Pericolosità sociale nell'uso degli Organi giudiziari per conseguire fini non conformi a giustizia 

S’informa gli utenti del servizio giustizia della pericolosità del servizio, in quanto è possibile eseguire ed occultare delitti con l’uso del sistema giudiziario.

Infatti il servizio giustizia non assicura la tutela del patrimonio e la moralità al cittadino che vi si rivolge, in quanto il sistema giudiziario permette agli operatori del servizio giustizia quanto segue:

1)   permette di manipolare le sentenze civili e penali tramite le loro certificazioni e di usare gli organi giudiziari non per lo scopo per cui sono stati istituiti.

2)   Permette di usare gli organi giudiziari per compiere delitti ed ottenerne il prezzo, il prodotto, il profitto e l’impunità.

3)   Permette di usare gli organi giudiziari a scopo di lucro ed eseguire forzosamente la vendita dei beni di proprietà del proprio cliente con il sistema in uso negli Ordini professionali.

4)   Permette di usare gli organi giudiziari per procedere penalmente contro il proprio cliente per danneggiarne il patrimonio e la moralità.

La pericolosità sociale consiste non solo nella possibilità di manipolare la giustizia e compiere atti nulli, privi di efficacia e validità giuridica, ma perché i danni cagionati e i delitti compiuti con l’uso del sistema giudiziario non possono essere puniti e risarciti.

Il motivo non è solo la mancanza del potere giurisdizionale per indagare  e giudicare gli atti che appartengono ad altro organo giudicante, ma anche per l’interesse personale di chi è cointeressato e coinvolto a subirne le stesse conseguenze, costituendo un pericolo per il patrimonio e moralità del cittadino che si rivolge al servizio giustizia.

Per i motivi sopra esposti s’informa gli utenti del servizio giustizia della pericolosità del servizio:

1)     condiziona e costringe a sopportare le conseguenze dannose e pericolose dell’operato svolto dal prestatore d’opera, tanto da non poter essere considerato esercizio di pubblica necessità, ma un servizio che minaccia il patrimonio e la moralità.

2)     Costituisce il mezzo per trasferire ed attribuire illegittimamente: denaro, beni, reati, illeciti, abusi, responsabilità, diritti, danni, impunità…ecc.

3)     Costituisce un pericolo per il patrimonio e la moralità dei cittadini e delle attività economiche.

4)     Permette di eseguire ed occultare delitti e conseguirne il prezzo, il prodotto, il profitto e l’impunità.

5)     Obbliga a pagare il compenso dei delitti commessi.

6)     Sono servizi che impediscono al cittadino il diritto al risarcimento dei danni subiti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto e imposto in violazione di legge e di ottenere il risarcimento anche da chi deve rispondere per i fatti da loro commessi.

7)      Sono servizi in cui i magistrati hanno l’interesse personale a non far conoscere all’opinione pubblica ciò che accade realmente presso gli uffici giudiziari per il motivo che possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dall’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi gli uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti ad altra sede.

Si tratta di usare mezzi come gli organi giudiziari per coartare e conseguire fini non conformi a giustizia.

Tutto ciò va desunto dal fine cui sono diretti gli atti, anche se esteriormente rivestono la forma di atti giuridicamente legali.

In sintesi avvocati, consulenti, notai, magistrati…ecc. possono usare gli strumenti giuridici messi a loro disposizione per fini diversi rispetto a quelli per cui devono essere predisposti, in quanto il mezzo a loro disposizione configura situazioni in cui hanno concretamente la capacità di determinare e conseguire altri fini non conformi a giustizia.

Pericolosità sociale degli Ordini professionali e del regime corporativo

S’informa gli utenti del servizio giustizia della pericolosità del servizio svolto dagli Ordini professionali, in quanto costituisce il mezzo per danneggiare patrimonialmente e moralmente il cittadino con l’uso del sistema giudiziario, per i seguenti motivi:

A)    permette ai propri iscritti di utilizzare condizioni generali di contratto (mandato) con la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti che non consentono di disciplinare il rapporto che intercorre tra il prestatore d’opera e il cliente che ha per oggetto la prestazione di servizi, determinando a carico del cliente un significato squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

B)    Per il sistema in uso che consente agli iscritti agli albi professionali di riempire a mano con dei moduli prestampati o dei timbri in cui sono stati lasciati degli spazi vuoti, la somma da imporre all’assistito per l’opera svolta, che permette abusi contro il proprio cliente, con riferimento ad esecuzioni forzose di beni in vendita d’asta per recuperare il compenso dell’opera svolta.

