In nome del mandante (cliente/assistito)/in nome del mandatario (professionista) 

CONTRATTI PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Contratto

“L’art.1321 c.c. lo definisce come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale: il contratto è dunque un negozio giuridico, necessariamente bilaterale o plurilaterale, con il quale si compongono interessi contrapposti.

Le parti, tuttavia, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono costruire, in relazione alle esigenze che intendono soddisfare, i più svariati schemi, purchè perseguano interessi leciti e meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Il codice civile detta una disciplina generale comune a tutti i contratti, tipici ed atipici, ed una regolamentazione specifica per singole tipologie.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Concetto di parte contrattuale

“Quando si parla di parte in senso contrattuale si fa riferimento ad un centro d’interessi, ciò che rileva non è l’unicità del soggetto, ma l’unicità dell’interesse, che può eventualmente accomunare più soggetti, perciò possono aversi anche parti plurisoggettive se, essendo unico l’interesse, più sono i soggetti.

Si definisce parte in senso formale l’autore dell’atto (professionista), ossia chi manifesta la volontà, mentre è parte in senso sostanziale il soggetto (cliente) o, nel caso di parte plurisoggettiva, i soggetti (clienti) nella cui sfera si producono le conseguenze giuridiche dell’atto.

Ovviamente la distinzione non è priva di rilevanza sul piano della disciplina giuridica soprattutto per quanto riguarda i requisiti di capacità.

Nella rappresentanza, parte in senso formale è il rappresentante (professionista), che manifesta la propria volontà in quanto dotato di poteri decisionali autonomi, e parte in senso sostanziale è invece il rappresentato (cliente), sul cui patrimonio si ripercuotono gli effetti del negozio concluso dal rappresentante (professionista): questo comporta che il rappresentante (professionista) non deve essere necessariamente capace di agire, essendo sufficiente che sia capace d’intendere e volere, mentre il rappresentato (cliente), quale destinatario degli effetti del contratto il rappresentante (professionista) conclude, deve avere la piena capacità d’agire.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Mandato

“Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario – professionista) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante – cliente). Il mandato può essere conferito con o senza rappresentanza.

Nel primo caso le conseguenze giuridiche degli atti che il mandatario (professionista) pone in essere si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante (cliente), secondo le regole proprie della rappresentanza diretta.

Nel secondo caso il mandatario (professionista) agisce in nome proprio, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Contratto d’opera

“L’art.2222 c.c. definisce il contratto d’opera come il contratto mediante il quale una parte (professionista) si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio per l’altra parte (cliente).

Nel contratto d’opera, la prestazione consiste propriamente nell’opera o nel servizio, considerati come risultato utile che deriva dall’attività lavorativa.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Contratto d’appalto

“E’ il contratto col quale una parte (professionista - appaltatore) assume verso l’altra (committente - cliente), con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio in cambio di un corrispettivo in danaro (art.1655 c.c.).”

“Il committente (cliente), durante l’esecuzione dell’opera, ha il diritto di controllarne lo svolgimento e prima che l’opera gli sia consegnata, ha il diritto di verificarla, per controllare che sia stata ben eseguita e sia conforme ai patti contrattuali (c.d. collaudo: artt.1165, 1666 c.c.).

L’appaltatore (professionista) è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi della cosa. Il committente (cliente) ha correlativamente il diritto di pretendere lo scioglimento del contratto se le difformità o i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione (art.1668, comma 2, c.c.); altrimenti può chiedere che i difetti siano eliminati a spese dell’appaltatore (professionista), oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore (professionista) (art.1668, comma 1, c.c.).” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Fonti del potere rappresentativo: la procura

“La procura è dunque il negozio unilaterale con il quale una persona (cliente) conferisce ad altri (professionista) il potere di rappresentarla di fronte ai terzi.

Quale fonte del potere di rappresentanza, la procura non va confusa con il contratto da cui scaturisce il rapporto di base, al quale il potere rappresentativo accede.

Ad esempio il rapporto di base può derivare da un contratto di mandato nell’ambito del quale il mandante (cliente) conferisca al mandatario (professionista) anche il potere di rappresentarlo nel compimento di un determinato affare.

Quando ciò avviene il mandatario (professionista) unisce all’obbligo di agire per conto del mandante (cliente) anche il potere di spenderne il nome, con la conseguenza che il contratto da lui concluso produce effetti direttamente in capo al mandante (cliente).

Le due figure, seppur collegate, restano però concettualmente separate perché il mandato è un contratto, mentre la procura è un atto unilaterale: il mandato, in quanto negozio giuridico bilaterale, è fonte di diritti e obblighi reciproci e richiede il consenso di entrambe le parti; la procura, in quanto atto unilaterale, produce i suoi effetti senza bisogno di accettazione da parte del rappresentante (professionista), al quale attribuisce un potere, senza imporgli alcun obbligo.

Quest’autonomia concettuale comporta che si può avere anche un mandato senza rappresentanza, nell’ambito del quale il mandatario (professionista) non spende il nome del mandante (cliente), ma tratta ed agisce in nome proprio, secondo lo schema della rappresentanza indiretta.

Per la validità della procura si richiede l’osservanza delle forme prescritte per il negozio che il rappresentante deve concludere (art.1392 c.c.).

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, la procura può essere generale o speciale: nel primo caso, il rappresentante (professionista) ha il potere di compiere in nome e per conto del rappresentato (cliente) qualsiasi atto giuridico, nel secondo caso attribuisce al rappresentante (professionista) il potere di compiere uno o più atti specificatamente determinati e soltanto quelli.

Un limite assai importante, per quanto riguarda la procura generale, deriva dall’applicazione estensiva dell’art.1708, comma 2, c.c., ai sensi del quale il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente: applicata all’ipotesi della rappresentanza, tale norma comporta che, quanto agli atti di straordinaria amministrazione, il procuratore generale non può compiere che quelli espressamente indicati nella procura.

Ovviamente esulano in ogni caso nell’ambito della procura generale tutti quegli atti che richiedono per loro intrinseca natura una specifica autorizzazione.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)