L'ordinamento non tutela l'onore e la dignità professionale al soggetto passivo del rapporto giuridico di obbligazione 

L’ordinamento non tutela il bene del decoro e della reputazione professionale al soggetto passivo del rapporto giuridico di obbligazione 

S’informa gli utenti del servizio giustizia che professionisti, Ordini professionali e magistrati hanno instaurato un sistema che permette di ottenere l’impunità per i delitti commessi con l’uso degli Organi giudiziari.

Si tratta di condannare gli utenti del servizio giustizia per un reato inesistente: la lesione dell’onore e del decoro professionale.

Tutto ciò è reso possibile, in quanto non ha forza la legge, ma la legge  della forza e del nome, in cui il consumatore è assoggettato al vincolo associativo dei professionisti.

Simulazione di reato per un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico

Art.1cp. –  reati e pene: disposizione espressa di legge – “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.” 

Si tratta di condanne penali per reati inesistenti, non previsti come fatti delittuosi, ma come un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico (diritto privato) (vedi: rapporto giuridico di obbligazione: posizione di pretesa (soggetto attivo)/posizione di dovere (soggetto passivo).

Si tratta di procedimenti penali in cui si procede a valutazioni comportamentali, con l’obbligo di visite psichiatriche per valutarne la capacità d’intendere e volere, con condanne penali per lesione all’onore e al decoro professionale ed esecuzioni forzose dei beni in vendita d’asta. (vedi pericolosità sociale)

I reati per cui si procede, sono resi possibili in quanto non ha forza la legge, ma ha forza il sistema instaurato dal professionista, dagli Ordini professionali e dai magistrati che permettono tali abusi da parte del professionista.

Il professionista vieta il diritto di comunicare tramite scritti: mezzo necessario per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni e falsamente ritenuto reato dal professionista e dal magistrato.

Si tratta di condannare penalmente il comportamento del cliente, che nel rapporto con il professionista invia per scritto: i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni, impone per scritto di non discostarsi dalle facoltà conferitegli e dalle istruzioni ricevute, pretende che si astenga dal ledere e minacciare i propri interessi, valuta e accerta i danni causati, chiede per scritto di ripristinare ciò che ha causato, chiede il risarcimento dei danni cagionati con il proprio operato, si oppone per scritto alla richiesta di corrispondere il compenso per le prestazioni svolte…ecc.

Inversione della situazione giuridica attiva (posizione di pretesa del cliente) con la situazione giuridica passiva (posizione di dovere del professionista)

Si tratta di un abuso intenzionale, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico (professionista: soggetto obbligato - posizione di dovere), sottopone a procedimenti penali il proprio cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa), allo scopo di condannarne il comportamento non conforme alle proprie pretese e ai propri interessi.

Tutto ciò accade, in quanto il soggetto passivo (professionista) si arroga la posizione di pretesa e la potestà di agire attribuita al soggetto attivo (cliente), allo scopo di pretendere la tutela giuridica dei propri interessi ed esonerarsi dagli obblighi e dai doveri inerenti la professione e il servizio.

Situazione giuridica attiva (posizione di pretesa del cliente) e situazione giuridica passiva (posizione di dovere del professionista)

Si tratta di rapporti giuridici di obbligazione, regolati dal diritto privato e caratterizzati da una posizione di diritto – dovere, che consistono nella relazione fra il titolare di una pretesa o di un interesse giuridicamente protetto, che ha il diritto di esigere la prestazione (soggetto attivo del rapporto giuridico: cliente) e chi (soggetto passivo del rapporto giuridico: professionista) deve adempiere una prestazione, realizzare, rispettare quella pretesa o quell’interesse o tenere un determinato comportamento nei confronti dell’altro (soggetto attivo del rapporto giuridico: cliente).

L’insieme di regole di comportamento hanno per contenuto una serie di doveri e obblighi (per il professionista) e di diritti e poteri (per il cliente):

- il professionista ha la posizione di dovere (situazione giuridica passiva), in quanto l’attività del professionista consiste nell’esercitare un servizio che offre prestazioni a fronte di un corrispettivo;

- il cliente ha la posizione di pretesa o d’interesse (situazione giuridica attiva), tutelata giuridicamente, che consiste nell’essere titolari di un diritto soggettivo.

