Fenomeno nel sistema giudiziario: inversione della posizione di dovere con la posizione di pretesa e d'interesse 

S’informa gli utenti del servizio giustizia che nel sistema giudiziario i professionisti, i magistrati e gli ordini professionali invertono i diritti e i poteri spettanti alla situazione giuridica attiva (utente del servizio giustizia: posizione di pretesa e d’interesse) con i doveri e gli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva (professionista: posizione di dovere), al fine di ledere e minacciare il patrimonio e la moralità degli utenti del servizio giustizia.

Invertire la situazione giuridica attiva con la passiva causa come conseguenza di obbligare l’utente del servizio giustizia a tutelare, rispettare, realizzare e soddisfare le pretese e gl’interessi del professionista anziché viceversa.

Tutto ciò comporta di soggiogare l’utente del servizio giustizia alle conseguenze dell’esercizio di un diritto arrogato dal professionista senza potere in alcun modo sottrarvisi.

Si tratta di falsare diritti, poteri e reati al fine di eseguire ed occultare abusi e illeciti penali:

a) nell’arrogarsi la potestà d’agire, al fine di attribuirsi e trasferirsi la titolarità e la disponibilità del denaro e dei beni del cliente nell’imporre esecuzioni forzose dei beni in vendita all’asta; 

b) nell’arrogarsi la potestà d’agire, al fine d’incolpare il cliente del reato di lesione all’onore e alla reputazione professionale, che consiste in una pretesa illecita del professionista, in quanto nel rapporto giuridico di obbligazione il professionista non ha la posizione di pretesa per far valere i propri interessi e per pretendere la tutela dall’ordinamento giuridico; 

c) nell’arrogarsi la potestà d’agire, al fine d’incolpare il cliente di lesione all’onore e alla reputazione professionale, che consiste in un reato inesistente, in quanto deriva dalla posizione di pretesa attribuitosi con abuso il professionista;

d) nell’arrogarsi la potestà d’agire, al fine d’obbligare il cliente a tollerare ed omettere quanto compiuto dal professionista, costituendo il mezzo per lederne e minacciarne gl’interessi, in quanto il soggetto obbligato è persona che ha l’obbligo giuridico di tutelare il patrimonio e la moralità del cliente;

e) nell’arrogarsi la potestà d’agire, al fine d’obbligare il cliente a sopportare passivamente quanto imposto dalla volontà del professionista, ovvero ad una linea di condotta imposta dal professionista, non conforme ai doveri e agli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva;

f) nell’arrogarsi la potestà d’agire per sottrarsi da determinati obblighi e doveri spettanti alla situazione giuridica passiva, con riferimento alle regole comportamentali nel rapporto giuridico di obbligazione, al fine di assoggettare il cliente alla propria volontà nell’esplicare la funzione di potere sovrano sul patrimonio, sulla moralità, ecc. del cliente;

g) nell’arrogarsi la potestà d’agire per falsare diritti, poteri e reati, al fine di privare della libertà morale il cliente ed attribuirsi l’impunità per ogni delitto commesso;

h) nell’arrogarsi la potestà d’agire per falsare diritti, poteri e reati nel diffondere notizie non corrispondenti alla verità oggettiva dei fatti, al fine di offendere l’onore, la reputazione, il patrimonio, ecc. del cliente ed attribuirsi l’impunità per ogni delitto commesso;

i) nell’arrogarsi la potestà d’agire per attribuire a se stessi e a soggetti estranei nell’ambito del rapporto obbligatorio il potere di valutare se il proprio comportamento corrisponde all’interesse concordato dal cliente, al fine di liberarsi dall’obbligazione contratta.

Si tratta di richiedere d’interferire su interessi privati non inerenti all’esplicazione delle loro funzioni, le cui valutazioni sono prive di validità giuridica per entrare nel merito d’interessi personali, in quanto nessun organismo ha il potere di valutare la corrispondenza all’interesse privato stabilito dal cliente (obbligazione giuridica);

l) nell’arrogarsi la potestà d’agire per richiedere visite psichiatriche che consentono di discreditare il cliente come persona inattendibile, al fine di esonerarsi dall’obbligo giuridico di adempiere ai doveri e agli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva.  

Motivato dal fatto che il cliente ha la potestà di agire nei confronti del professionista e di valutare se il comportamento prestato corrisponde agl’interessi concordati dal cliente.

Tutto ciò causa come conseguenza di assoggettare l’utente del servizio giustizia al vincolo associativo dei professionisti che impediscono e controllano l’attività giudiziaria nell’usare gli Organi giudiziari per eseguire ed occultare delitti e trasferirsi il prezzo, il prodotto, il profitto e l’impunità dei delitti commessi ai danni degli utenti del servizio giustizia.

Inoltre costituisce la violazione dei doveri e degli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva per il rifiuto di tenere un comportamento rivolto alla realizzazione degl’interessi del cliente nell’ambito di un rapporto obbligatorio, in quanto il cliente ha il legittimo diritto di valutare i propri interessi lesi e di rivendicare la prestazione non corrispondente all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente. 