C)    Permette ai propri iscritti di recarsi da un giudice privo di capacità giuridica per compiere atti a cui attribuire effetti giuridici, in quanto devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al fine di promuovere esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta dei propri clienti tramite il parere degli Ordini professionali.

Il foglio usato al fine di trasferirsi somme di denaro:

1) non dimostra tramite atti giuridicamente validi la qualifica di chi sottoscrive l’atto, indispensabile  e fondamentale per riconoscerne la capacità giuridica al compimento di atti a cui attribuire effetti giuridici.

2) Corrisponde ad un foglio firmato in bianco, a causa del sottoscrittore che lascia in bianco degli spazi vuoti per destinarli a essere riempiti a mano. Infatti l’atto non dimostra se viene firmato prima o dopo averlo riempito a mano e il sottoscrittore può aver lasciato a qualsiasi persona non legittimata la facoltà di riempirlo.

3) Omettono di allegare la delibera assembleare redatta e firmata dai Consiglieri dell’Ordine professionale, relativa alla decisione collegiale tecnico – giuridica, per dimostrare la legittimità dei criteri adottati dai deliberanti, per essere un atto produttivo di effetti giuridici.

4) I Consigli degli Ordini professionali attribuiscono ai loro iscritti il potere del libero arbitrio per autocertificare la legittimità dell’opera svolta ed il diritto alla liquidazione del compenso.

Prototipo in uso negli Ordini professionali:

                     CONSIGLIO DELL’ORDINE _________________

A richiesta dell’interessato, si certifica che il Consiglio nella sua adunanza del _________ esaminata la notula, udito il relatore, viste le vigenti tariffe ha espresso il parere che per le prestazioni descritte gli onorari di________

siano liquidati in ______________________________________________

tassa di parere ________________________________________________

                                                                           Il Consigliere Segretario

                                                                           ___________________

Inoltre occorre precisare quanto segue:

1) è condotto ad effetto da un giudice privo di capacità giuridica per compiere atti a cui attribuire effetti giuridici, in quanto devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2) La procedura impedisce di opporsi dall’obbligo di remunerare un servizio che ha recato danno e ha fornito delitti, in quanto nei procedimenti d’ingiunzione i giudici sono competenti solo per valore e devono attenersi alla somma ingiunta salvo la correzione di errori materiali.

3) Il sistema tariffario non definisce in modo certo, trasparente e basato su criteri definiti se l’operato svolto dal professionista è conforme all’Ordinamento giuridico e alle condizioni sancite dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.46 emessa l’8 marzo 1957.

D)   Hanno il libero arbitrio per regolamentare senza alcun criterio stabilito per la sua autenticazione e per la sua efficacia giuridica il parere inerente alla tassazione delle notule in favore dei loro iscritti, allo scopo d’imporre il pagamento di attività professionali che arrecano danno e forniscono delitti al proprio assistito, in quanto l’ordinamento ha attribuito agli Ordini professionali di regolamentare quanto segue:

1)   i criteri che rendono efficace giuridicamente la tassazione delle notule espressa dai Consigli degli Ordini professionali, il cui parere è destinato a pubblica autenticazione da parte dei giudici.

2)   Il simbolo di riconoscimento che permette ai giudici l’autenticazione del parere espresso dai Consigli degli Ordini professionali al fine d’ingiungere contro il cittadino.

3)   I criteri che devono adottare i Consigli degli Ordini professionali per essere un atto produttivo di effetti giuridici.

4)   I criteri per l’autenticazione del parere da parte dei giudici e i criteri da adottare per essere un atto produttivo di effetti giuridici.

E)    Permettono che l’iscritto sporga querela contro il proprio cliente d’ingiuria, diffamazione e calunnia quando l’assistito si rivolge all’Ordine di appartenenza per esporre i delitti compiuti dall’iscritto all’albo professionale.

        Il cittadino che si rivolge all’Ordine professionale per denunciare l’iscritto subisce quanto segue:

1)   l’Ordine domanda all’iscritto all’albo spiegazioni sull’operato svolto.

2)   Il prestatore d’opera certifica di aver svolto prestazioni professionali conformi all’Ordinamento giuridico.

3)   L’Ordine privo di capacità giuridica per entrare nel merito degli atti che appartengono alla potestà di giudizio di altro organismo, si presta a certificare in favore dei propri iscritti di aver correttamente svolto la loro prestazione professionale.

4)   L’Ordine consegna al prestatore d’opera la certificazione da loro redatta

5)   Il prestatore d’opera querela il proprio cliente d’ingiuria, diffamazione e calunnia utilizzando la certificazione consegnata dall’Ordine professionale di appartenenza, corrispondente alla certificazione redatta e certificata dal professionista.