(vedi: rapporto giuridico di obbligazione: posizione di pretesa (soggetto attivo)/posizione di dovere (soggetto passivo)

La posizione di dovere implica che il professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) non è titolare di un diritto soggettivo:

- l'ordinamento non autorizza il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ad esercitare il diritto soggettivo. Si tratta di un diritto che il professionista non può esercitare, in quanto non versa nella situazione giuridica prevista dalla legge (non è titolare di un diritto soggettivo) e quindi non legittimato a compiere determinati atti che ledano le pretese e gli interessi del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse);

- l'ordinamento non attribuisce al professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) il potere di agire nei confronti del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) per far valere le proprie pretese e i propri interessi. Infatti la potestà di agire è un potere che il cliente attribuisce al professionista per il soddisfacimento e la realizzazione dei propri interessi. La natura di tale posizione soggettiva comporta che il professionista non è libero come il titolare di un diritto soggettivo (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico), ma è vincolato alla tutela degli interessi del cliente, per cui la potestà gli è attribuita;  

- l’ordinamento non tutela le pretese e gli interessi del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere);

- l'ordinamento non attribuisce al professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) il potere di obbligare il cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) a rispettare, realizzare e soddisfare le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento non autorizza il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ad impedire l’esercizio di un diritto tutelato giuridicamente al titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse);

- l'ordinamento obbliga il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ad astenersi da ledere e minacciare le pretese e gli interessi del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse);

- l'ordinamento obbliga il professionista (soggetto passivo: posizione di pretesa e d'interesse) ad adempiere all’obbligazione dovuta e a rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le pretese e gli interessi del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse). Infatti il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) non può liberarsi dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, ma può liberarsi dall’obbligazione solo adempiendo a favore del cliente.  

La posizione di pretesa e d'interesse consiste nella tutela giuridica degli interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico (titolare di un diritto soggettivo): 

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) il potere di pretendere che il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) tenga un determinato comportamento nei suoi confronti, che consiste nel fare, non fare, dare, eseguire, adempiere all’obbligazione dovuta, risarcisca, restituisca, rispetti, realizzi, soddisfi e tuteli le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) il potere di pretendere che il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) si astenga dal tenere comportamenti che ledano e minaccino le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) la potestà di agire nei confronti del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) se non rispetta, realizza, soddisfa e tutela le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) la potestà di agire nei confronti del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) per far valere la pretesa che si astenga da ledere e minacciare i propri interessi; 

- l'ordinamento attribuisce al cliente la potestà di agire nei confronti del professionista per far valere la pretesa che adempia all'obbligazione dovuta, realizzi e soddisfi le proprie pretese e i propri interessi, in quanto il cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) ha il diritto e il potere di rifiutare un adempimento parziale o una prestazione diversa da quella dovuta. 

La posizione di pretesa e d’interesse implica che il soggetto attivo del rapporto giuridico ha la titolarità e la potestà legittima:

- per stabilire il comportamento che il professionista (soggetto obbligato) deve tenere nei suoi confronti;

- per stabilire le pretese e gli interessi che il professionista (soggetto obbligato) ha l’obbligo di rispettare, realizzare, soddisfare, tutelare…ecc.;

- per pretendere una determinata condotta da parte del professionista (soggetto obbligato) finalizzata a rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le proprie pretese e i propri interessi;

- per pretendere che il professionista (soggetto obbligato) si astenga da ledere e minacciare le proprie pretese e i propri interessi;

- per valutare se il professionista (soggetto obbligato) ha rispettato, realizzato, soddisfatto e tutelato le proprie pretese e i propri interessi;

- per valutare se il professionista (soggetto obbligato) ha leso e minacciato le proprie pretese e i propri interessi;

- per valutare e accertare l'operato svolto dal professionista (soggetto obbligato) e per calcolare i danni subiti, l’inadempimento dell’obbligazione, gli indebiti illegittimamente trasferiti…ecc.

