Mancanza della potestà d'agire del soggetto passivo nei confronti del soggetto attivo nel rapporto obbligatorio 

S’informa gli utenti del servizio giustizia che il professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) si trova nella condizione di dover sottostare a un obbligo (prestazione: obbligazione giuridica), in quanto versa nello stato passivo di completa dipendenza e sottomissione nei confronti del soggetto attivo del rapporto giuridico (cliente).   

Motivo per cui il professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) è privo della potestà d’agire nei confronti del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico), in quanto versa nella situazione giuridica passiva, cioè non è titolare di un diritto soggettivo e quindi non legittimato a compiere determinati atti che ledano gl’interessi del proprio cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico).

Infatti l’ordinamento non riconosce al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) la potestà d’agire nei confronti del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) per attribuire a se stesso e a soggetti estranei dal rapporto obbligatorio il potere di entrare nel merito d’interessi personali spettanti al soggetto di diritto (soggetto attivo del rapporto giuridico), in quanto la potestà d’agire appartiene al soggetto attivo del rapporto giuridico, il quale non attribuisce al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) il potere d’agire contro se stesso:“La potestà è il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse che non è proprio di chi agisce (professionista), bensì di un altro soggetto (cliente).”

“La potestà rappresenta un potere attribuito (dal cliente) ad un soggetto (professionista) per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui: come esempio di tale la posizione soggettiva è il potere del rappresentante (professionista), che può agire e compiere atti giuridici in nome e per conto non proprio ma del soggetto (cliente) che egli rappresenta.

La natura di tale posizione soggettiva comporta che colui (professionista) che ne è investito non è libero come il titolare di un diritto soggettivo (cliente), ma è vincolato alla tutela degli interessi (del cliente) per cui la potestà gli è attribuita.”

Quindi il professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) nel compiere atti privo della potestà d’agire nei confronti del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) comporta l’invalidità di ogni atto compiuto, rendendo inefficaci giuridicamente, in quanto privi di validità giuridica, ogni atto compiuto e consecutivo che dipende dalla mancanza della potestà d’agire e che è la conseguenza degli atti compiuti dal professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico). 

Gli atti compiuti in mancanza della potestà d’agire sono privi di efficacia e validità giuridica a determinati effetti:

- attestare e deporre al fine di pretendere l’applicazione della legge penale nei confronti del soggetto attivo del rapporto giuridico;

- pretendere l’applicazione della legge penale per l’esercizio di un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico;

- pretendere la tutela per interessi non tutelati dall’ordinamento giuridico;

- pretendere la risarcibilità dei danni per lesione ad interessi non tutelati dall’ordinamento giuridico;

- pretendere il pagamento di compensi per prestazioni svolte;

- pretendere esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta;

- trasferire a se stessi e ad altri la valutazione del proprio operato e il rispettivo compenso per l’opera svolta.

La mancanza della potestà d’agire nei confronti del soggetto attivo del rapporto giuridico causa come effetto:

- che il reato di lesione all’onore e alla reputazione professionale è inesistente, in quanto trattasi d’interessi del soggetto passivo del rapporto giuridico non tutelati dall’ordinamento giuridico;

- rende privi di validità giuridica i seguenti atti: denunce, dichiarazioni, deposizioni, sanzioni, pene, condanne penali, condanna alla risarcibilità dei danni, condanna al pagamento dei compensi per le prestazioni svolte, parere/tassazione delle notule, decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, aste giudiziarie, ecc.;  

- rende false le dichiarazioni e valutazioni operate dal soggetto passivo del rapporto giuridico, in quanto non corrispondenti alla verità oggettiva dei fatti;

- rende prive di validità giuridica le valutazioni operate da soggetti estranei al rapporto giuridico, in quanto derivano da attestazioni del soggetto passivo del rapporto giuridico non corrispondenti alla verità oggettiva dei fatti;

- lede e minaccia gl’interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico (utente del servizio giustizia).

Scopi illeciti nell'esercitare un diritto soggettivo e nell’arrogarsi la potestà d’agire

Si tratta di costituire il mezzo per arrogarsi la posizione di pretesa e la potestà d’agire spettante al soggetto attivo del rapporto giuridico, al fine di arrogarsi la tutela giuridica dei propri interessi ed esonerarsi dagli obblighi e dai doveri spettanti alla situazione giuridica passiva:

- arrogarsi la posizione di pretesa e la tutela giuridica dei propri interessi, non tutelati dall’ordinamento giuridico;

- esercitare un diritto soggettivo, al fine di obbligare il soggetto attivo del rapporto giuridico a un determinato comportamento: a dare, fare, non fare, eseguire, impedire, omettere, ecc.;

- arrogarsi la potestà d’agire al fine di attribuirsi e trasferirsi la disponibilità e la titolarità del denaro e dei beni del proprio cliente, tramite esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta;

- liberarsi dall’obbligazione dovuta, nell’attribuire a se stessi e a soggetti estranei dal rapporto giuridico la valutazione del proprio operato, al fine di esonerarsi dagli obblighi e dai doveri spettanti alla situazione giuridica passiva;

- ledere e minacciare gl’interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico tutelati dall’ordinamento giuridico;

- impedire al soggetto attivo del rapporto giuridico l’esercizio di un diritto soggettivo, che consiste nell’impedire azioni nei suoi confronti;

- impedire al soggetto attivo del rapporto giuridico la potestà d’agire per tutelare i propri interessi;

- impedire al soggetto attivo del rapporto giuridico la tutela giuridica dei propri interessi;

- condannare penalmente il comportamento del soggetto attivo del rapporto giuridico non conforme alle pretese e agl’interessi del soggetto passivo del rapporto giuridico;

- condannare penalmente un comportamento tutelato dall’ordinamento giuridico, cioè l’esercizio di un diritto soggettivo ai titolari di un diritto soggettivo;

- imporre visite psichiatriche per discreditare il soggetto attivo del rapporto giuridico come persona inattendibile, al fine di esonerarsi dall’obbligo giuridico di adempiere ai doveri spettanti alla situazione giuridica passiva.

Sondaggio opinione pubblica

Per quali motivi i magistrati permettono l’esercizio di un diritto soggettivo al professionista per impedirlo agli utenti del servizio giustizia:

a) per incapacità mentale, inadempienza, negligenza o personalità malata che permette la rovina patrimoniale e morale all’utente del servizio giustizia;

b) per permettere trasferimenti e attribuzioni di denaro e beni con l’uso degli Organi giudiziari e per impedire la risarcibilità dei danni per ogni delitto commesso all’utente del servizio giustizia;

c) per impedire che i professionisti siano radiati e arrestati come persone socialmente pericolose che vivono di proventi di attività delittuose e che sono dediti alla commissione di delitti che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale, la sicurezza, il patrimonio, ecc. del cliente; 

d) per usare il sistema giudiziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite conseguiti con l’uso degli Organi giudiziari;

e) perché i magistrati nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni esonerano se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica;  

f) perché i magistrati possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede;

g) per impedire di diffondere all’opinione pubblica ciò che realmente accade nei vari uffici giudiziari e le cause reali che provocano le disfunzioni del servizio giustizia.

Richieste delle vittime del servizio giustizia

S’informa che possono contattarci prestatori d’opera forense disposti a promuovere le seguenti azioni:

- revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini;

- rivendicazione: a tutela dei diritti di proprietà (vedi: fenomenologia comportamentale).