6)   Il prestatore d’opera sottopone a procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia il proprio cliente deponendo su questioni e argomenti che riguardano il proprio ufficio professionale, in violazione del codice di procedura penale, delle norme deontologiche e dell’Ordinamento forense, che vieta l’utilizzabilità e l’ammissibilità delle dichiarazioni del professionista (querelante) come oggetto di prova ai fini dell’accusa e del dibattimento.

Quanto sopra esposto è commesso al sommo scopo di tutelare il patrimonio e la moralità dei professionisti iscritti all’albo e dei rispettivi Ordini professionali che violano il dovere di vigilare sui propri iscritti ed impongono ai cittadini di pagare il prezzo, il prodotto e il profitto dei delitti forniti dai loro iscritti. 

Pericolosità sociale del professionista protetto dagli Ordini professionali e dal regime corporativo

Dalle indagini svolte sui prestatori d’opera s’informa della pericolosità del servizio, in quanto può danneggiare patrimonialmente e moralmente il proprio cliente con l’uso del sistema giudiziario:

1)   nell’utilizzare condizioni generali di contratto (mandato) con la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti che non consentono di disciplinare il rapporto che intercorre tra il prestatore d’opera e il cliente che ha per oggetto la prestazione di servizi, determinando a carico del cliente un significato squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2)   Nel poter commettere delitti e rimanerne impuniti.

3)   Nel prestare attività professionale anche se in conflitto con gli interessi del proprio assistito.

4)   Nel trasferirsi ed attribuirsi titolarità e disponibilità di denaro e beni del proprio cliente tramite il sistema in uso negli Ordini professionali e ottenerne il prezzo, il prodotto, il profitto e l’impunità dei delitti commessi.

5)   Nel promuovere esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta dei propri clienti tramite il parere degli Ordini professionali condotto ad effetto da un giudice privo di capacità giuridica per compiere atti a cui attribuire effetti giuridici, in quanto devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

6)   Nel denunciare penalmente il proprio cliente d’ingiuria, diffamazione e calunnia quando scrive all’Ordine di appartenenza e al proprio ufficio professionale di rispettare l’Ordinamento giuridico e i diritti Costituzionali, se si rifiuta di pagare prestazioni professionali che hanno arrecato danno, se chiede di essere risarcito per i danni cagionati dall’operato svolto…ecc.

7)   Nel sottoporre il proprio cliente a procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia tramite la tassazione del parere emessa dagli Ordini professionali, in cui non è consentito di deporre su questioni che riguardano il proprio ufficio, ministero e professione, in quanto il codice di procedura penale, le norme deontologiche e l’Ordinamento forense prevedono l’inutilizzabilità e l’inammissibilità delle dichiarazioni ai fini del dibattimento.

8)   Nel deporre su questioni e argomenti che riguardano il proprio ufficio professionale in violazione del codice di procedura penale (violazione del segreto professionale), delle norme deontologiche e dell’Ordinamento forense, al fine di sottoporre il proprio cliente a procedimenti penali per danneggiarlo patrimonialmente e moralmente con dichiarazioni che non possono essere ammesse come oggetto di prova ai fini dell’accusa e del dibattimento.

9)   Nel diffondere i dati personali del proprio cliente, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare al proprio assistito o ad altri un danno ecc.

Pericolosità sociale del notaio

Dalle indagini svolte s’informa della pericolosità del servizio, in quanto può danneggiare patrimonialmente e moralmente il cittadino per i seguenti motivi: 

1)  permette di trasferire abusi edilizi, illeciti penali, sanzioni…ecc. tramite gli atti da loro redatti.

2) Permette di finanziare abusi edilizi, illeciti penali…ecc. da parte degli istituti bancari.

3)   Permette di occultare i reati commessi per la costruzione di abusi edilizi a costruttori, consulenti tecnici, Comuni…ecc., falsando negli atti la conformità dell’immobile alle norme urbanistiche vigenti.

4)  Impedisce azioni penali contro i responsabili degli abusi edilizi.

5)  Permette l’impiego di denaro in attività economiche e finanziarie a imprese di costruzione, istituti bancari…ecc. provenienti da abusi edilizi…ecc.

6)  Permette trasferimenti di denaro, beni e impunità a imprese di costruzione, agenzie immobiliari, istituti bancari…ecc.

7)   Permette la vendita all’asta di abusi edilizi…ecc.

8)   Influisce sul mercato e ne altera il funzionamento, in quanto stima beni privi di valore, aumenta la stima di beni in modo sproporzionato al vero valore, permette il trasferimento di diritti inesistenti...ecc.

