giustizia della necessità di formare ed organizzare i seguenti movimenti:

- organizzare un movimento contro le vessazioni e il mobbing nei Tribunali;

- organizzare un movimento degli utenti del servizio giustizia per la tutela degl’interessi lesi da magistrati, notai, professionisti, Ordini professionali, ecc.;

- organizzare una commissione degli utenti del servizio giustizia che stabilisce le regole comportamentali da imporre ai professionisti, che valuta i compensi delle prestazioni svolte, che valuta la corrispondenza della prestazione svolta con l’obbligazione contratta dal professionista, ecc.;

- organizzare servizi di diffusione sull’uso degli Organi giudiziari per promuovere cause infondate con l’intento specifico di speculare sul patrimonio degli utenti del servizio giustizia;

- organizzare un movimento di giornalisti che svolgono indagini e ricerche commissionate dagli utenti del servizio giustizia;

- organizzare un movimento di giornalisti che diffondono le indagini e le ricerche svolte su ciò che accade realmente nei vari uffici giudiziari ai danni degli utenti del servizio giustizia. 

Riappropriarsi della posizione di pretesa e d’interesse arrogata e usurpata dal professionista

S’informa gli utenti del servizio giustizia che per liberarsi dal vincolo associativo dei professionisti che soggiogano i propri clienti nell’obbligarli a rispettare, realizzare e soddisfare le proprie pretese e i propri interessi, si rende necessario riappropriarsi della posizione di pretesa e d’interesse arrogata e usurpata dal professionista:

a) rivolgersi ad organismi, in quanto strumenti di tutela, al fine di pretendere interventi autorevoli tramite l’esercizio di una funzione protettiva degl’interessi lesi dal professionista.

Infatti la magistratura sostiene il sistema instaurato dai professionisti nell’attribuirsi illegittimamente la situazione giuridica attiva e non la passiva anziché combattere il vincolo associativo formatosi;

b) rivendicare il diritto di giudicare i propri interessi lesi dal professionista e impedirne l’esame giurisdizionale a soggetti estranei (magistrati e ordini professionali) che si sostituiscono al soggetto di diritto, in quanto la valutazione degl’interessi personali non ha carattere giurisdizionale.

Infatti gli organismi non sono competenti nell’esercitare una funzione di controllo e di giudizio nel prendere decisioni giurisdizionali a carattere obbligatorio, in quanto costituisce un ingerenza indebita e illegittima nell’arrogarsi il diritto di giudicare e sindacare interessi privati altrui;

c) su istanza della vittima richiedere d’invalidare ogni atto compiuto dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente ed ogni valutazione operata da soggetti estranei, inerente l’obbligazione giuridica contratta dal professionista nei confronti del cliente, al fine di riformare il giudicato formatosi.

Infatti il cliente non è soggetto ad essere sindacato con azioni di controllo, di giudizio o d’ingerenza nei propri interessi personali, per l’impossibilità d’interventi da parte di magistrati e ordini professionali, in quanto estranei a qualsiasi possibilità d’interpretare e manifestare un giudizio inerente all’obbligazione giuridica, per mancanza di conoscenza del fatto di pertinenza diretta ed esclusiva del cliente;     

d) richiedere l’applicazione della legge penale nei confronti dei Consigli degli Ordini professionali per aver attribuito ai membri iscritti agli albi i diritti e i poteri spettanti alla situazione giuridica attiva anziché i doveri e gli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva;     

e) richiedere l’applicazione della legge penale nei confronti dei membri iscritti agli albi che si attribuiscono i diritti e i poteri spettanti alla situazione giuridica attiva anziché i doveri e gli obblighi spettanti alla situazione giudica passiva, al fine di soggiogare i propri clienti alle proprie pretese e ai propri interessi;

f) richiesta d’intervento del pubblico ministero per ragioni di pubblico interesse nelle cause promosse dal professionista privo della potestà d’agire nei confronti del cliente, ai sensi dell’art.70 del cpc.;

g) azioni di recupero del compenso attribuito e trasferito al professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

h) azioni di recupero del bene trasferito forzosamente su richiesta del professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente.  

Si tratta di richiedere d’invalidare la procedura viziata, tenuto conto dell’inesistenza del diritto per cui è stata promossa l’esecuzione forzata, a causa della mancanza della potestà d’agire del professionista nei confronti del cliente che produce la nullità della procedura per i vizi rilevabili d’ufficio; 

i) richiedere la retroattività della legge penale nei confronti di professionisti ed Ordini professionali per essersi attribuiti ed aver esercitato in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;  

l) azioni per riformare il giudicato formatosi, nei casi in cui gli organismi si sono sostituiti al cliente nel giudicare gl’interessi personali lesi, al fine di richiedere l’applicazione della legge civile e penale nei confronti del professionista;

m) richiedere la retroattività della legge civile e penale nei confronti del professionista per aver promosso ricorso in Europa, al fine di liberarsi dall’obbligazione giuridica ed esonerarsi da ogni responsabilità nel condannare i giudici e lo Stato per aver leso i diritti al proprio cliente. 

