Forza d'intimidazione del vincolo associativo finalizzata ad estinguere l'obbligazione giuridica 

S'informa gli utenti del servizio giustizia che l’esercizio di un diritto soggettivo spettante al cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) implica il legittimo potere di far valere la pretesa che il professionista si astenga da iniziative che comportino lesione o minaccia al conseguimento degl’interessi protetti dall’ordinamento giuridico, su cui nessun organismo può interferire se non a protezione di questo diritto di cui il cliente è titolare e legittimato dall’ordinamento giuridico, in quanto il professionista non è libero di agire perché vincolato alla tutela degl’interessi del cliente la cui potestà gli è attribuita.

Infatti se nello svolgersi di una obbligazione giuridica, il comportamento a cui è tenuto il professionista persegue interessi che configgono con quelli del proprio cliente, il soggetto attivo del rapporto giuridico (cliente: posizione d’interesse e di pretesa) ha il diritto di manifestare il suo dissenso ed opporsi per contrastare iniziative intraprese a suo danno e di contestare se la prestazione non corrisponde all’impegno contrattuale assunto e di essere risarcito per ogni conseguenza dannosa e pericolosa che ne è derivata.

Si tratta del rapporto giuridico di obbligazione, in cui il soggetto passivo del rapporto giuridico (professionista: soggetto obbligato) assume un impegno contrattuale, che consiste nell’essersi vincolato giuridicamente all’adempimento di una determinata prestazione che non si può omettere e né modificare.  

Il rapporto giuridico di obbligazione attribuisce al cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) il potere d’imporre un determinato comportamento al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) nei casi in cui non agisce in conformità dell’obbligazione contratta, cioè all’impegno contrattuale assunto nei confronti del cliente.

Si tratta della facoltà tutelata dalla legge (diritti e poteri spettanti al soggetto attivo del rapporto giuridico) di assumere un determinato comportamento finalizzato alla tutela dei propri interessi, che consiste nel diritto legittimo di fare, far valere, esigere, impedire, rivendicare, ecc. nei confronti del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico).

Tale partecipazione attiva da parte del cliente, attribuita di diritto alla situazione giuridica attiva, legittima determinati comportamenti nei confronti del professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico), finalizzati a tutelare i propri interessi lesi da comportamenti che non agiscono in conformità del vincolo giuridico, inerenti ad ottenere la tutela dei propri interessi e l’adempimento dell’obbligazione contratta nel rapporto giuridico di obbligazione, in quanto il professionista è vincolato giuridicamente al compimento di una determinata prestazione, che dalla sua inosservanza determina come effetto la violazione di diritti e la lesione degl’interessi del cliente.

Quindi la partecipazione attiva nei propri interessi è necessaria in rapporto a determinate esigenze di tutela, riguardante lo svolgimento dei propri interessi, che porta ad imporre determinati comportamenti al professionista rivolti ad impedire gli effetti e le conseguenze dannose che si ripercuotono sul proprio patrimonio, moralità, ecc. del cliente.

Intento specifico di professionisti, magistrati e ordini professionali nell’applicare la legge penale a un diritto tutelato giuridicamente

Motivo per cui occorre informare gli utenti del servizio giustizia del modo illecito in cui i professionisti usano gli Organi giudiziari per liberarsi dall’obbligazione giuridica, per esonerarsi dai doveri e dagli obblighi spettanti alla situazione giuridica passiva e da ogni responsabilità derivante dall’operato svolto ai danni del cliente.

Si tratta di pretendere l’applicazione della legge penale nei confronti del proprio cliente per lesione all’onore e alla reputazione professionale, quando rivendica la tutela giuridica dei propri interessi e pretende di esercitare un diritto tutelato giuridicamente, spettante alla situazione giuridica attiva.

Si tratta di un diritto che il professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) non può esercitare nei confronti del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico), in quanto versa nella situazione giuridica passiva, cioè non è titolare di un diritto soggettivo e quindi non legittimato a compiere determinati atti che ledano gl’interessi del cliente.