Ne deriva che le valutazioni operate da magistrati e Ordini professionali sono prive di validità giuridica, in quanto non hanno la potestà legittima:

- per modificare la disciplina che regola il rapporto giuridico di obbligazione, che consiste nell’invertire diritti e poteri del cliente con doveri e obblighi del professionista;

- per valutare se il professionista ha adempiuto all’obbligazione dovuta;

- per valutare se il professionista ha soddisfatto, realizzato, rispettato, tutelato le pretese e gli interessi del cliente;

- per valutare l’importanza delle pretese e degli interessi del cliente;

- per sostituirsi al cliente nello stabilire le pretese e gli interessi che il professionista ha l’obbligo di soddisfare, realizzare, rispettare e tutelare;

- per modificare il rapporto giuridico di obbligazione tra il cliente e il professionista, nel senso di operare per cambiare le obbligazioni imposte al professionista;

- per legittimare l’operato svolto dal professionista, gli indebiti trasferiti e per liberarlo dall'obbligazione dovuta.

Inversione della legge penale nei confronti del cliente (soggetto attivo: imputato) anziché al professionista (soggetto passivo: querelante)

Dalle regole comportamentali che hanno per contenuto una serie di doveri ed obblighi (professionista: posizione di dovere) e di diritti e poteri (cliente: posizione di pretesa e d’interesse) ne deriva il comportamento abusivo, arbitrario e illecito del professionista.

Infatti le denunce e i procedimenti penali costituiscono il mezzo per arrogarsi la posizione di pretesa e la potestà di agire attribuita al soggetto attivo del rapporto giuridico (cliente), cioè invertire la situazione giuridica attiva (cliente: posizione di pretesa e d’interesse) con la situazione giuridica passiva (professionista: posizione di dovere).

Tutto ciò ha lo scopo di arrogarsi la tutela giuridica attribuita al titolare di un diritto soggettivo (cliente: soggetto attivo) e di modificare l’esercizio di un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico in un reato inesistente, cioè la lesione all’onore e al decoro professionale.

Si tratta di un reato simulato, in quanto il professionista nell’arrogarsi la posizione di pretesa, modifica in reato le pretese e gli interessi del cliente, mentre le pretese e gli interessi del professionista (posizione di dovere) divengano tutelate giuridicamente (la tutela dell’onore e della dignità professionale, cioè l’impunità).

Tutto ciò costituisce la prova dell’inversione della legge penale nei confronti del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa) anziché al professionista (soggetto passivo: posizione di dovere), in quanto il soggetto obbligato (professionista) minaccia e lede permanentemente le pretese e gli interessi del cliente, tutelati giuridicamente:

- nell’omettere di astenersi da ledere e minacciare gli interessi del cliente, quando riceve scritti in cui il cliente pretende un determinato comportamento nei suoi confronti;

- nell'usare gli scritti come mezzo per arrogarsi la posizione di pretesa e la tutela giuridica dei propri interessi, tramite denunce e procedimenti penali; 

- nell'usare gli scritti per ledere e minacciare le pretese e gli interessi del soggetto attivo, tutelati giuridicamente, tramite denunce e procedimenti penali;

- nell'usare gli scritti per impedire al soggetto attivo (titolare di un diritto soggettivo) l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente (lesione di un diritto soggettivo);

- nell’usare gli scritti come mezzo per impedire azioni nei suoi confronti, tramite denunce e procedimenti penali in cui il professionista ottiene la tutela giuridica dei propri interessi;

- nell’usare gli Organi giudiziari per condannare penalmente il comportamento del cliente non conforme alle proprie pretese e ai propri interessi;

- nell’obbligare il cliente a rispettare un determinato comportamento nei suoi confronti: a fare, non fare, dare, eseguire…ecc. e a realizzare, soddisfare e tutelare le proprie pretese e i propri interessi.