Motivo per cui l’utente del servizio giustizia ha diritto di rivendicare la tutela giuridica dei propri interessi lesi e minacciati dal professionista:

- per ogni atto compiuto in mancanza della potestà d’agire che permette di sottomettere il cliente a conseguenze dannose e pericolose causate dall’esercizio illecito di un diritto soggettivo;

- nel sottomettere il cliente alle conseguenze dannose e pericolose dell’esercizio illecito di un diritto soggettivo, al fine di obbligare il cliente a determinati comportamenti: a dare, fare, non fare, eseguire, impedire, omettere, ecc.;

- per ogni atto compiuto in violazione dei doveri e degli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva: nell’omettere di adempiere all’obbligazione giuridica, nel diffondere e utilizzare i dati personali del cliente per finalità illecite, dannose e pericolose, allo scopo di arrecare danno e trarne profitto, ecc.;

- nell’attribuire a se stessi e a soggetti estranei nell’ambito del rapporto obbligatorio la valutazione del proprio operato, al fine d’impedire che il cliente rivendichi l’obbligazione giuridica e la risarcibilità dei danni cagionati; 

- nell’impedire al cliente la tutela giuridica dei propri interessi e l’esercizio di un diritto soggettivo che consiste nella potestà d’agire nei confronti del professionista, al fine di rivendicare l’obbligazione giuridica, la risarcibilità dei danni, la restituzione d’indebiti illegittimamente trasferiti, ecc.

Programma e obiettivi

Riappropriarsi della posizione di pretesa e d’interesse arrogata e usurpata dal professionista

S’informa gli utenti del servizio giustizia che per liberarsi dal vincolo associativo dei professionisti che soggiogano i propri clienti nell’obbligarli a rispettare, realizzare e soddisfare le proprie pretese e i propri interessi, si rende necessario riappropriarsi della posizione di pretesa e d’interesse arrogata e usurpata dal professionista:

a) rivolgersi ad organismi, in quanto strumenti di tutela, al fine di pretendere interventi autorevoli tramite l’esercizio di una funzione protettiva degl’interessi lesi dal professionista.

Infatti la magistratura sostiene il sistema instaurato dai professionisti nell’attribuirsi illegittimamente la situazione giuridica attiva e non la passiva anziché combattere il vincolo associativo formatosi;

b) rivendicare il diritto di giudicare i propri interessi lesi dal professionista e impedirne l’esame giurisdizionale a soggetti estranei (magistrati e ordini professionali) che si sostituiscono al soggetto di diritto, in quanto la valutazione degl’interessi personali non ha carattere giurisdizionale.

Infatti gli organismi non sono competenti nell’esercitare una funzione di controllo e di giudizio nel prendere decisioni giurisdizionali a carattere obbligatorio, in quanto costituisce un ingerenza indebita e illegittima nell’arrogarsi il diritto di giudicare e sindacare interessi privati altrui;

c) su istanza della vittima richiedere d’invalidare ogni atto compiuto dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente ed ogni valutazione operata da soggetti estranei, inerente l’obbligazione giuridica contratta dal professionista nei confronti del cliente, al fine di riformare il giudicato formatosi.

Infatti il cliente non è soggetto ad essere sindacato con azioni di controllo, di giudizio o d’ingerenza nei propri interessi personali, per l’impossibilità d’interventi da parte di magistrati e ordini professionali, in quanto estranei a qualsiasi possibilità d’interpretare e manifestare un giudizio inerente all’obbligazione giuridica, per mancanza di conoscenza del fatto di pertinenza diretta ed esclusiva del cliente;          

d) richiedere l’applicazione della legge penale nei confronti dei Consigli degli Ordini professionali per aver attribuito ai membri iscritti agli albi i diritti e i poteri spettanti alla situazione giuridica attiva anziché i doveri e gli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva;     

e) richiedere l’applicazione della legge penale nei confronti dei membri iscritti agli albi che si attribuiscono i diritti e i poteri spettanti alla situazione giuridica attiva anziché i doveri e gli obblighi spettanti alla situazione giudica passiva, al fine di soggiogare i propri clienti alle proprie pretese e ai propri interessi;

f) richiesta d’intervento del pubblico ministero per ragioni di pubblico interesse nelle cause promosse dal professionista privo della potestà d’agire nei confronti del cliente, ai sensi dell’art.70 del cpc.;

g) azioni di recupero del compenso attribuito e trasferito al professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

h) azioni di recupero del bene trasferito forzosamente su richiesta del professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente.  

Si tratta di richiedere d’invalidare la procedura viziata, tenuto conto dell’inesistenza del diritto per cui è stata promossa l’esecuzione forzata, a causa della mancanza della potestà d’agire del professionista nei confronti del cliente che produce la nullità della procedura per i vizi rilevabili d’ufficio; 

i) richiedere la retroattività della legge penale nei confronti di professionisti ed Ordini professionali per essersi attribuiti ed aver esercitato in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;  

l) azioni per riformare il giudicato formatosi, nei casi in cui gli organismi si sono sostituiti al cliente nel giudicare gl’interessi personali lesi, al fine di richiedere l’applicazione della legge civile e penale nei confronti del professionista;

m) richiedere la retroattività della legge civile e penale nei confronti del professionista per aver promosso ricorso in Europa, al fine di liberarsi dall’obbligazione giuridica ed esonerarsi da ogni responsabilità nel condannare i giudici e lo Stato per aver leso i diritti al proprio cliente. 

