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Rapporto giuridico di obbligazione: posizione di pretesa (soggetto attivo)/posizione di dovere (soggetto passivo) |
S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’ordinamento giuridico impone al cliente e al professionista una determinata condotta nei loro reciproci rapporti. Tali regole di condotta sono disciplinate dal diritto privato, che costituisce il complesso di norme che regolano il rapporto giuridico di obbligazione tra il cliente e il professionista. L’insieme di regole di comportamento hanno per contenuto una serie di obblighi (per il professionista) e di correlativi diritti (per il cliente). Si tratta di regole giuridiche, in quanto presentano i caratteri dell’obbligatorietà (per il professionista), la cui osservanza si impone obbligatoriamente e alla cui violazione (da parte del professionista) è imposta l’irrogazione di una sanzione, anche relativa al risarcimento, alle restituzioni, alla riparazione, rivolte ad ottenere un equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza spontanea alla norma. Il diritto si manifesta sotto due differenti profili: 1)“il
diritto oggettivo: come
l’insieme delle regole che disciplinano in astratto la condotta degli
individui. 2)
Il diritto soggettivo:
come potere di agire che viene riconosciuto in concreto ad un soggetto
per soddisfare un proprio diritto.” Come astrattezza s’intende:“la norma non prende mai in considerazione un singolo caso particolare, ma prevede una situazione – tipo generale ed astratta cui possono ricondursi tutti i casi concreti possibili: tale situazione – tipo prende il nome di fattispecie.” Quindi “il
diritto è l’insieme astratto di normative, stabilite non per insegnare
verità teoriche, ma per guidare le persone (giudici e privati) a
comportarsi in un certo modo. Dalla conoscenza
delle norme astratte, in un dato tempo e luogo (diritto oggettivo), si può
comprendere il diritto in azione: cioè si possono interpretare gli atti
ed i comportamenti sociali che in ossequio a quel diritto si compiono e
che sono consentiti ai singoli (diritto soggettivo).” IL
SISTEMA DEL DIRITTO PRIVATO: IL CODICE CIVILE Soggetti attivi e passivi e le fonti del rapporto giuridico di obbligazione “L’obbligazione
è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (professionista
– debitore) è tenuto ad una prestazione economicamente valutabile al
fine di soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un altro
soggetto (cliente – creditore). Il rapporto
obbligatorio è una relazione tra due soggetti (cliente e professionista),
uno dei quali (soggetto passivo: professionista) deve adempiere una
prestazione o tenere un determinato comportamento nei confronti
dell’altro (soggetto attivo: cliente), che ha diritto di esigere la
prestazione. Caratteristica
essenziale di tale rapporto è che – a differenza dei diritti reali, che
si connotano per la loro assolutezza – il creditore (cliente) può far
valere il suo diritto soltanto nei confronti del debitore
(professionista), il quale, da canto suo, può liberarsi solo adempiendo a
favore del primo.” Prestazione come comportamento del soggetto passivo: (professionista) “Il rapporto
obbligatorio ha per contenuto una prestazione, ossia un comportamento (del
professionista), che – recita l’art.1174 – deve essere suscettibile
di valutazione economica e corrispondere ad un interesse, anche non
patrimoniale, del creditore (cliente). Il requisito
della patrimonialità vale a distinguere l’obbligazione dagli obblighi
non giuridici: da un lato, infatti, è stato autorevolmente osservato che
esso deriverebbe dalla correlazione tra prestazione e risarcimento del
danno in caso d’inadempimento, in guisa che dalla necessaria
patrimonialità del danno discenderebbe l’altrettanto necessaria
patrimonialità della prestazione; dall’altro che il requisito in
questione dimostrerebbe l’intenzione delle parti di assoggettare il
vincolo alle regole del diritto e, tra queste, in particolare, a quella
che pone a carico della parte inadempiente (professionista) l’obbligo di
risarcire i danni. Il comportamento
che il debitore (professionista) deve tenere in funzione della
realizzazione del diritto del creditore (cliente) può consistere in un
fare..., un non fare..., un dare...etc. In ogni caso,
accanto alla prestazione principale, che rappresenta il nucleo essenziale
del rapporto obbligatorio, s’individuano doveri di reciproca
informazione, protezione, e cooperazione, con funzione complementare. Il
carattere di necessaria patrimonialità della prestazione non implica che
il comportamento del debitore (professionista) debba essere
necessariamente rivolto a soddisfare un interesse patrimoniale del
creditore (cliente), come emerge dalla normativa del codice civile,
secondo cui la prestazione deve corrispondere a un interesse, anche non