Infatti nel rapporto giuridico di obbligazione spetta al professionista risarcire il cliente per aver leso e pregiudicato i diritti e gl’interessi tutelati dall’ordinamento giuridico;

n) rivendicare l’obbligazione giuridica contratta dal professionista nei confronti del cliente, inadempiuta, inadempibile e inattuabile rispetto a quanto era stato imposto, in quanto esclude la possibilità di esser tradotto in realtà conformemente a quanto è dovuto o voluto;

o) rivendicare l’obbligazione giuridica contratta dal professionista nei confronti del cliente, inadempiuta per parziale o totale inosservanza o per mancata esecuzione di quanto formi oggetto di un obbligazione, per negligenza nell’adempimento dei propri doveri e obblighi giuridici.

Rivendicare il diritto legittimo di valutare l’obbligazione giuridica

A tal fine occorre che l’utente del servizio giustizia rivendichi il diritto legittimo di valutare i propri interessi lesi dal professionista:

a) il diritto di effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento prestato dal professionista (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all’interesse concordato dal cliente;

b) il diritto di valutare la corrispondenza della prestazione svolta con l’obbligazione contratta nel rapporto giuridico di obbligazione;

c) il diritto di valutare se il professionista ha prestato la sua opera a favore del cliente;

d) il diritto di valutare il compenso per l’opera svolta in relazione al risultato utile derivato al cliente;

e) il diritto d’imporre al professionista un determinato comportamento nei casi in cui non agisce in conformità dell’impegno contrattuale assunto nei confronti del cliente (obbligazione giuridica); 

f) il diritto di ammonire determinati comportamenti inerenti ad ottenere la tutela dei propri interessi e l’adempimento dell’obbligazione giuridica;

g) il diritto d’imporre regole comportamentali al professionista se lede e minaccia i propri interessi e se persegue interessi che configgono con quelli dei propri clienti;

h) il diritto di contestare se la prestazione non corrisponde all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente;

i) il diritto di pretendere che il professionista si astenga da ledere e minacciare i propri interessi tutelati giuridicamente;

l) il diritto di pretendere che il professionista si astenga dal perseguire interessi che configgono con quelli dei propri clienti;

m) il diritto di rifiutare un adempimento parziale e una prestazione diversa da quella dovuta;

n) il diritto di pretendere che il professionista si astenga dall’esercitare privo dei necessari poteri;

o) il diritto di valutare i propri interessi lesi al fine di richiedere l’applicazione della legge penale nei confronti del professionista;

p) il diritto di valutare i propri interessi lesi al fine di rivendicare la risarcibilità dei danni per ogni conseguenza dannosa e pericolosa cagionata dall’operato svolto dal professionista;

q) il diritto di rivendicare la risarcibilità dei danni per la prestazione non corrispondente all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente;

r) il diritto di rivendicare la risarcibilità dei danni nei confronti del professionista per un adempimento parziale e una prestazione diversa da quella dovuta;

s) il diritto d’invalidare gli atti compiuti dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

t) il diritto di rivendicare la risarcibilità per ogni atto compiuto dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

u) il diritto di rivendicare la restituzione d’indebiti illegittimamente trasferiti in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente.

Sondaggio opinione pubblica

Per quali motivi i magistrati permettono l’esercizio di un diritto soggettivo al professionista per impedirlo all’utente del servizio giustizia:

a) per incapacità mentale, inadempienza, negligenza o personalità malata che permette la rovina patrimoniale e morale all’utente del servizio giustizia;

b) per permettere trasferimenti e attribuzioni di denaro e beni con l’uso degli Organi giudiziari e per impedire la risarcibilità dei danni per ogni delitto commesso all’utente del servizio giustizia;

c) per impedire che i professionisti siano radiati e arrestati come persone socialmente pericolose che vivono di proventi di attività delittuose e che sono dediti alla commissione di delitti che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale, la sicurezza, il patrimonio, ecc. del cliente;

d) per usare il sistema giudiziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite conseguiti con l’uso degli Organi giudiziari;

e) perché i magistrati nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni esonerano se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica;  

f) perché i magistrati possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede;

g) per impedire di diffondere all’opinione pubblica ciò che realmente accade nei vari uffici giudiziari e le cause reali che provocano le disfunzioni del servizio giustizia.

Richieste delle vittime del servizio giustizia

S’informa che possono contattarci prestatori d’opera forense disposti a promuovere le seguenti azioni:

- revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini;

- rivendicazione: a tutela dei diritti di proprietà (vedi: fenomenologia comportamentale).