Pericolosità sociale negli uffici giudiziari  

Dalle indagini svolte nei vari uffici giudiziari s’informa della pericolosità del servizio, in quanto costituisce il mezzo per danneggiare il patrimonio e la moralità del cittadino con l’uso del sistema giudiziario, per i seguenti motivi:

A)  i giudici si sostituiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per condurre ad effetto il parere degli Ordini professionali che permette ai prestatori d’opera di promuovere esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta dei propri clienti.

B)  I giudici rendono efficace giuridicamente il parere espresso dai Consigli degli Ordini professionali ed emettono ingiunzioni contro i cittadini obbligandoli a pagare somme di denaro in favore dei prestatori d’opera.

Inoltre la procedura impedisce di opporsi all’obbligo di remunerare un servizio che ha arrecato danno ed ha fornito delitti al proprio assistito, in quanto i giudici nei procedimenti d’ingiunzione, sono competenti solo per valore e devono attenersi alla somma contenuta negli atti, salvo la correzione di errori materiali.

C)   I giudici procedono ad esecuzioni forzose di beni in vendita d’asta per recuperare il compenso per la prestazione professionale svolta trasferendo ed attribuendo titolarità e disponibilità di diritti, denaro e beni con l’uso del sistema giudiziario.

Infatti il sistema in uso per procedere ad esecuzioni forzose di beni immobiliari in vendita d’asta permette di vendere abusi edilizi, di trasferire diritti tramite atti notarili nulli…ecc., di occultare abusi, illeciti, delitti, sanzioni…ecc. e le responsabilità civili e penali di notai, consulenti tecnici, costruttori, Comuni…ecc., per i seguenti motivi:

1)     a causa dell’incapacità giuridica dell’organo giudicante per entrare nel merito degli atti che appartengono all’esercizio giurisdizionale di altri organismi amministrativi, Comuni…ecc., degli atti redatti da notai e consulenti tecnici inerenti la materia urbanistica e negli atti inerenti al credito attribuiti alla potestà di giudizio di altro organo giudicante.

2)     A causa dell’incapacità giuridica del consulente tecnico del magistrato e del notaio per entrare nel merito degli atti che appartengono all’esercizio giurisdizionale di organismi amministrativi.

D) Giudici e pubblici ministeri consentano al prestatore d’opera di deporre nei procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia contro il proprio cliente in violazione del codice di procedura penale, dell’Ordinamento forense e delle norme deontologiche, procedendo allo svolgersi del dibattimento:

1) il giudice, il pubblico ministero e il difensore procedono allo svolgersi del processo penale e del dibattimento su questioni e argomenti che riguardano l’ufficio professionale del prestatore d’opera (querelante)

2) Il giudice, il pubblico ministero e il difensore omettono di rilevare d’ufficio l’inammissibilità e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del querelante ai fini dell’accusa e del dibattimento.

Infatti nel rapporto intercorso tra il prestatore d’opera (querelante) e il proprio cliente (imputato) è vietato deporre (violazione del segreto professionale) e di utilizzare le dichiarazioni ai fini del dibattimento, non potendo essere ammesse come oggetto di prova per riferirsi all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena e all’applicazione delle norme processuali.

3) Il giudice e il pubblico ministero obbligano a visite psichiatriche sulla capacità d’intendere e volere del cliente (imputato) per aver comunicato per scritto al proprio difensore e all’Ordine professionale di appartenenza le violazioni di legge e di diritti commesse dal professionista iscritto all’albo professionale.

4) Il giudice e il difensore omettono di condannare il querelante al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni per motivi di colpa grave, al solo fine d’impedire che il querelante risarcisca i danni e le spese al proprio cliente (imputato), cagionando altri indebiti profitti patrimoniali ed altri ingiusti profitti non patrimoniali.

5) Il giudice si arroga la competenza e la funzione di psichiatra per rendere inattendibile il cliente (imputato) e consentire ai querelanti ed altri prestatori d’opera di continuare a commettere delitti contro il patrimonio e la moralità dei propri clienti.

6) Il giudice si arroga la competenza e la funzione di psichiatra per rendere inattendibile il cliente (imputato), al sommo scopo d’impedire querele e provvedimenti disciplinari contro il querelante e contro chi ha cooperato a commettere delitti al patrimonio e alla moralità del cliente.

7) Il giudice si arroga la potestà di giudizio attribuita all’esercizio giurisdizionale di altri organismi, tramite l’offesa in atto pubblico, al sommo scopo di occultare i delitti commessi dal querelante e da altri prestatori d’opera ed assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto e l’impunità di chi ha cooperato a commettere delitti contro il cliente.

I procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia contro il cittadino sono svolti per i seguenti motivi:

1) per l’interesse personale del pubblico ministero: per non aver vigilato all’osservanza delle leggi e alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, per non aver promosso la repressione dei reati, per non aver applicato le misure di sicurezza, per non aver agito direttamente per far eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico…ecc.