patrimoniale, del creditore (cliente).” (tratto da Elementi
di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore) Diritto privato e le situazioni giuridiche soggettive L’ordinamento giuridico si divide in due principali settori: diritto pubblico e privato. Il diritto privato regola ogni relazione interpersonale, cioè i rapporti reciproci tra gli individui, in campo personale, familiare e patrimoniale (rapporto giuridico). Si tratta di rapporti giuridici caratterizzati da una posizione di diritto – dovere. Rapporto giuridico di obbligazione Il rapporto giuridico è ogni
relazione interpersonale regolata dal diritto: “è la
relazione fra il titolare di una pretesa o di un interesse giuridicamente
protetto (soggetto attivo del rapporto: cliente) e chi è tenuto a
realizzare o a rispettare quella pretesa o quell’interesse (soggetto
passivo del rapporto: professionista)” Situazioni giuridiche soggettive: attive e passive La situazione soggettiva indica la posizione di pretesa (del cliente) e di dovere (del professionista) di cui ciascun soggetto dell’ordinamento è titolare. Situazioni soggettive attive: (cliente) a) il diritto soggettivo; b) la potestà; c) l’aspettativa; d) l’interesse legittimo. Posizioni soggettive passive: (professionista) a) l’obbligo; b) la soggezione; c) l’onere. Situazioni soggettive attive: il diritto soggettivo (cliente) “Il diritto
oggettivo conferisce ai soggetti cui si rivolge particolari situazioni di
vantaggio (cliente) o di svantaggio (professionista) (situazioni
soggettive attive o passive), che assumono, a loro volta, una differente
gamma di sfumature: diritti soggettivi, obblighi, potestà, soggezione,
oneri etc.” Diritto soggettivo “Il diritto
soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio
interesse, protetto dall’ordinamento giuridico. Esso rappresenta la
maggiore protezione che l’ordinamento attribuisce agli interessi dei
singoli. Gli aspetti fondamentali del diritto soggettivo sono: a)
il diritto soggettivo rappresenta un potere della volontà, che si
può manifestare come una pretesa (del cliente) a che altri (soggetto
passivo di un rapporto giuridico – professionista) si comporti in un
modo determinato; b)
si definisce il diritto soggettivo come un interesse giuridicamente
tutelato; l’essenza del diritto soggettivo va ravvisato in un interesse,
per il soddisfacimento del quale l’ordinamento riconosce al soggetto
(cliente) la titolarità del diritto.” Il diritto soggettivo presenta i seguenti caratteri: a)“ha come
contenuto facoltà, pretese e poteri di varia natura. Si sostanzia
soprattutto in una pretesa (del cliente) ad un determinato comportamento
da parte del soggetto obbligato (professionista), perché l’interesse
del titolare (cliente) si realizza appunto mediante tale comportamento. b)
È una posizione di vantaggio attribuita e tutelata
dall’ordinamento giuridico per permettere a chi ne abbia la titolarità
(cliente) di soddisfare un proprio interesse. Tale posizione implica il
potere di agire per il soddisfacimento di una determinata utilità.” Una delle principali distinzioni in tema di diritti soggettivi è quella tra: 1) diritti assoluti; 2) diritti relativi. Diritti assoluti “I diritti
assoluti hanno per contenuto una pretesa (del cliente) che può essere
fatta valere nei confronti (del professionista), il quale deve astenersi
dal tenere comportamenti che ledano o minaccino quella pretesa. Sono diritti
assoluti, oltre ai diritti reali (che ne costituiscono la
categoria più importante dal punto di vista economico), quello
alla vita, all’integrità fisica, all’onore.” “La categoria
dei diritti assoluti comprende: i diritti reali, i diritti della
personalità, i diritti su beni immateriali, i diritti di
monopolio.” Diritti relativi “I diritti
relativi sono quelli che attribuiscono al titolare (cliente) un potere
azionabile solo verso una o più persone determinate (professionista), a
carico delle quali sussiste un obbligo di dare, fare o non fare qualcosa
(es.: adempiere all’obbligazione…).” Diritti di obbligazione (diritti relativi) “I diritti di
obbligazione sono diritti relativi e pertanto attribuiscono al loro
titolare (cliente) un potere che può farsi valere solo verso una o più
persone determinate (professionista), di cui si richiede un particolare
comportamento (c.d. prestazione). Si ha, in questo
caso, un soggetto passivo determinato (professionista), tenuto ad una
determinata condotta nei confronti del titolare del diritto (cliente), il
quale ha bisogno della cooperazione dello stesso soggetto passivo
(professionista) per realizzare il proprio interesse.” “Mentre il
diritto assoluto si caratterizza per la relazione diretta tra un soggetto
ed un bene, il diritto relativo necessita della cooperazione di un terzo
(professionista), cosicché si crea un rapporto giuridico fra due