Inapplicabilità della legge penale al soggetto attivo del rapporto giuridico (titolare di un diritto soggettivo: posizione di pretesa e d'interesse)

In sintesi i procedimenti penali per valutare se il cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) ha leso l'onore e la dignità professionale al professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) non possono essere svolti per i seguenti motivi:

- il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) non ha la potestà di agire nei confronti del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) per far valere le proprie pretese e i propri interessi, in quanto non è titolare di un diritto soggettivo;

- il reato di lesione all'onore e alla dignità professionale è inesistente, in quanto si tratta di pretese e d'interessi del professionista, non tutelati giuridicamente; 

- il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) non può obbligare il cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) a rispettare le proprie pretese e i propri interessi;

- il comportamento del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) non è oggetto di valutazioni comportamentali;

- il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ha l'obbligo di astenersi da ledere e minacciare le pretese e gli interessi del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse);

- spetta al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) accertare e valutare se il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ha rispettato, realizzato, soddisfatto, tutelato, leso e minacciato le proprie pretese e i propri interessi. 

Scopi illeciti del professionista nell’arrogarsi la posizione di pretesa e la potestà di agire attribuita al soggetto attivo del rapporto giuridico di obbligazione 

Con le denunce e i procedimenti penali il professionista inverte e trasferisce:

- inverte la situazione giuridica attiva (posizione di pretesa e d'interesse del cliente) con la situazione giudica passiva (posizione di dovere del professionista);

- inverte diritti e poteri del cliente con obblighi e doveri del professionista;

- si trasferisce la potestà di agire attribuita al soggetto attivo. Si tratta di poteri e diritti che non possono essere oggetto di trasferimento e di rinuncia da parte del cliente;

- si trasferisce la tutela giuridica dei propri interessi attribuita al soggetto attivo (cliente).

Con le denunce e i procedimenti penali il professionista impedisce:

- l’esercizio di un diritto al titolare del diritto soggettivo (cliente: soggetto attivo);

- la potestà di agire del cliente nei confronti del professionista;

- la tutela del patrimonio e della moralità del cliente (pretese e interessi tutelati giuridicamente al soggetto attivo);

- la risarcibilità e la restituzione degli indebiti illegittimamente trasferiti;

- di rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le pretese e gli interessi del cliente;

- di adempiere alle obbligazioni dovute.

Con le denunce e i procedimenti penali il professionista provoca:

- la lesione di un diritto tutelato giuridicamente al titolare di un diritto soggettivo (cliente);

- nega l’esercizio di un diritto al titolare di un diritto soggettivo (cliente). Si tratta di aver impedito l'esercizio di un diritto simulandone un fatto delittuoso;

- modifica la disciplina che regola il rapporto giuridico di obbligazione tra il cliente e il professionista;

- annulla diritti e poteri attribuiti al soggetto attivo (cliente: posizione di pretesa e d’interesse);

- obbliga l’ordinamento a tutelare la violazione dei doveri e degli obblighi inerenti la professione e il servizio…ecc;

- obbliga i clienti con violenza e minaccia a rispettare le pretese e gli interessi del professionista;

- attribuisce e sostituisce la titolarità del cliente nel valutare i danni, l’inadempienza contrattuale, gli indebiti illegittimamente trasferiti…ecc.;

- la lesione del patrimonio e della moralità ai clienti;

- diffonde e utilizza i dati personali dei clienti per finalità dannose e pericolose, allo scopo di arrecare danno e trarne profitto.

Le denunce e i procedimenti penali costituiscono la prova della violazione dei doveri e degli obblighi inerenti la professione e il servizio:

- il professionista si rifiuta di adempiere a rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le pretese e gli interessi del soggetto attivo (cliente);

- il professionista non ha adempiuto all’obbligazione dovuta;

- il cliente non è soddisfatto di quanto fornito/prodotto dal professionista;

- il professionista non ha rispettato, realizzato, soddisfatto e tutelato le pretese e gli interessi del cliente. 