2) Per l’interesse personale dei Consiglieri degli Ordini professionali che omettono di vigilare sui propri iscritti e perché impongono ai cittadini di pagare il prezzo, il prodotto e il profitto dei delitti forniti dai loro iscritti.

3) Per l’interesse personale dei presidenti dei Tribunali, dei procuratori generali…ecc. perché omettono di vigilare sull’esercizio delle professioni di avvocato e sull’attività svolta da giudici, pubblici ministeri…ecc. o perché inviano informazioni non rispondenti a verità al Ministro di giustizia che deve esercitare l’alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, sui giudici, sui pubblici ministeri, sui notai, sugli Ordini professionali, sull’esercizio delle professioni di avvocato…ecc.

Infatti il Ministro di giustizia deve esercitare la vigilanza sia direttamente, sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali e può richiedere ai capi di corte informazioni sul conto dei singoli magistrati.

4) Per l’interesse personale dei magistrati che possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede.

5) Per impedire la radiazione dall’albo dei professionisti che violano leggi, diritti, procedure…ecc. e prestano attività professionale in conflitto con gli interessi del proprio assistito.

I procedimenti penali d'ingiuria e diffamazione si svolgono per l'interesse personale del professionista per i seguenti motivi:

1) il diritto soggettivo conferito al professionista permette d'invertire i diritti del cliente con i doveri e gli obblighi del professionista, in quanto assoggetta il cliente alla legge penale e a norme comportamentali nei confronti del professionista.

2) Il diritto di ritenersi soggettivamente offeso conferisce una sorta d'immunità personale al professionista in funzione della qualità soggettiva rivestita e non tutela l'esercizio del diritto di difesa che non può essere esplicato attraverso l'autonoma ricerca della prova affidata al difensore.

3) Il diritto di ritenersi soggettivamente offeso conferisce una sorta di libero arbitrio che permette al professionista di giudicare se stesso al fine di ottenerne l'immunità.

4) Il diritto soggettivo conferito al professionista permette di svolgere procedimenti penali su indizi, rimanendo le valutazioni soggettive affermazioni non conformi a risultati d'indagini, in quanto il diritto soggettivo impedisce ogni ricerca sugli elementi a conferma della legittimità dell'operato svolto dal professionista.

5) Il diritto soggettivo impedisce di assoggettare il professionista allo statuto dell'imprenditore commerciale nell'esercizio della professione, impedisce verifiche e indagini sull'operato svolto e l'applicazione di provvedimenti disciplinari, permette di violare le norme deontologiche, l'Ordinamento forense, il giuramento prestato, i diritti costituzionali, il diritto comunitario e impedisce di assoggettare il professionista alla legge civile e penale.

6) Permette di sottoporre a visite psichiatriche sulla capacità d'intendere e volere i clienti, al fine d'impedire azioni volte ad applicare lo statuto dell'imprenditore commerciale ai professionisti nell'esercizio della professione. 

Quanto sopra esposto è reso possibile dalla procedura dell’art.596 del cp. (esclusione della prova liberatoria) prevista per i reati d’ingiuria e diffamazione che conferisce una sorta d’immunità personale al prestatore d’opera che propone querela contro i propri clienti, in quanto costituisce il mezzo per impedire lo svolgersi d’indagini nei suoi confronti, in conseguenza del fatto che la procedura non ammette all’imputato di provare oggettivamente la condotta illecita del prestatore d’opera nei vari uffici giudiziari.

Infatti i procedimenti d’ingiuria e diffamazione impediscono il contraddittorio nella formazione della prova (in violazione dell’art.111 della Costituzione), in quanto si svolgono su dichiarazioni e valutazioni soggettive del prestatore d’opera riguardo alla legittimità dell’operato svolto nei vari uffici giudiziari, prive di un adeguato accertamento oggettivo a conferma delle dichiarazioni rese.

La procedura prevista dall'art.596 del cp.(esclusione della prova liberatoria) permette al professionista di conseguire quanto di seguito esposto:

1) di esonerarsi da valutazioni sulla legittimità dell'operato svolto e da provvedimenti disciplinari, in quanto rende impossibile procedere alla verifica sull'attendibilità degli indizi dichiarati dal professionista (querelante), che costituisce la fonte primaria delle notizie.

2) Di esonerarsi dall'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale nell'esercizio della professione, impedendo al cliente d'individuare il risultato materiale conseguito a fronte di un corrispettivo e la risarcibilità dei danni per il servizio fornito/prodotto dal professionista.