Infatti l’ordinamento non riconosce al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) la potestà d’agire nei confronti del cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) per attribuire a se stesso e a soggetti estranei dal rapporto obbligatorio il potere di entrare nel merito d’interessi personali spettanti al soggetto di diritto (soggetto attivo del rapporto giuridico), in quanto la potestà d’agire appartiene al soggetto attivo del rapporto giuridico, il quale non attribuisce al professionista (soggetto passivo del rapporto giuridico) il potere d’agire contro se stesso:“La potestà è il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse che non è proprio di chi agisce (professionista), bensì di un altro soggetto (cliente).”

“La potestà rappresenta un potere attribuito (dal cliente) ad un soggetto (professionista) per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui: come esempio di tale la posizione soggettiva è il potere del rappresentante (professionista), che può agire e compiere atti giuridici in nome e per conto non proprio ma del soggetto (cliente) che egli rappresenta.

La natura di tale posizione soggettiva comporta che colui (professionista) che ne è investito non è libero come il titolare di un diritto soggettivo (cliente), ma è vincolato alla tutela degli interessi (del cliente) per cui la potestà gli è attribuita.”

Ne deriva che il professionista nel richiedere l’applicazione della legge penale privo della potestà d’agire nei confronti del proprio cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) ha lo scopo di attribuirsi il libero arbitrio di giudicare il proprio operato e trasferire a soggetti estranei dal rapporto obbligatorio il potere di entrare nel merito d’interessi privati, impedendo al proprio cliente (soggetto attivo del rapporto giuridico) di valutare i propri interessi lesi, in quanto soggetto di diritto legittimato a valutare i propri interessi personali.

Infatti il comportamento prestato dal professionista (prestazione: obbligazione giuridica) è riscontrabile esclusivamente dal cliente, come soggetto di diritto a cui spetta la valutazione in merito ad interessi personali, che consiste nel valutare se la prestazione svolta corrisponde ed è attinente all’interesse concordato dal cliente.

Quindi il professionista nel rivolgersi ad organismi per interferire negl’interessi privati del cliente causa come conseguenza di modificare l’impegno contrattuale inerente all’obbligazione giuridica, in quanto si tratta di soggetti estranei al vincolo giuridico per prender parte attiva a determinati interessi nell’ambito delimitato dal rapporto giuridico di obbligazione, le cui valutazioni sono prive di validità giuridica per entrare nel merito degl’interessi personali del cliente.

L’intento specifico consiste nell’interesse personale di professionisti e magistrati:

- dei professionisti, in quanto causa come conseguenza di liberare il soggetto passivo del rapporto giuridico dall’obbligazione giuridica, di trasferire la tutela giuridica spettante al soggetto attivo del rapporto giuridico al soggetto passivo del rapporto giuridico, di sottrarre il soggetto passivo del rapporto giuridico dalle conseguenze dell’esercizio di un diritto soggettivo spettante al soggetto attivo del rapporto giuridico, di sottomettere il soggetto attivo del rapporto giuridico alle conseguenze dell’esercizio abusivo di un diritto soggettivo, di obbligare il soggetto attivo del rapporto giuridico a subire gli effetti dannosi derivati dall’operato svolto dal soggetto passivo del rapporto  giuridico, ecc.  

- dei magistrati nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni, al fine di esonerare se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica.  

- dei magistrati, in quanto possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede.

Programma

Rivendicare il diritto legittimo di valutare l’obbligazione giuridica

A tal fine occorre che l’utente del servizio giustizia rivendichi il diritto legittimo di valutare i propri interessi lesi dal professionista:

a) il diritto di effettuare una verifica intesa ad accertare se il comportamento prestato dal professionista (prestazione: obbligazione giuridica) corrisponde ed è attinente all’interesse concordato dal cliente;

b) il diritto di valutare la corrispondenza della prestazione svolta con l’obbligazione contratta nel rapporto giuridico di obbligazione;

c) il diritto di valutare se il professionista ha prestato la sua opera a favore del cliente;

d) il diritto di valutare il compenso per l’opera svolta in relazione al risultato utile derivato al cliente;

e) il diritto d’imporre al professionista un determinato comportamento nei casi in cui non agisce in conformità dell’impegno contrattuale assunto nei confronti del cliente (obbligazione giuridica); 