soggetti: il creditore (cliente) ed il debitore (professionista).” Potestà “La potestà è
il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse che non è
proprio di chi agisce (professionista),bensì di un altro soggetto
(cliente).” “La potestà
rappresenta un potere attribuito (dal cliente) ad un soggetto
(professionista) per la realizzazione di interessi che non fanno capo
direttamente a lui: come esempio di tale la posizione soggettiva è il
potere del rappresentante (professionista), che può agire e compiere atti
giuridici in nome e per conto non proprio ma del soggetto (cliente) che
egli rappresenta. La natura di tale
posizione soggettiva comporta che colui (professionista) che ne è
investito non è libero come il titolare di un diritto soggettivo
(cliente), ma è vincolato alla tutela degli interessi (del cliente) per
cui la potestà gli è attribuita.” Situazioni soggettive passive: l’obbligo (del professionista) “Si definisce obbligo
il dovere (del professionista) di tenere un comportamento di
contenuto specifico che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione
di un interesse particolare facente capo ad un determinato soggetto
(cliente). Tale dovere (del
professionista) è dunque correlato ad un diritto soggettivo altrui (cliente), nell’ambito di un rapporto giuridico. Il comportamento
in cui si sostanzia può consistere in un dare (es.: indennizzare dei
danni subiti), un fare (es.: eseguire…), o un non fare (es.: astenersi
da…). Dovere di astensione Consiste nella
situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare l’esplicazione
di una situazione di supremazia altrui. Trattasi di un
dovere di osservanza, ed il rapporto giuridico concreto è soltanto
eventuale verso chiunque si opponga all’esercizio di detta supremazia
(es.: la situazione di chi deve rispettare l’altri diritto di proprietà
o un diritto assoluto altrui). Onere Si tratta del
sacrificio di un interesse proprio, imposto ad un soggetto affinché possa
ottenere o conservare un vantaggio giuridico. La legge condiziona, il soddisfacimento di un interesse del singolo ad un suo comportamento affinché un soggetto possa ottenere la tutela dei propri diritti rispetto ad altri soggetti. Soggezione Consiste nella
sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio
dell’altrui diritto senza potere in alcun modo sottrarvisi.” (quanto sopra esposto è tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore e da Istituzioni di diritto privato – diritto civile – edizioni giuridiche Simone) IL REGIME CORPORATIVO CONTRASTA CON L'ORDINAMENTO GIURIDICO Il regime corporativo impedisce l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente ai titolari di un diritto soggettivo e inverte la posizione di pretesa del soggetto attivo con la posizione di dovere del soggetto passivo S’informa gli utenti del servizio giustizia (soggetti attivi del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse) che il sistema giudiziario non garantisce ai titolari di un diritto soggettivo (utenti del servizio giustizia) l’esplicazione dei poteri di cui il diritto consta. Si tratta del regime corporativo degli Ordini professionali, la tassazione delle notule, le denunce e i procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia che impediscono l’esercizio di un diritto soggettivo ai soggetti attivi del rapporto giuridico (titolari di un diritto soggettivo: posizione di pretesa e d'interesse) (vedi pericolosità sociale). Tutto ciò causa come conseguenza d’invertire il diritto soggettivo attribuito ai soggetti attivi (clienti) con gli obblighi e i doveri spettanti ai soggetti passivi (professionisti). Ne deriva, per il cliente, una condizione di assoggettamento al vincolo associativo dei professionisti, finalizzato: a commettere delitti impunibili, a trasferirsi fraudolentemente il denaro e i beni dei clienti, a impedire ed ostacolare l’amministrazione della giustizia, a usare il sistema giudiziario per conseguire fini non conformi a giustizia e a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite...ecc. (vedi pericolosità sociale e manipolazione della giustizia) Programma Rivendicare la tutela giuridica e l’esercizio di un diritto tutelato giuridicamente S’informa che le vittime del servizio giustizia (soggetti attivi del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse) hanno in programma di rivendicare l’esercizio di un diritto soggettivo, al fine di stendere in forma essenziale un resoconto per fornire la prova di quanto prodotto dal professionista a fronte di un corrispettivo e quantificarne il danno per gli effetti e i pregiudizi subiti. A tal fine è in programma un servizio d’indagini per permettere alle vittime del servizio giustizia di stendere in forma essenziale un resoconto per fornire la prova del fatto storico dell’inadempimento e quantificarne il danno subito.
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