3) Di esonerarsi dall'obbligo di rispettare leggi, Ordinamento forense, norme deontologiche, diritto comunitario, diritti costituzionali, il giuramento prestato e da ogni responsabilità civile e penale per il servizio fornito/prodotto al cliente.

4) Di esonerarsi dall'applicazione della legge civile e penale e dai provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, in quanto il diritto soggettivo impedisce di effettuare una valutazione probatoria di quanto fornito/prodotto al cliente, rimanendo elementi indiziari privi di credibile riscontro.

5) Impedisce di vagliare l'attendibilità della fonte primaria delle notizie, cioè la fondatezza di quanto dichiarato dal professionista (querelante), direttamente interessato a discreditare il cliente a cui ha impedito di esercitare il diritto di applicare lo statuto dell'imprenditore commerciale nell'esercizio della professione.

Altro mezzo per far ottenere l’impunità agli avvocati per i delitti commessi contro i propri clienti sono i ricorsi promossi alla Commissione Europea per i diritti dell’uomo.

Infatti la Commissione Europea non potendo entrare nel merito degli atti che appartengono ad altre giurisdizioni e non potendo riformare il giudicato formatosi nell’Ordinamento giuridico interno dei singoli paesi, può soltanto pronunciarsi sulla lentezza della giustizia italiana e sulla violazione dei diritti.

Ne deriva come conseguenza che è il giudice a subire la condanna e quindi lo Stato, mentre la ragione di tale lentezza e della violazione dei diritti dipende dall’azione promossa e svolta in Italia dal proprio difensore, in dipendenza del fatto che il giudice si deve pronunciare sulla domanda proposta dall’avvocato e non oltre i limiti di essa.

Pericolosità sociale del magistrato e del consulente

S’informa della pericolosità sociale del giudice e del consulente tecnico, quando omettono di astenersi nei procedimenti civili e penali in cui hanno gravi ragioni di convenienza.

Infatti in una situazione conflittuale in cui il giudizio è condizionato dall’esistenza di un conflitto nell’adempiere pubblici doveri, cioè tra il dovere inerente l’ufficio e l’interesse personale, i giudici e i loro consulenti hanno l’obbligo di astenersi nel giudicare per mancanza di obiettività nella valutazione specifica di un fatto e nel formularne un giudizio in modo imparziale.

Infatti in una condizione conflittuale i giudici e i loro consulenti non possono assumere un atteggiamento obiettivo nell’esaminare i fatti nell’ambito di un’attività in cui devono adempiere pubblici doveri, in quanto motivati da interessi contrari riguardo al dovere inerente l’ufficio.

Ragione per cui manifestano un comportamento contrario riguardo al dovere inerente l’ufficio, motivati da salvaguardare i loro interessi patrimoniali e morali.

Inoltre i giudici possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede.

Pericolosità sociale del pubblico ministero

Il pericolo sociale del pubblico ministero consiste quando l’avvocato, il consulente…ecc. vi si rivolge per querelare il proprio cliente d’ingiuria, diffamazione e calunnia, in conseguenza del fatto che hanno omesso di vigilare all’osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, per non aver promosso la repressione dei reati, per non aver applicato le misure di sicurezza, per non aver agito direttamente per far eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico…ecc.

Motivo per cui i pubblici ministeri, i giudici, gli avvocati e i relativi Ordini professionali…ecc. procedono allo svolgersi dei procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia in favore dei prestatori d’opera che compiono delitti contro il proprio cliente con l’uso del sistema giudiziario, costituendo un pericolo per il patrimonio e la moralità del cittadino che vi si rivolge.

Pericolosità sociale del medico legale e dello psichiatra

Dalle indagini svolte s’informa della pericolosità del servizio, in quanto consente di danneggiare patrimonialmente e moralmente il cittadino per i seguenti motivi:

1) si sostituiscono alle competenze e alle funzioni della commissione medica sanitaria per attribuire la percentuale d’invalidità permanente, impedendo la liquidazione dei danni alle persone rimaste lese permanentemente a causa di un sinistro stradale, tramite certificazioni prive di alcuna efficacia e validità giuridica in cui accusano i lesionati di fraudolenta richiesta risarcitoria ai danni delle assicurazioni.

2) Modificano assieme ai prestatori d’opera forense la procedura imposta dal capo III della L.990/69, impedendo la liquidazione dei danni alle persone rimaste lese permanentemente a causa di un sinistro stradale.

3) Le certificazioni sulla percentuale d’invalidità permanente da loro redatte sono usate dai prestatori d’opera forense per calcolarne il compenso per le prestazioni professionali svolte in violazione del capo III della L.990/69, al fine di permettere esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta alle persone rimaste lese permanentemente a causa di un sinistro stradale.

