Posizione di soggezione del soggetto passivo all'esercizio del potere del soggetto attivo nel rapporto obbligatorio  

S’informa gli utenti del servizio giustizia che il professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) si trova nella condizione di dover sottostare a un obbligo (prestazione: obbligazione giuridica), in quanto versa nello stato passivo di completa dipendenza e sottomissione nei confronti del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico).

Obbligazione: prestazione riducibile a un valore patrimoniale

S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’obbligazione è un vincolo di diritto in base al quale il professionista è costretto ad eseguire una prestazione al cliente, in conformità delle leggi, del contratto stabilito e degl'interessi del creditore (cliente).

Ne risulta il dovere del debitore (professionista) verso il creditore (cliente) di eseguire la prestazione (obbligazione) e una garanzia in favore del creditore (cliente), per la quale questi può ricavare l’equivalente della prestazione a lui dovuta espropriando i beni del debitore (professionista).

Il creditore (cliente) ha un diritto su tutti i beni del debitore (professionista) presenti e futuri, ne deriva:

- l’azione surrogatoria: per cui il creditore (cliente) può sostituirsi al debitore (professionista) nel difendere i suoi interessi. Si tratta della facoltà attribuita al creditore (cliente) di subentrare al proprio debitore (professionista) nell’esercizio di diritti verso terzi.

- l’azione revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini.

Natura dell’obbligazione

S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’obbligazione può essere:

- solidale: quando tra più debitori ciascuno di essi è tenuto per la totalità del debito; 

- parziaria: quando ciascuno vi è tenuto per una parte;

- divisibile o indivisibile: secondo la divisibilità del suo oggetto;

- condizionale o semplice: secondo che sia sottoposta o no a una condizione (sospensiva, risolutiva, potestativa, ecc.);

- a tempo determinato o a tempo indeterminato: secondo che la prestazione sia soggetta o no a un termine;

- alternativa: quando il debito può liberarsi prestando una o l’altra tra varie cose indicate;

- con clausola penale: se in caso di mancata prestazione sia preventivamente fissata una somma a titolo di risarcimento danni.

Inadempimento o ritardo nell’esecuzione della prestazione

S’informa gli utenti del servizio giustizia che le obbligazioni vanno adempiute dal debitore (professionista) con la diligenza del buon padre di famiglia e possono essere anche adempiute da un terzo, se il creditore (cliente) non ha interesse a che il debitore (professionista) non esegua personalmente la prestazione.

In caso di inadempimento anche parziale il debitore (professionista) è tenuto al risarcimento dei danni se non prova che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione sono stati determinati da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.

Oltre che con l’adempimento l’obbligazione si estingue con:

- la novazione: l’estinzione di un obbligazione mediante assunzione di una nuova, che sostituisce l’altra;

- la remissione: diretto a liberare il professionista dall’obbligazione, nel sottomettersi passivamente alla sua volontà; 

- la compensazione: nel compensare il professionista per la prestazione svolta; 

- la confusione;

- l’impossibilità: condizione che esclude il compimento o l’attuazione della prestazione per sopravvenuta causa non imputabile al debitore (professionista), in quanto condizionato da fattori o circostanze d’impedimento.

Vincolo giuridico di obbligazione nel rapporto obbligatorio

S’informa gli utenti del servizio giustizia che il soggetto passivo del rapporto giuridico (professionista: soggetto obbligato) consiste nell’essere obbligato a tenere un determinato comportamento che risulti rivolto alla realizzazione di un interesse particolare (obbligazione giuridica), facente capo ad un soggetto (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico) creditore del professionista. 

La condizione di soggetto passivo del rapporto giuridico (professionista: posizione di dovere) consiste nell’assumere un obbligazione, cioè nell’essere vincolato giuridicamente ad un comportamento (prestazione del soggetto obbligato) imposto dal soggetto attivo del rapporto giuridico (cliente: posizione di pretesa e d’interesse), attinente allo svolgersi di una obbligazione giuridica.

Si tratta di un comportamento (prestazione del professionista: soggetto obbligato), che deve corrispondere all’interesse del creditore (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico), valutabile esclusivamente dal cliente, in quanto il vincolo giuridico sottopone passivamente il professionista ad una linea di condotta imposta dal cliente, cui fa riscontro un diritto soggettivo del cliente, come soggetto di diritto a cui spetta la valutazione d’interessi personali.

La valutazione d’interessi riservati e pertinenti al cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) consiste nell’effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento del soggetto obbligato (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all’interesse concordato dal cliente e alla rispettiva valutazione economica, in quanto nel rapporto giuridico di obbligazione, il cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) ha diritto ad una determinata prestazione (obbligazione giuridica) e, in difetto, a una congrua soddisfazione patrimoniale da parte di uno o più soggetti passivi del rapporto giuridico che hanno l’obbligo giuridico di fornire quella prestazione.

