Pretese e interessi tutelati giuridicamente al soggetto attivo del rapporto giuridico di obbligazione

S’informa che l’ordinamento giuridico tutela le pretese e gli interessi degli utenti del servizio giustizia, in quanto titolari di un diritto soggettivo (situazione giuridica attiva: posizione di pretesa e d’interesse).

Rapporto giuridico di obbligazione: situazione giuridica attiva (posizione di pretesa del cliente) e situazione giuridica passiva (posizione di dovere del professionista)

S’informa gli utenti del servizio giustizia che l’ordinamento giuridico ha regolamentato diritti e poteri del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) e doveri ed obblighi del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico).

Si tratta di rapporti giuridici di obbligazione, regolati dal diritto privato e caratterizzati da una posizione di diritto – dovere, che consistono nella relazione fra il titolare di una pretesa o di un interesse giuridicamente protetto, che ha il diritto di esigere la prestazione (soggetto attivo del rapporto giuridico: cliente) e chi (soggetto passivo del rapporto giuridico: professionista) deve adempiere una prestazione, realizzare, rispettare quella pretesa o quell’interesse o tenere un determinato comportamento nei confronti dell’altro (soggetto attivo del rapporto giuridico: cliente).  

L’insieme di regole di comportamento hanno per contenuto una serie di doveri e obblighi (per il professionista) e di diritti e poteri (per il cliente):

- il professionista ha la posizione di dovere (situazione giuridica passiva), in quanto l’attività del professionista consiste nell’esercitare un servizio che offre prestazioni a fronte di un corrispettivo;

- il cliente ha la posizione di pretesa o d’interesse (situazione giuridica attiva), tutelata giuridicamente, che consiste nell’essere titolari di un diritto soggettivo.

(vedi: rapporto giuridico di obbligazione: posizione di pretesa (soggetto attivo)/posizione di dovere (soggetto passivo)

Caratteristica essenziale di tale rapporto:

-“Il creditore (cliente) può far valere il suo diritto soltanto nei confronti del debitore (professionista), il quale, da canto suo, può liberarsi solo adempiendo a favore del primo.”

- Regolano privatamente i propri rapporti:“Le parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono costruire, in relazione alle esigenze che intendono soddisfare, i più svariati schemi, purchè perseguano interessi leciti e meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.”

Infatti il mandato è un contratto che è destinato a produrre effetti giuridici che non appaiono all’origine del rapporto, cioè all’atto di stipulazione del mandato, ma bensì nella successiva fase di esecuzione o al termine del rapporto stesso, in cui sono evidenti gli effetti prodotti e i pregiudizi subiti in conseguenza a quanto fornito/prodotto dal professionista e alle modalità di svolgimento della prestazione professionale.

La posizione di pretesa e d'interesse consiste nella tutela giuridica degli interessi del soggetto attivo del rapporto giuridico (titolare di un diritto soggettivo): 

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) il potere di pretendere che il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) tenga un determinato comportamento nei suoi confronti, che consiste nel fare, non fare, dare, eseguire, adempiere all’obbligazione dovuta, risarcisca, restituisca, rispetti, realizzi, soddisfi e tuteli le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) il potere di pretendere che il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) si astenga dal tenere comportamenti che ledano e minaccino le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) la potestà di agire nei confronti del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) se non rispetta, realizza, soddisfa e tutela le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento attribuisce al cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) la potestà di agire nei confronti del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) per far valere la pretesa che si astenga da ledere e minacciare i propri interessi; 

- l'ordinamento attribuisce al cliente la potestà di agire nei confronti del professionista per far valere la pretesa che adempia all'obbligazione dovuta, realizzi e soddisfi le proprie pretese e i propri interessi, in quanto il cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) ha il diritto e il potere di rifiutare un adempimento parziale o una prestazione diversa da quella dovuta. 

La posizione di pretesa e d’interesse implica che il soggetto attivo del rapporto giuridico ha la titolarità e la potestà legittima:

- per stabilire il comportamento che il professionista (soggetto obbligato) deve tenere nei suoi confronti;

- per stabilire le pretese e gli interessi che il professionista (soggetto obbligato) ha l’obbligo di rispettare, realizzare, soddisfare, tutelare…ecc.;

- per pretendere una determinata condotta da parte del professionista (soggetto obbligato) finalizzata a rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le proprie pretese e i propri interessi;

- per pretendere che il professionista (soggetto obbligato) si astenga da ledere e minacciare le proprie pretese e i propri interessi;

- per valutare se il professionista (soggetto obbligato) ha rispettato, realizzato, soddisfatto e tutelato le proprie pretese e i propri interessi;

- per valutare se il professionista (soggetto obbligato) ha leso e minacciato le proprie pretese e i propri interessi;

- per valutare e accertare l'operato svolto dal professionista (soggetto obbligato) e per calcolare i danni subiti, l’inadempimento dell’obbligazione, gli indebiti illegittimamente trasferiti…ecc.