Infatti nel rapporto giuridico di obbligazione spetta al professionista risarcire il cliente per aver leso e pregiudicato i diritti e gl’interessi tutelati dall’ordinamento giuridico;

n) rivendicare l’obbligazione giuridica contratta dal professionista nei confronti del cliente, inadempiuta, inadempibile e inattuabile rispetto a quanto era stato imposto, in quanto esclude la possibilità di esser tradotto in realtà conformemente a quanto è dovuto o voluto;

o) rivendicare l’obbligazione giuridica contratta dal professionista nei confronti del cliente, inadempiuta per parziale o totale inosservanza o per mancata esecuzione di quanto formi oggetto di un obbligazione, per negligenza nell’adempimento dei propri doveri e obblighi giuridici.

Rivendicare il diritto legittimo di valutare l’obbligazione giuridica

A tal fine occorre che l’utente del servizio giustizia rivendichi il diritto legittimo di valutare i propri interessi lesi dal professionista:

a) il diritto di effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento prestato dal professionista (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all’interesse concordato dal cliente;

b) il diritto di valutare la corrispondenza della prestazione svolta con l’obbligazione contratta nel rapporto giuridico di obbligazione;

c) il diritto di valutare se il professionista ha prestato la sua opera a favore del cliente;

d) il diritto di valutare il compenso per l’opera svolta in relazione al risultato utile derivato al cliente;

e) il diritto d’imporre al professionista un determinato comportamento nei casi in cui non agisce in conformità dell’impegno contrattuale assunto nei confronti del cliente (obbligazione giuridica); 

f) il diritto di ammonire determinati comportamenti inerenti ad ottenere la tutela dei propri interessi e l’adempimento dell’obbligazione giuridica;

g) il diritto d’imporre regole comportamentali al professionista se lede e minaccia i propri interessi e se persegue interessi che configgono con quelli dei propri clienti;

h) il diritto di contestare se la prestazione non corrisponde all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente;

i) il diritto di pretendere che il professionista si astenga da ledere e minacciare i propri interessi tutelati giuridicamente;

l) il diritto di pretendere che il professionista si astenga dal perseguire interessi che configgono con quelli dei propri clienti;

m) il diritto di rifiutare un adempimento parziale e una prestazione diversa da quella dovuta;

n) il diritto di pretendere che il professionista si astenga dall’esercitare privo dei necessari poteri;

o) il diritto di valutare i propri interessi lesi al fine di richiedere l’applicazione della legge penale nei confronti del professionista;

p) il diritto di valutare i propri interessi lesi al fine di rivendicare la risarcibilità dei danni per ogni conseguenza dannosa e pericolosa cagionata dall’operato svolto dal professionista;

q) il diritto di rivendicare la risarcibilità dei danni per la prestazione non corrispondente all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente;

r) il diritto di rivendicare la risarcibilità dei danni nei confronti del professionista per un adempimento parziale e una prestazione diversa da quella dovuta;

s) il diritto d’invalidare gli atti compiuti dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

t) il diritto di rivendicare la risarcibilità per ogni atto compiuto dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

u) il diritto di rivendicare la restituzione d’indebiti illegittimamente trasferiti in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente.

Sondaggio opinione pubblica

Per quali motivi i magistrati permettono l’esercizio di un diritto soggettivo al professionista per impedirlo all’utente del servizio giustizia:

a) per incapacità mentale, inadempienza, negligenza o personalità malata che permette la rovina patrimoniale e morale all’utente del servizio giustizia;

b) per permettere trasferimenti e attribuzioni di denaro e beni con l’uso degli Organi giudiziari e per impedire la risarcibilità dei danni per ogni delitto commesso all’utente del servizio giustizia;

c) per impedire che i professionisti siano radiati e arrestati come persone socialmente pericolose che vivono di proventi di attività delittuose e che sono dediti alla commissione di delitti che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale, la sicurezza, il patrimonio, ecc. del cliente;

d) per usare il sistema giudiziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite conseguiti con l’uso degli Organi giudiziari;

e) perché i magistrati nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni esonerano se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica;  

f) perché i magistrati possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede;

g) per impedire di diffondere all’opinione pubblica ciò che realmente accade nei vari uffici giudiziari e le cause reali che provocano le disfunzioni del servizio giustizia.

Richieste delle vittime del servizio giustizia

S’informa che possono contattarci prestatori d’opera forense disposti a promuovere le seguenti azioni:

- revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini;

- rivendicazione: a tutela dei diritti di proprietà (vedi: fenomenologia comportamentale).