f) il diritto di ammonire determinati comportamenti inerenti ad ottenere la tutela dei propri interessi e l’adempimento dell’obbligazione giuridica;

g) il diritto d’imporre regole comportamentali al professionista se lede e minaccia i propri interessi e se persegue interessi che configgono con quelli dei propri clienti;

h) il diritto di contestare se la prestazione non corrisponde all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente;

i) il diritto di pretendere che il professionista si astenga da ledere e minacciare i propri interessi tutelati giuridicamente;

l) il diritto di pretendere che il professionista si astenga dal perseguire interessi che configgono con quelli dei propri clienti;

m) il diritto di rifiutare un adempimento parziale e una prestazione diversa da quella dovuta;

n) il diritto di pretendere che il professionista si astenga dall’esercitare privo dei necessari poteri;

o) il diritto di valutare i propri interessi lesi al fine di richiedere l’applicazione della legge penale nei confronti del professionista;

p) il diritto di valutare i propri interessi lesi al fine di rivendicare la risarcibilità dei danni per ogni conseguenza dannosa e pericolosa cagionata dall’operato svolto dal professionista;

q) il diritto di rivendicare la risarcibilità dei danni per la prestazione non corrispondente all’impegno contrattuale assunto dal professionista nei confronti del cliente;

r) il diritto di rivendicare la risarcibilità dei danni nei confronti del professionista per un adempimento parziale e una prestazione diversa da quella dovuta;

s) il diritto d’invalidare gli atti compiuti dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

t) il diritto di rivendicare la risarcibilità per ogni atto compiuto dal professionista in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente;

u) il diritto di rivendicare la restituzione d’indebiti illegittimamente trasferiti in mancanza della potestà d’agire nei confronti del cliente.

Sondaggio opinione pubblica

Per quali motivi i magistrati permettono l’esercizio di un diritto soggettivo al professionista e si sostituiscono al cliente nel valutarne la prestazione:

a) per incapacità mentale, inadempienza, negligenza o personalità malata che permette la rovina patrimoniale e morale all’utente del servizio giustizia;

b) per permettere trasferimenti e attribuzioni di denaro e beni con l’uso degli Organi giudiziari e per impedire la risarcibilità dei danni per ogni delitto commesso all’utente del servizio giustizia;

c) per impedire che i professionisti siano radiati e arrestati come persone socialmente pericolose che vivono di proventi di attività delittuose e che sono dediti alla commissione di delitti che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica e morale, la sicurezza, il patrimonio, ecc. del cliente;

d) per usare il sistema giudiziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite conseguiti con l’uso degli Organi giudiziari;

e) perché i magistrati nell'esonerare il professionista dalla risarcibilità dei danni esonerano se stessi da ogni responsabilità, in quanto il soggetto passivo del rapporto giuridico ha l'obbligo di risarcire i danni se non adempie integralmente e correttamente all'obbligazione giuridica contratta nel rapporto giuridico di obbligazione.

Tale interesse deriva dal fatto che il professionista per liberarsi da ogni responsabilità incolpa terzi di aver determinato un fatto o una causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione e l'adempimento dell'obbligazione giuridica;  

f) perché i magistrati possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, anche senza il loro consenso, quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

Inoltre possono essere soppressi uffici giudiziari e può essere ridotto l’organico e i magistrati che ne fanno parte possono essere assegnati ad altro ufficio nella stessa sede o destinati ad altra sede;

g) per impedire di diffondere all’opinione pubblica ciò che realmente accade nei vari uffici giudiziari e le cause reali che provocano le disfunzioni del servizio giustizia.

Richieste delle vittime del servizio giustizia

S’informa che possono contattarci prestatori d’opera forense disposti a promuovere le seguenti azioni:

- revocatoria: per cui il creditore (cliente) può ottenere l’annullamento di atti compiuti in suo danno dal debitore (professionista). Nel diritto processuale trattasi di revocazione, cioè l’impugnazione straordinaria di sentenze civili non impugnabili con i mezzi ordinari, o non più impugnabili per decorso di termini;

- rivendicazione: a tutela dei diritti di proprietà (vedi: fenomenologia comportamentale).