Le denunce e i procedimenti penali costituiscono il mezzo per invertire la posizione di dovere con la posizione di pretesa, per i seguenti fini:

- impedire di provare di aver fornito al professionista i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni;

- obbligare a subire il comportamento del professionista che si discosta dalle istruzioni ricevute;

- obbligare ad approvare l’operato svolto e a cooperare nella violazione dei diritti contro se stessi (consenso dell’avente diritto art.50cp.). Infatti la comunicazione scritta significa che il cliente non autorizza a ledere il proprio patrimonio e la propria moralità;

- costituire il mezzo che permette di ottenere (con violenza e minaccia) il consenso dell’avente diritto (cliente), che consiste nell’autorizzare e nell’approvare abusi, illeciti…ecc. a danno del cliente.

Con le denunce e i procedimenti penali il professionista lede e minaccia le pretese e gli interessi del cliente, in violazione dei doveri e degli obblighi inerenti la professione:

- nell’omettere di adempiere a quanto richiesto e preteso dal soggetto attivo (cliente);

- nell’esercitare la posizione di pretesa, cioè nel pretendere dal soggetto attivo (cliente) che rispetti, realizzi, soddisfi e tuteli le proprie pretese e i propri interessi;

- nell’esercitare la potestà di agire nei confronti del soggetto attivo (cliente);

- nel pretendere la tutela giuridica dei propri interessi;

- nell’impedire al soggetto attivo (cliente) l’esercizio di un diritto tutelato giuridicamente;

- nell’impedire l’esercizio della posizione di pretesa e d'interesse al soggetto attivo (cliente).

Con le denunce e i procedimenti penali il professionista si arroga il potere d’agire per il soddisfacimento dei propri interessi:

- pretendere di privare della libertà personale e morale il soggetto attivo (cliente);

- pretendere di sottoporre a visite psichiatriche il soggetto attivo (cliente);

- pretendere di trasferirsi ed attribuirsi la titolarità e la disponibilità del denaro e dei beni del soggetto attivo (cliente);

- pretendere la tutela dall’ordinamento giuridico: l’impunità, di modificare il diritto privato, di esonerarsi da ogni responsabilità civile e penale, di essere autorizzati a violare leggi e diritti dei clienti…ecc.;

- pretendere che il soggetto attivo (cliente) si astenga da: sporgere denunce, richiedere l’adempimento dell’obbligazione dovuta, il risarcimento danni, la restituzione degli indebiti illegittimamente trasferiti...ecc.

Con le denunce e i procedimenti penali il professionista ottiene:

- l’immunità personale e una sorta di libero arbitrio che permette al professionista di giudicare se stesso, al fine di ottenere l’impunità;

- d’invertire la legge penale nei confronti del cliente anziché nei confronti del professionista;

- trasferimenti fraudolenti di denaro e beni dei propri clienti;

- la disponibilità e la titolarità del denaro e dei beni dei propri clienti;

- impedisce provvedimenti disciplinari nei suoi confronti;

- impedisce la risarcibilità dei danni che cagiona con il proprio operato;

- impedisce la restituzione degli indebiti illegittimamente trasferiti;

- si esonera dalle responsabilità civili e penali;

- impedisce la punibilità e indagini nei suoi confronti;

- omette di adempiere alle obbligazioni dovute;

- omette di rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le pretese e gli interessi del cliente;

- permette di sottrarsi dall’applicazione della legge civile e penale e dai provvedimenti disciplinari;

- permette di commettere delitti con l’uso degli Organi giudiziari e di rimanerne impunito;

- permette di trasferirsi illegittimamente denaro e beni dei propri clienti e di rimanerne impunito;

- permette di violare leggi, diritti, procedure, norme deontologiche, Ordinamento forense, ecc;

- omette di adempiere ai doveri e agli obblighi professionali, in quanto si esonera dal rapporto di obbligazione dovuto e da ogni responsabilità civile e penale che ne deriva.