La posizione di dovere implica che il professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) non è titolare di un diritto soggettivo:

- l'ordinamento non autorizza il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ad esercitare il diritto soggettivo. Si tratta di un diritto che il professionista non può esercitare, in quanto non versa nella situazione giuridica prevista dalla legge (non è titolare di un diritto soggettivo) e quindi non legittimato a compiere determinati atti che ledano le pretese e gli interessi del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse);

- l'ordinamento non attribuisce al professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) il potere di agire nei confronti del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) per far valere le proprie pretese e i propri interessi. Infatti la potestà di agire è un potere che il cliente attribuisce al professionista per il soddisfacimento e la realizzazione dei propri interessi. La natura di tale posizione soggettiva comporta che il professionista non è libero come il titolare di un diritto soggettivo (cliente: soggetto attivo del rapporto giuridico), ma è vincolato alla tutela degli interessi del cliente, per cui la potestà gli è attribuita;  

- l’ordinamento non tutela le pretese e gli interessi del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere);

- l'ordinamento non attribuisce al professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) il potere di obbligare il cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse) a rispettare, realizzare e soddisfare le proprie pretese e i propri interessi;

- l'ordinamento non autorizza il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ad impedire l’esercizio di un diritto tutelato giuridicamente al titolare di un diritto soggettivo (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse);

- l'ordinamento obbliga il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) ad astenersi da ledere e minacciare le pretese e gli interessi del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse);

- l'ordinamento obbliga il professionista (soggetto passivo: posizione di pretesa e d'interesse) ad adempiere all’obbligazione dovuta e a rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le pretese e gli interessi del cliente (soggetto attivo: posizione di pretesa e d'interesse). Infatti il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) non può liberarsi dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, ma può liberarsi dall’obbligazione solo adempiendo a favore del cliente.  

Le fonti del rapporto giuridico di obbligazione

S’informa che gli utenti del servizio giustizia (soggetto attivo: posizione di pretesa e d’interesse) hanno il diritto e il potere di stabilire il comportamento che il professionista (soggetto passivo: posizione di dovere) deve tenere nei suoi confronti, in quanto ha l’obbligo di adempiere all’obbligazione dovuta e di rispettare, realizzare, soddisfare e tutelare le pretese e gli interessi del cliente, con l’obbligo di risarcirne i danni se lede e minaccia tali pretese e interessi (violazione dei doveri e degli obblighi inerenti la professione e il servizio).

Si tratta di regole giuridiche, in quanto presentano i caratteri dell’obbligatorietà (soggetto obbligato: professionista), la cui osservanza si impone obbligatoriamente e alla cui violazione (da parte del soggetto obbligato: professionista) è imposta l’irrogazione di una sanzione, anche relativa al risarcimento, alle restituzioni, alla riparazione, rivolte ad ottenere un equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza spontanea alla norma:“Norma giuridica è il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione (sanzione).” (vedi:rapporto giuridico di obbligazione/colpa professionale/responsabilità contrattuale/abuso del potere rappresentativo)

Il professionista ha l’obbligo di adempiere all’obbligazione

l’estinzione dell’obbligazione può essere classificata a seconda che all’estinzione del debito (obbligazione) si accompagni o meno il contestuale soddisfacimento dell’interesse del creditore (cliente).

L’adempimento è il mezzo normale di estinzione dell’obbligazione. È l’atto con cui il debitore (professionista) realizza l’interesse del creditore (cliente).

Giuridicamente parlando, esso non ha natura negoziale, perchè non è un atto libero, bensì un atto necessitato, posto in essere in esecuzione di un impegno contrattuale o extracontrattuale: il debitore (professionista), pertanto, ha il dovere, di adempiere e ciò per la semplice ragione che l’inadempimento è un illecito, in quanto tale, fonte di responsabilità.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

“Nell’adempiere l’obbligazione, il debitore (professionista) deve comportarsi correttamente e usare la diligenza dell’uomo medio, ossia deve operare con la necessaria perizia e cautela, osservando tutti quegli accorgimenti che sono necessari per una corretta esecuzione del rapporto obbligatorio.

In applicazione di tale principio, il codice civile impone che la prestazione sia eseguita integralmente ed esattamente: il creditore (cliente) ha, correlativamente il potere di rifiutare un adempimento parziale; ne può, il debitore (professionista), liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, salvo che il creditore vi consenta.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Il professionista è responsabile contrattualmente per inadempimento dell’obbligazione

il debitore (professionista) che non adempie ovvero che adempie in maniera inesatta o tardiva l’obbligazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo stesso è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.) 

La responsabilità del debitore (professionista) è dunque presunta. In virtù di tale presunzione, che ha carattere relativo, il creditore (cliente) è esentato da qualsiasi dimostrazione in merito alla sussistenza, in capo al  debitore (professionista) inadempiente, di un coefficiente soggettivo di responsabilità: il creditore (cliente) non ha l’onere di provare il dolo o la colpa del debitore (professionista), ma deve soltanto fornire la prova del fatto storico dell’inadempimento e quantificarne il danno subito, mentre è onere del debitore fornire la prova liberatoria della sua responsabilità, dimostrando che il mancato o intempestivo adempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Il professionista è in una situazione di mora se ritarda nell’adempimento dell’obbligazione

“Il debitore (professionista), deve risarcire il danno (art.1218 c.c.) e non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (cliente) (art.1221, comma 1, c.c.)” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Il professionista è obbligato al pagamento dell’indebito 

“Nel nostro ordinamento giuridico, ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato da una causa meritevole di tutela.