Il soggetto passivo del rapporto giuridico (professionista: soggetto obbligato) è debitore del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico), in quanto ha il dovere di adempiere all’obbligazione e obbligato a tenere un determinato comportamento che risulti rivolto alla realizzazione di un interesse particolare (obbligazione giuridica), facente capo ad un soggetto (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico) creditore del professionista.

Ne deriva il comportamento illecito del professionista se non adempie all’obbligazione giuridica nei confronti del cliente, poiché tenuto a realizzare a suo nome e per suo conto quella pretesa o quell’interesse e a tenere un determinato comportamento verso chi ha diritto di esigere la prestazione (obbligazione giuridica), per il soddisfacimento degl’interessi protetti dall’ordinamento giuridico, in quanto fonte di responsabilità nel rapporto giuridico di obbligazione.

Rivendicare la tutela giuridica degl’interessi lesi dal professionista

Occorre precisare che l’esercizio di un diritto soggettivo spettante al cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) implica il legittimo potere di far valere la pretesa che il professionista si astenga da iniziative che comportino lesione o minaccia al conseguimento degl’interessi protetti dall’ordinamento giuridico, su cui nessun organismo può interferire se non a protezione di questo diritto di cui il cliente è titolare e legittimato dall’ordinamento giuridico, in quanto il professionista non è libero di agire perché vincolato alla tutela degl’interessi del cliente la cui potestà gli è attribuita.

Infatti se nello svolgersi di una obbligazione giuridica, il comportamento a cui è tenuto il professionista persegue interessi che configgono con quelli del proprio cliente, il soggetto attivo del rapporto giuridico (cliente: posizione d’interesse e di pretesa) ha il diritto di manifestare il suo dissenso ed opporsi per contrastare iniziative intraprese a suo danno e di contestare se la prestazione non corrisponde all’impegno contrattuale assunto e di essere risarcito per ogni conseguenza dannosa e pericolosa che ne è derivata.

Si tratta del rapporto giuridico di obbligazione, in cui il soggetto passivo del rapporto giuridico (professionista: soggetto obbligato) assume un impegno contrattuale, che consiste nell’essersi vincolato giuridicamente all’adempimento di una determinata prestazione che non si può omettere e né modificare.  

Il rapporto giuridico di obbligazione attribuisce al cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) il potere d’imporre un determinato comportamento al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) nei casi in cui non agisce in conformità dell’obbligazione contratta, cioè all’impegno contrattuale assunto nei confronti del cliente.

Si tratta della facoltà tutelata dalla legge (diritti e poteri spettanti al soggetto attivo del rapporto giuridico) di assumere un determinato comportamento finalizzato alla tutela dei propri interessi, che consiste nel diritto legittimo di fare, far valere, esigere, impedire, rivendicare, ecc. nei confronti del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico).

Tale partecipazione attiva da parte del cliente, attribuita di diritto alla situazione giuridica attiva, legittima determinati comportamenti nei confronti del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico), finalizzati a tutelare i propri interessi lesi da comportamenti che non agiscono in conformità del vincolo giuridico, inerenti ad ottenere la tutela dei propri interessi e l’adempimento dell’obbligazione contratta nel rapporto giuridico di obbligazione, in quanto il professionista è vincolato giuridicamente al compimento di una determinata prestazione, che dalla sua inosservanza determina come effetto la violazione di diritti e la lesione degl’interessi del cliente.

Quindi la partecipazione attiva nei propri interessi è necessaria in rapporto a determinate esigenze di tutela, riguardante lo svolgimento dei propri interessi, che porta ad imporre determinati comportamenti al professionista rivolti ad impedire gli effetti e le conseguenze dannose che si ripercuotono sul proprio patrimonio, moralità, ecc. del cliente.

Sondaggio opinione pubblica

Per quali motivi i magistrati permettono l’esercizio di un diritto soggettivo al professionista e si sostituiscono al cliente nel valutarne la prestazione:

a) per incapacità mentale, inadempienza, negligenza o personalità malata che permette la rovina patrimoniale e morale all’utente del servizio giustizia;

b) per permettere trasferimenti e attribuzioni di denaro e beni con l’uso degli Organi giudiziari e per impedire la risarcibilità dei danni per ogni delitto commesso all’utente del servizio giustizia;

c) per impedire che i professionisti siano radiati e arrestati come persone socialmente pericolose che vivono di proventi di attività delittuose e che sono dediti alla commissione di delitti che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale, la sicurezza, il patrimonio, ecc. del cliente;

d) per usare il sistema giudiziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite conseguiti con l’uso degli Organi giudiziari;

e) perché i magistrati nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni esonerano se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica;  

f) perché i magistrati possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede;

g) per impedire di diffondere all’opinione pubblica ciò che realmente accade nei vari uffici giudiziari e le cause reali che provocano le disfunzioni del servizio giustizia.

Richieste delle vittime del servizio giustizia

S’informa che possono contattarci prestatori d’opera forense disposti a promuovere le seguenti azioni:

- revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini;

- rivendicazione: a tutela dei diritti di proprietà (vedi: fenomenologia comportamentale).