Con le denunce e i procedimenti penali il professionista commette abusi, arbitri e illeciti penali:

- simula reati;

- falsa diritti, poteri e reati;

- simula la tutela giuridica dei propri interessi;

- si arroga con violenza e minaccia la posizione di pretesa attribuita al soggetto attivo (cliente);

- si arroga con violenza e minaccia la potestà di agire attribuita al soggetto attivo (cliente);

- usurpa con violenza e minaccia diritti e poteri attribuiti al soggetto attivo (cliente);

- obbliga con violenza e minaccia il cliente a comportarsi secondo le proprie pretese e i propri interessi;

- obbliga a condannare penalmente il comportamento del cliente non conforme alle proprie pretese e ai propri interessi;

- modifica in reato un diritto tutelato giuridicamente al soggetto attivo (cliente); 

- minaccia il cliente nell’obbligarlo ad astenersi dal tenere comportamenti che ledano o minaccino le proprie pretese e i propri interessi;

- minaccia il cliente nell’obbligarlo a tollerare ed omettere il rifiuto di rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le pretese e gli interessi del cliente.

Le denunce e i procedimenti penali costituiscono la prova che il professionista esplica l’attività per la produzione di danni al patrimonio e alla moralità dei clienti:

- non garantisce la responsabilità di quanto fornito/prodotto;

- omette di adempiere alle obbligazioni dovute;

- priva della libertà personale e morale;

- lede il patrimonio e la moralità;

- assoggetta il cliente a tollerare ed omettere quanto fornito/prodotto;

- costringe i clienti a tollerare ed omettere i danni che fornisce/produce; 

- impedisce azioni nei suoi confronti per esonerarsi dall’obbligazione dovuta;

- si esonera dalle responsabilità e non risponde dei danni per quanto fornito/prodotto;

- costringe a visite psichiatriche i propri clienti, al fine di esonerarsi da adempiere all’obbligazione dovuta;

- costringe i clienti a finanziare l’esercizio della propria attività e si esonera dalla restituzione degli indebiti illegittimamente trasferiti;

- produce danni al patrimonio e alla moralità dei clienti a fronte di un corrispettivo;

- il fine speculativo, in quanto trattasi di attività esercitata per gli interessi personali del professionista;

- istiga e provoca i clienti nell’omettere di adempiere all’obbligazione dovuta, al fine di sporgere denuncia per trarne profitti illeciti ed impunità.

Le denunce e i procedimenti penali costituiscono la prova che il professionista usa gli Organi giudiziari per conseguire fini non conformi a giustizia

La denuncia è un atto illecito e costituisce un abuso, un arbitrio e un illecito penale:

a) il professionista si arroga della posizione di pretesa e della potestà di agire attribuita al soggetto attivo (cliente), al fine di pretendere dall’ordinamento giuridico e dal cliente la tutela delle proprie pretese e dei propri interessi, che consistono nell’ottenere l’impunità per quanto prodotto/fornito al cliente. 

b) Il reato di lesione all’onore e alla dignità professionale è una pretesa illecita del professionista, che non può essere accolta, in quanto il professionista nel rapporto giuridico di obbligazione non ha la posizione di pretesa per far valere i propri interessi e per pretendere la tutela dall’ordinamento giuridico e un determinato comportamento da parte del cliente.  

c) Il professionista modifica un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico, in un reato.

d) La lesione all’onore e alla dignità professionale non è previsto come reato dall’ordinamento giuridico, ma trattasi di un reato inesistente, che deriva dalla posizione di pretesa attribuitosi con abuso il professionista, al fine di procedere penalmente contro il cliente.

e) Il titolare di un diritto soggettivo (cliente) non può essere sottoposto a valutazioni comportamentali, a condanne penali per un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico e per comportamenti non conformi alle pretese e agli interessi del soggetto passivo (professionista).

f) Il professionista ha attribuito a se stesso la potestà di valutare se ha rispettato, realizzato, soddisfatto e tutelato le pretese e gli interessi del cliente.

g) Il professionista ha invertito la posizione di dovere (del professionista) con la posizione di pretesa (del cliente), al sommo scopo di pretendere che il cliente rispetti, realizzi, soddisfi e tuteli le proprie pretese e i propri interessi.

Comportamenti abusivi, arbitrari e illeciti:

1) costituiscono atti vietati nel rapporto giuridico di obbligazione, in quanto il cliente ha la potestà di prescrivere e vietare determinati atti e comportamenti che corrispondono all’obbligo di astenersi dal danneggiarne il patrimonio e la moralità.