4) Partecipano assieme ad avvocati, giudici, pubblici ministeri, Ordini professionali…ecc. allo svolgersi di procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia contro i cittadini, al sommo scopo di occultare i delitti commessi nei vari uffici giudiziari, assicurandone l’impunità agli autori dei delitti tramite certificazioni sull’incapacità d’intendere e volere dei cittadini che accusano i prestatori d’opera di aver violato leggi, diritti, procedure…ecc.

Pericolosità sociale per le vittime di sinistri stradali

Dalle indagini svolte sul servizio giustizia si segnala il sistema in uso per impedire il risarcimento dei danni alle vittime di sinistri stradali che hanno causato lesioni personali con esiti di carattere permanente e per danneggiare patrimonialmente e moralmente i lesionati, nel modo di seguito esposto:

le compagnie di assicurazioni e i prestatori d’opera forense e sanitaria modificano la procedura imposta per risarcire le vittime di sinistri stradali che hanno causato lesioni personali permanenti e sostituiscono specifiche competenze e funzioni attribuite alla Commissione medica sanitaria.

Il sistema in uso consiste nella lite tra consulenti medici del sinistrato e dell’assicuratore che contestano le loro valutazioni tecniche e cliniche e la percentuale d’invalidità permanente da loro attribuita.

La procedura sopra descritta è priva di alcun fondamento giuridico, poiché contraria alla procedura di rito imposta dalla norma imperativa del capo III della L.990/69 regolatrice delle condizioni per promuovere giudizio contro l’assicuratore e il responsabile della lesione permanente.

Infatti il danneggiato permanentemente a causa di un sinistro stradale per promuovere giudizio contro l’assicuratore e il responsabile della lesione, deve procedere al rito imposto dal capo III della norma imperativa L.990/69 e soggetta alle condizioni previste dagli artt.18 e 23 e al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile, previsto dall’art.26 della L.990/69.

La condizione imposta dall’art.18, al fine di agire direttamente contro l’assicuratore, è possedere, da parte del danneggiato, la prova che la lesione personale a carattere permanente sia stata causata da sinistro stradale, tramite l’accertamento diagnostico della Commissione medico sanitaria.

Mentre ai fini della valutazione della causa invalidante e la riduzione della capacità lavorativa sulla persona rimasta lesa permanentemente a causa di un sinistro stradale, l’accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale, secondo le norme di procedura per l’accertamento sanitario della causa invalidante, cioè la normativa che regola la materia dell’invalidità civile, coordinata alle condizioni previste negli artt.18, 23 e 26 del capo III della L.990/69.

Inoltre dall’accertamento diagnostico devono essere valutati e quantificati i relativi danni derivanti da sinistro stradale, secondo i criteri adottati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che ha classificato l’entità delle conseguenze che derivano a quella specifica infermità di cui è portatore il soggetto, in settori indicati come funzioni della sopravvivenza, cioè: l’orientamento, l’indipendenza fisica, la mobilità, l’impegno occupazionale, l’integrazione sociale, l’autosufficienza economica…ecc. in base alle conseguenze della menomazione sulla capacità lavorativa.

S’informa che la violazione della procedura, oltrepassare il termine previsto di prescrizione e i prestatori d’opera sanitaria che si sostituiscono alle competenze e alle funzioni della Commissione medica sanitaria permette di ottenere quanto segue:

1)   impedisce al danneggiato di promuovere giudizio contro l’assicuratore e il responsabile della lesione con esiti di carattere permanente, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.

2)   Impedisce all’assicuratore di adempiere all’obbligo giuridico di pagare i danneggiati e di accantonare le somme necessarie per pagarli.

3)   Impedisce di accantonare le somme necessarie per pagare le persone lese permanentemente, provocando l’illegale ripartizione di utili e il falso di bilancio.

4)   Prescrive il diritto legittimo al risarcimento, estinguendo l’obbligo giuridico di adempiere alla liquidazione del danno da parte dell’assicuratore.

5)   Prescrive la responsabilità del conducente e del committente responsabile del comportamento del conducente dell’automezzo.

6)   Permette ai liquidatori delle imprese di assicurazioni di procedere alla ripartizione dell’attivo sociale, prima che siano pagati i lesionati o siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

7)   Permette l’illegale ripartizione di utili, il falso di bilancio e false comunicazioni sociali…ecc.

8)   Permette l’impiego di denaro illegalmente ripartito in attività economiche e finanziarie, da parte delle imprese assicurative, amministratori, liquidatori…ecc.