Questa può essere costituita da un contratto (accordo con il cliente) o da un diverso fatto giuridico (sentenza di condanna alle spese e agli onorari...ecc.)

La mancanza o il venir meno di una siffatta giustificazione rende indebito, cioè non dovuto, qualsiasi arricchimento.

La regola è che chi ha ricevuto indebitamente una cosa o una somma di danaro è tenuta a restituirla.”

“In assoluta coerenza con tale principio, l’art.2041, comma 1, c.c. dispone che chi (professionista), senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di un’altra persona (cliente) è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, ad indennizzare quest’ultima (cliente) della correlativa diminuzione patrimoniale. (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Il professionista è responsabile contrattualmente: colpa professionale

“le prestazioni professionali possono connotarsi come obbligazioni di risultato contrariamente alla regola generale secondo cui l’obbligazione che scaturisce dal contratto d’opera intellettuale è una tipica obbligazione di mezzo: è quanto si verifica allorché l’esecuzione dell’opera, pur essendo intrapresa con strumenti intellettivi, è finalizzata ad un risultato finale, il cui conseguimento richiede la conoscenza e la diligente applicazione di particolari tecniche o pratiche.

In questi casi, secondo la giurisprudenza, il professionista assume, al pari del prestatore d’opera materiale, una vera e propria obbligazione di risultato che, in caso d’insuccesso, comporta una responsabilità presunta dalla quale è possibile liberarsi soltanto fornendo la prova del fortuito, dell’imprevedibile o del fatto di terzi.”

“L’onere probatorio fa carico: la regola è che se l’obbligazione è di risultato e questo non viene raggiunto spetta al debitore (professionista) fornire la prova liberatoria della propria responsabilità e cioè la prova che l’inadempimento sia dipeso da un fatto a lui non imputabile, presumendosi la colpa laddove il debitore (professionista) non dimostri di essersi comportato diligentemente ai sensi dell’art.1176.” (tratto da Elementi di diritto civile – Istituzioni di diritto privato – Maggioli editore)

Situazione attuale

Il regime corporativo impedisce l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente ai titolari di un diritto soggettivo e inverte la posizione di pretesa del soggetto attivo con la posizione di dovere del soggetto passivo 

S’informa gli utenti del servizio giustizia (soggetti attivi del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse) che il sistema giudiziario non garantisce ai titolari di un diritto soggettivo (utenti del servizio giustizia) l’esplicazione dei poteri di cui il diritto consta.

Si tratta del regime corporativo degli Ordini professionali, la tassazione delle notule, le denunce e i procedimenti penali d’ingiuria, diffamazione e calunnia che impediscono l’esercizio di un diritto soggettivo ai soggetti attivi del rapporto giuridico (titolari di un diritto soggettivo: posizione di pretesa e d'interesse) (vedi: pericolosità sociale).

Tutto ciò causa come conseguenza d’invertire il diritto soggettivo attribuito ai soggetti attivi (clienti) con gli obblighi e i doveri spettanti ai soggetti passivi (professionisti).

Ne deriva, per il cliente, una condizione di assoggettamento al vincolo associativo dei professionisti, finalizzato: a commettere delitti impunibili, a trasferirsi fraudolentemente il denaro e i beni dei clienti, ad acquisire il controllo dell’amministrazione della giustizia, ad impedire ed ostacolare l’amministrazione della giustizia, a usare gli organi giudiziari per conseguire fini non conformi a giustizia e a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite...ecc. (vedi: pericolosità sociale e manipolazione della giustizia)

Programma

Rivendicare l'esercizio di un diritto tutelato giuridicamente e la potestà di agire nei confronti del soggetto passivo del rapporto giuridico di obbligazione  

S’informa che le vittime del servizio giustizia (soggetti attivi del rapporto giuridico: posizione di pretesa e d'interesse) hanno in programma di rivendicare la potestà di agire nei confronti del professionista (soggetto passivo: posizione di dovere), al fine di tutelare i propri diritti lesi. 

A tal fine, gli utenti del servizio giustizia hanno in programma un servizio d’indagini che permette l’esplicazione dei poteri ai titolari di un diritto soggettivo.

Si tratta di organizzare azioni volte a valutare ed accertare i pregiudizi e gli effetti dannosi che sono la conseguenza dell’operato svolto dal soggetto passivo del rapporto (professionista).

Tutto ciò, ha lo scopo, di permettere alle vittime del servizio giustizia di stendere in forma essenziale un resoconto per fornire la prova di quanto prodotto dal professionista a fronte di un corrispettivo e quantificarne il danno per gli effetti e i pregiudizi subiti.