Infatti vi sono regole comportamentali che obbligano ad astenersi da determinati comportamenti e azioni che danneggiano il cliente, in quanto il professionista non ha il libero arbitrio, cioè non ha la piena facoltà di operare in tal senso.

2) Si tratta di manifestazioni non conformi all’attività economica che ha l’obbligo di adempiere il professionista, quindi risulta a tali effetti un abuso e un sopruso contro i clienti.

3) Nega al cliente l’esercizio di un diritto, costringendolo a riconoscere e sopportare passivamente quanto imposto dalla volontà del professionista, ovvero ad una linea di condotta imposta dal professionista e non conforme ai doveri e agli obblighi inerenti alla professione e al servizio.

5) Costituisce il mezzo per modificare disposizioni definite, mediante un azione violenta, cioè la disciplina che regola tali rapporti, con riferimento a diritti e poteri del cliente e a doveri e obblighi del professionista.

6) Si sottrae a determinati obblighi e doveri inerenti alla professione e al servizio, con riferimento esplicito alla disciplina che regola i rapporti con i clienti.

7) Assoggetta il cliente alla propria volontà ed esplica la funzione di potere sovrano sul patrimonio e sulla moralità dei clienti.

8) Costituisce una minaccia a tollerare ed omettere ciò che ha fornito/prodotto il professionista, in quanto si tratta di persona con l’obbligo giuridico di tutelare il patrimonio e la moralità dei clienti.

9) Costituisce il mezzo per richiedere visite psichiatriche, per discreditare il cliente come persona inattendibile, al fine di esonerarsi dall’obbligo di adempiere ai doveri inerenti alla professione e al servizio.

Motivato dal fatto che il cliente ha la potestà di agire nei confronti del professionista e di valutare se quanto fornito/prodotto ha rispettato, realizzato, soddisfatto e tutelato le pretese e gli interessi del cliente.

10) E’ la prova del modo in cui il professionista omette di adempiere alle obbligazioni dovute, in quanto si tratta di comportamenti e azioni non conformi alla funzione che ha l’obbligo e il dovere di adempiere il professionista nei confronti del cliente.

Infatti si tratta di azioni finalizzate a tutelare l’onore e il patrimonio del professionista e a danneggiare l’onore, la dignità e il patrimonio del cliente, non in conformità ai doveri e agli obblighi inerenti alla professione e al servizio.

Programma

Rivendicazione dell'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente

Si tratta di perseguire il recupero del diritto soggettivo illegalmente usurpato da professionisti (soggetti passivi del rapporto giuridico: posizione di dovere), che consiste nella riaffermazione della legittimità di un diritto illegalmente negato, vietato, impedito, trasferito, usurpato, arrogato ed estorto con violenza e minaccia nel modificare in reato e malattia mentale l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente all'utente del servizio giustizia (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).  

Si tratta di procedimenti penali d'ingiuria, diffamazione e calunnia contro gli utenti del servizio giustizia (condanne penali per lesione all'onore, alla dignità e alla reputazione professionale, visite psichiatriche, attribuzioni di malattie mentali), in cui magistrati, consulenti tecnici del magistrato (psichiatra) e Ordini professionali intervengono e interferiscono nel prender parte attiva a determinati interessi come soggetti estranei nell'ambito delimitato dal rapporto giuridico di obbligazione, le cui valutazioni sono prive di validità giuridica per entrare nel merito d'interessi personali, cioè dell'obbligazione dovuta dal professionista, in quanto trattasi dell'esercizio di un diritto spettante esclusivamente al titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo del rapporto giuridico: utente del servizio giustizia).

Tutto ciò causa come effetto di sottoporre l'utente del servizio giustizia al vincolo associativo dei professionisti e alla condizione di assoggettamento che deriva dall'ostacolare/impedire l'esercizio del diritto soggettivo al soggetto attivo del rapporto giuridico (utente del servizio giustizia: titolare di un diritto soggettivo) e nel subire delitti e trasferimenti fraudolenti di denaro, beni e impunità con l'uso degli Organi giudiziari (vedi: pericolosità sociale). 