9)   Permette trasferimenti di denaro a prestatori d’opera forense e sanitaria, con riferimento ad esecuzioni forzose dei beni dei lesionati per imporre il pagamento dell’opera svolta in violazione del capo III della L.990/69, calcolata sui falsi di bilancio, sull’illegale ripartizione di utili e sulla percentuale d’invalidità attribuita dai prestatori d’opera sanitaria che si sostituiscono alle competenze e alle funzioni della Commissione medica sanitaria.

Per i motivi sopra esposti il mandato, cioè l’incarico carpito, non è di patrocinare e difendere i danneggiati a causa di un sinistro stradale, bensì di offendere, essendo un contratto nullo, in quanto sono apposte condizioni illecite, impossibili e contrarie a norme imperative, con il quale i prestatori d’opera forense e sanitaria inducono in errore i lesionati, al fine di compiere atti che importino effetti giuridici dannosi, privi di validità giuridica e di valutazione economica, in quanto non conformi all’Ordinamento giuridico, poiché contrari alle condizioni imposte dagli artt.18, 23 e 26 del capo III della L.990/69, allo scopo d’impedire il diritto al risarcimento del danno e compiere delitti contro il patrimonio e la moralità dei lesionati.

Risolvere la pericolosità sociale del servizio giustizia

S’informa che per tutelare il patrimonio e la moralità dei cittadini che si rivolgono al servizio giustizia è necessario che lo Stato provveda:

1)   abrogare il regime corporativo e la potestà tariffaria.

2)   Risolvere l'impossibilità di esercitare un diritto soggettivo spettante all'utente del servizio giustizia (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).      

3)   Attuare la forma repubblicana con la partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia.

4)   Istituire presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate di giurisdizione per determinate materie con la partecipazione dei cittadini all’amministrazione della giustizia, come prevede l’art.102 della Costituzione.

5)   Autorizzare il cittadino a difendersi personalmente per l’autotutela dei propri diritti.

6)   Autorizzare a emettere ingiunzioni contro il prestatore d’opera che ha violato i diritti al proprio assistito ed ha compiuto atti non conformi all’ordinamento giuridico.

7)   Abrogare il diritto di emettere ingiunzioni contro il proprio assistito per il recupero del compenso per la prestazione svolta. 

8)   Dichiarare la nullità del mandato stipulato con il prestatore d’opera e gli atti consecutivi che dipendono dal mandato nullo, come prevede il libro IV del codice civile.

9)   Risolvere l’inapplicabilità della legge civile e penale ad avvocati, giudici, pubblici ministeri, notai, consulenti, Ordini professionali…ecc.

Programma

Indagare sull’attività produttiva di servizi ai professionisti protetti, in applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale nell’esplicarsi dell'attività economica

Motivo per cui ai sensi dell’art.118 comma 4° della Costituzione le persone lese dal servizio giustizia hanno deciso di svolgere indagini sui comportamenti opportunistici rilevati dall’autorità garante della concorrenza e del mercato e sui fini non conformi a giustizia conseguiti dai professionisti con l’uso degli Organi giudiziari.

Si tratta di valutare l’operato svolto dai professioni protetti, al fine di accertare le conseguenze, gli effetti e i pregiudizi subiti:

1)   individuare il risultato materiale conseguito dal servizio fornito dietro corrispettivo.

2)   Individuare il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

3)   Individuare la natura dei servizi prodotti ed il tipo di bisogno che sono destinati a soddisfare.

4)   Individuare se il servizio fornito dietro corrispettivo soddisfa i bisogni e le esigenze del consumatore e della collettività.

S’informa che i consumatori del servizio giustizia hanno in programma di formare schede informative sul comportamento dei vari professionisti protetti e dei rispettivi Ordini professionali per meglio tutelare il cittadino che si rivolge al servizio.

Si tratta di selezionare i professionisti protetti secondo i vari comportamenti opportunistici, come ad esempio: nel compiere delitti, nello sporgere denunce d’ingiuria, diffamazione e calunnia, nel promuovere aste giudiziarie per obbligare a remunerare un attività che ha prodotto danno e ha fornito delitti ai propri clienti/assistiti…ecc.

A tal fine si rende necessario che gli utenti/vittime del servizio giustizia inviino quanto segue:

1) informazioni, notizie, segnalazioni, fatti, episodi ed esperienze vissute nei vari uffici giudiziari.

2) Nominativi inerenti a comportamenti opportunistici rilevati nei professionisti protetti, negli Ordini professionali…ecc.

Tutto ciò è indispensabile e necessario per formare schede informative da rendere disponibili alla consultazione degli utenti/vittime del servizio giustizia in cui poter rilevare la personalità, i conflitti d’interesse, le gravi ragioni di convenienza, ecc. degli operatori del servizio giustizia.