Rivendicazione della tutela giuridica e dell'obbligazione giuridica

Si tratta di rivendicare l'obbligazione al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere), quando esegue una prestazione parziale o diversa da quella dovuta, in quanto il professionista (soggetto obbligato: posizione di dovere) non può liberarsi dall'obbligazione se non adempie a favore del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse).

S'informa che la valutazione in merito ad interessi personali è di pertinenza diretta e esclusiva del titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo del rapporto giuridico: utente del servizio giustizia) nell'ambito definito del rapporto giuridico di obbligazione, in quanto incide nella sfera interpersonale privata (valutazione spettante al soggetto di diritto corrispondente alla verità oggettiva dei fatti).

Infatti la condizione di soggetto passivo nel rapporto giuridico consiste nell'assumere una obbligazione, cioè nell'essere vincolato giuridicamente ad un comportamento (prestazione del soggetto obbligato) imposto dal soggetto attivo del rapporto giuridico, attinente allo svolgersi di una obbligazione giuridica.

Si tratta di un comportamento (prestazione del professionista: soggetto obbligato), che deve corrispondere all'interesse del creditore (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico), valutabile esclusivamente dal cliente, in quanto il vincolo giuridico sottopone passivamente il professionista ad una linea di condotta imposta dal cliente, cui fa riscontro un diritto soggettivo del cliente, come soggetto di diritto a cui spetta la valutazione d'interessi personali.

La valutazione d'interessi riservati e pertinenti al soggetto attivo del rapporto giuridico consiste nell'effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento del soggetto obbligato (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all'interesse concordato dal cliente e alla rispettiva valutazione economica, in quanto nel rapporto giuridico di obbligazione, il soggetto attivo del rapporto giuridico ha diritto ad una determinata prestazione e, in difetto, a una congrua soddisfazione patrimoniale da parte di uno o più soggetti passivi del rapporto giuridico che hanno l'obbligo giuridico di fornire quella prestazione. 

Si tratta dell'esercizio di un diritto soggettivo richiedere l'intervento diretto di organismi al fine di esercitare una funzione protettiva dei propri interessi lesi dal soggetto passivo del rapporto giuridico (tutela giuridica degli interessi personali), cioè della facoltà tutelata dalla legge di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi (diritto soggettivo), che consiste nel potere legittimo di fare, far valere, esigere, impedire, rivendicare danni...ecc. nei confronti del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico: posizione di dovere).  

Programma di servizi

- formare gruppi di utenti del servizio giustizia che hanno ricevuto dal professionista una prestazione parziale o diversa da quella dovuta, al fine di organizzare azioni volte a rivendicare l'obbligazione dovuta e la risarcibilità dei danni per quanto fornito/prodotto a fronte di un  corrispettivo (lesione degli interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico); 

- organizzare azioni volte ad impedire la forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva dall'ostacolare/impedire l'esercizio del diritto soggettivo all'utente del servizio giustizia;

- organizzare servizi di diffusione che informano l'opinione pubblica sull'uso degli Organi giudiziari per fornire/produrre delitti, cioè per sostituire prestazioni professionali con delitti contro il patrimonio e la moralità degli utenti del servizio giustizia;

- organizzare azioni volte alla risarcibilità dei danni per i delitti compiuti in nome e per conto del popolo italiano, cioè commissionati dal popolo italiano. Si tratta del pregiudizio che deriva dall'uso che il professionista indebitamente fa del nome e dell'immagine del popolo italiano; 

- organizzare azioni volte alla risarcibilità dei danni per i delitti compiuti in nome e per conto del mandante, cioè commissionati dall'utente del servizio giustizia, in quanto ha rilasciato il mandato e la procura al professionista per ricevere delitti contro se stesso. Si tratta di danni che derivano dai delitti subiti e per l'uso che il professionista fa del nome e dell'immagine dell'utente del servizio giustizia;

- organizzare azioni volte al subingresso del cliente (creditore) nei diritti del professionista (debitore), in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, in tutto e in parte, della prestazione che ha per oggetto una cosa determinata, quindi il cliente (creditore) può esigere dal professionista (debitore) la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento ( lesione di un bene - interesse pregiudicato).